Art. 13 
 
 
        Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri 
               per l'esercizio dell'attivita' edilizia 
 
  (( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto  1990,  n.
241, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile
nella home page, l'indicazione del soggetto a cui  e'  attribuito  il
potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi  ai  sensi  e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso  di  ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini  della
valutazione dell'avvio  del  procedimento  disciplinare,  secondo  le
disposizioni del  proprio  ordinamento  e  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
disposizioni   del   presente   comma,   assume   la   sua   medesima
responsabilita' oltre a quella propria». )) 
  1. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni
competenti.». 
  2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative  riguardanti  il  titolo  abilitativo  e  l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una  risposta  tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,  comunque  coinvolte.
Acquisisce  altresi'  presso  le  amministrazioni  competenti,  anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso,  comunque  denominati,
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e  della  pubblica  incolumita'.  Resta  comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  1-ter.   Le   comunicazioni   al   richiedente    sono    trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che  sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere  al  richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di  consenso,  anche  a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
immediatamente allo sportello unico per  l'edilizia  le  denunce,  le
domande, le segnalazioni,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo  sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza  di
servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare: 
  a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in  cui
non  possa  essere  sostituito  da   una   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 1; 
  b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio; 
  c) le autorizzazioni e le  certificazioni  del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 62 e 94; 
  d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di  difesa  dello  Stato  o  a
stabilimenti  militari,  di   cui   all'articolo   333   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
  e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale  in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone  di
salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e   nel   mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
  f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio  marittimo,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
  g) gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, fermo restando che,  in  caso  di  dissenso  manifestato
dall'amministrazione preposta alla  tutela  dei  beni  culturali,  si
procede ai sensi del medesimo codice; 
  h) il parere vincolante della Commissione per  la  salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
  i) il parere dell'autorita' competente  in  materia  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
  l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
e aeroportuali; 
  m) il nulla osta dell'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di  aree  naturali
protette.»; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
  b) al capo I del titolo  II,  dopo  l'articolo  9  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). -  1.  Ai  fini  della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute  ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i  dati,  compresi
quelli   catastali,   che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,  comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita'  di  tali
documenti, informazioni e dati»; 
  c) all'articolo 13, comma 1, le  parole:  «del  competente  ufficio
comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; 
  d) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole:  «dal  regolamento  edilizio»   sono
soppresse; 
  2) al comma 3, le parole: «commi  3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi  non  siano
gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse; 
  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono  intervenute
le  intese,  i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli  assensi,  comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o  e'  intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora  tale
dissenso   non   risulti   fondato   sull'assoluta   incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile  dello  sportello  unico  indice  la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di  assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle  posizioni
prevalenti  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione del  procedimento,  di  cui  all'articolo  14-ter,  comma
6-bis,  della  citata  legge  n.   241   del   1990,   e   successive
modificazioni»; 
  4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il provvedimento finale, che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di
servizi  di  cui  al  comma  5-bis,  la  determinazione  motivata  di
conclusione  del  procedimento,  assunta  nei  termini  di  cui  agli
articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,  titolo  per   la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo  e'
fissato in quaranta giorni con  la  medesima  decorrenza  qualora  il
dirigente  o  il  responsabile  del  procedimento  abbia   comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento edilizio»; 
  5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia  sottoposto  ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente  ufficio   comunale   acquisisce   il   relativo   assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui  al  comma  5-bis.  In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di  costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto»; 
  e) all'articolo 23: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,  alla  cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, si procede alla individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia.»; 
  2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse  le
seguenti:  «Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 
  3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse  le
seguenti:  «Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,». 
  2-bis. Le amministrazioni comunali  sono  tenute  ad  applicare  le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 Conclusione del procedimento 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4  e  5  del  presente  art.  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          home page, l'indicazione del soggetto a cui  e'  attribuito
          il potere sostituivo e a cui l'interessato puo'  rivolgersi
          ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale  soggetto,
          in caso di ritardo, comunica senza  indugio  il  nominativo
          del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              - Si riporta l'art. 19 della legge  7  agosto  1990  n.
          241, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.19 Segnalazione certificata di inizio attivita'  -
          Scia. 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis. Il presente art. non si applica  alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. (abrogato) 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  testo  unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 Sportello unico per l'edilizia 
              1.  Le  amministrazioni  comunali,  nell'ambito   della
          propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
          esercizio in forma associata delle strutture ai  sensi  del
          capo V, Titolo II, del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,
          ovvero  accorpamento,  disarticolazione,  soppressione   di
          uffici o organi gia' esistenti,  a  costituire  un  ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove  occorra,
          le altre amministrazioni tenute a  pronunciarsi  in  ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'. 
              1-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  costituisce
          l'unico punto di accesso  per  il  privato  interessato  in
          relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il
          titolo abilitativo e l'intervento  edilizio  oggetto  dello
          stesso, che fornisce una risposta tempestiva  in  luogo  di
          tutte le  pubbliche  amministrazioni,  comunque  coinvolte.
          Acquisisce altresi' presso le  amministrazioni  competenti,
          anche  mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi   degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          gli   atti   di   assenso,   comunque   denominati,   delle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita'. Resta comunque  ferma  la  competenza
          dello sportello unico per le attivita' produttive  definita
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
              1-ter. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse
          esclusivamente dallo sportello unico  per  l'edilizia;  gli
          altri  uffici  comunali  e  le  amministrazioni   pubbliche
          diverse dal comune, che sono interessati  al  procedimento,
          non possono trasmettere al richiedente atti  autorizzatori,
          nulla osta, pareri o atti di consenso,  anche  a  contenuto
          negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
          immediatamente  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  le
          denunce,  le  domande,  le  segnalazioni,  gli  atti  e  la
          documentazione ad esse  eventualmente  presentati,  dandone
          comunicazione al richiedente; 
              2. Tale ufficio provvede in particolare: 
              a) alla ricezione delle denunce di inizio  attivita'  e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni altro atto di assenso comunque denominato  in  materia
          di attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di
          agibilita',   nonche'   dei   progetti   approvati    dalla
          Soprintendenza ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
          36, 38 e 46 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          490; 
              b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
          a),  anche  mediante   predisposizione   di   un   archivio
          informatico contenente i necessari elementi normativi,  che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in via  telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure  previste  dal
          presente regolamento, all'elenco delle domande  presentate,
          allo stato del loro iter procedurale, nonche'  a  tutte  le
          possibili informazioni utili disponibili; 
              c)   all'adozione,   nelle   medesime   materie,    dei
          provvedimenti   in   tema   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse  ai
          sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
          241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
              d)  al  rilascio  dei  permessi   di   costruire,   dei
          certificati di  agibilita',  nonche'  delle  certificazioni
          attestanti le prescrizioni normative  e  le  determinazioni
          provvedimentali       a       carattere        urbanistico,
          paesaggistico-ambientale, edilizio  e  di  qualsiasi  altro
          tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi   di
          trasformazione edilizia del territorio; 
              e)  alla  cura  dei  rapporti   tra   l'amministrazione
          comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate  a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza o denuncia, con particolare  riferimento  agli
          adempimenti connessi all'applicazione della  parte  II  del
          testo unico. 
              3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato di agibilita', l'ufficio  di  cui  al  comma  1
          acquisisce direttamente, ove questi non  siano  stati  gia'
          allegati dal richiedente: 
              a) il parere dell'A.S.L. nel  caso  in  cui  non  possa
          essere sostituito da una dichiarazione ai  sensi  dell'art.
          20, comma 1; 
              b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in
          ordine al rispetto della normativa antincendio. 
              4. L'ufficio cura altresi', gli incombenti necessari ai
          fini  dell'acquisizione,  anche  mediante   conferenza   di
          servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti  di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare: 
              a) le autorizzazioni e  certificazioni  del  competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; 
              b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di  cui
          all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare; 
              c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              d) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n.  490,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta,  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici  di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              g) il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              h)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 
              i) il nulla-osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema
          di aree naturali protette. 
              4-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate   ai   sensi   dell'art.    34-quinquies    del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche definite dal regolamento ai  sensi  dell'art.  38,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  successive  modificazioni  Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi: 
              «Art.14 Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
              Art.14-bis Conferenza di servizi preliminare. 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art.  153
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni 
              Art.14-ter Lavori della conferenza di servizi. 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'art.  14-bis,   le   amministrazioni   che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai  sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,  nonche'  quelle  di
          cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si  applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          ,  del  patrimonio  storico-artistico  e   della   pubblica
          incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela   paessaggistico-territoriale    e    alla    tutela
          ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS
          e AIA, il cui rappresentante, all'esito  dei  lavori  della
          conferenza, non abbia espresso definitivamente la  volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9.(omissis) 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 
              Art.14-quater  Effetti  del  dissenso  espresso   nella
          conferenza di servizi. 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni vi comprese  quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
          decreto   legislativo    3    aprile    2006,    n.    152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. (abrogato) 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una Regione o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
          partecipazione  dei  Presidenti  delle  Regioni   o   delle
          Province autonome interessate. 
              3-bis. 3-ter. 3-quater. (omissis) 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. (abrogato) 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
              Art.14-quinquies Conferenza di servizi  in  materia  di
          finanza di progetto. 
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura di cui all'art.  37-quater  della
          legge n. 109 del 1994, ovvero le societa'  di  progetto  di
          cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.». 
              - Si riporta il comma 1  dell'art.  20  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              «Art.20 Silenzio assenso. 
              1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.   19,   nei
          procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio  di
          provvedimenti       amministrativi       il        silenzio
          dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
          accoglimento della domanda, senza necessita'  di  ulteriori
          istanze o  diffide,  se  la  medesima  amministrazione  non
          comunica all'interessato, nel termine di  cui  all'art.  2,
          commi 2 o  3,  il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
          procede ai sensi del comma 2.». 
              - Si riporta l'art.  333  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66 che reca Codice dell'ordinamento militare : 
              «Art. 333 Autorizzazioni  dell'autorita'  militare  per
          talune  opere  e  uso  di  beni  nei  comuni   militarmente
          importanti, nelle zone costiere e nelle isole 
              1. Nel territorio dei  comuni  militarmente  importanti
          indicati nel comma 7, la costruzione di strade di  sviluppo
          superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte  e
          cavita' sotterranee e i  rilevamenti  per  qualsiasi  scopo
          effettuati, a eccezione di quelli  catastali,  non  possono
          avere   luogo   senza   autorizzazione    del    Comandante
          territoriale. 
              2. Nel  territorio  dei  comuni  costieri  militarmente
          importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i  lavori
          afferenti ai porti  e  ai  porti  turistici  e  alle  opere
          marittime  in  genere  non  possono  aver  luogo  senza  la
          preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. 
              3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma
          9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee,
          entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o  dal
          ciglio dei terreni elevati sul mare, non  puo'  aver  luogo
          senza autorizzazione del Comandante territoriale. 
              4. Per le strade, salvo quanto disposto  dal  comma  5,
          per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e  ai
          porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non
          e'  richiesta  se  sono  previsti  dai  piani   urbanistici
          approvati  nel  loro  complesso  su  conforme  parere   del
          Comandante territoriale e se sono eseguiti  in  conformita'
          dei piani stessi. 
              5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e'
          sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere
          nel termine di novanta  giorni;  decorso  tale  termine  la
          mancata pronuncia equivale a parere favorevole. 
              6. Se  le  esigenze  della  difesa  lo  consentono,  il
          Ministro della difesa dichiara, con  proprio  decreto,  non
          soggette in  tutto  o  in  parte  al  regime  previsto  dal
          presente  art.  nell'ambito  dei  territori  e  delle  zone
          costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono
          direttamente  o  indirettamente  interessate  a   opere   o
          installazioni di difesa. 
              7. Sono comuni militarmente importanti: 
              a)  provincia  di   Udine:   Paluzza   -   Pontebba   -
          Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna  -  Chiusaforte  -
          Resia - Lusevera - Taipana - Nimis -  Attimis  -  Faedis  -
          Pulfero - Torreano - Savogna - San  Pietro  al  Natisone  -
          Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto; 
              b)  provincia  di  Gorizia:  Dolegna   del   Collio   -
          Monfalcone; 
              c) provincia di Trieste: Trieste. 
              8. Sono comuni costieri militarmente importanti: 
              a) provincia di Venezia: Venezia; 
              b) provincia di Ancona: Ancona; 
              c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto  Venere  -
          Lerici - Ameglia; 
              d) provincia di Livorno: Portoferraio; 
              e) provincia di Latina: Gaeta; 
              f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli; 
              g) provincia di Taranto: Taranto; 
              h) provincia di Brindisi: Brindisi; 
              i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa; 
              l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa; 
              m) provincia di Messina: Messina; 
              n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli; 
              o) provincia  di  Trapani:  Trapani  -  Isole  Egadi  -
          Pantelleria; 
              p) provincia di Cagliari: Cagliari; 
              q) provincia di Sassari: La  Maddalena  -  Olbia  (solo
          isola Tavolara). 
              9. L'autorizzazione di cui al  comma  3  occorre  nelle
          seguenti zone costiere e isole: 
              a) da San Remo ad Alassio; 
              b) da Punta Mesco alla foce del Magra; 
              c) da Sperlonga a Gaeta; 
              d) da Capo Miseno a Punta Campanella; 
              e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito; 
              f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto; 
              g) da Punta Penne a Punta della Contessa; 
              h) da Numana a Falconara; 
              i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco; 
              l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia; 
              m) da Capo Ferro a Capo Testa; 
              n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara; 
              o) isole Palmaria e Tino; 
              p) arcipelago Toscano; 
              q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico); 
              r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa; 
              s) isole Tavolara e Asinara; 
              t) arcipelago de La Maddalena.». 
              -si  riporta  l'art.  19  del  decreto  legislativo   8
          novembre  1990,  n.  374:  Riordinamento   degli   istituti
          doganali e revisione  delle  procedure  di  accertamento  e
          controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE  del
          24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
          di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
          delle direttive n. 81/177/CEE del 24  febbraio  1981  e  n.
          82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di
          esportazione delle merci comunitarie: 
              «Art.19. Edifici in prossimita' della linea doganale  e
          nel mare territoriale. 
              1. E' vietato eseguire costruzioni ed  altre  opere  di
          ogni specie, sia provvisorie sia  permanenti,  o  stabilire
          manufatti galleggianti in prossimita' della linea  doganale
          e nel mare territoriale, nonche' spostare o  modificare  le
          opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della
          circoscrizione   doganale.   La   predetta   autorizzazione
          condiziona   il   rilascio   di   ogni   eventuale    altra
          autorizzazione, nella quale della stessa deve essere  fatta
          comunque espressa menzione. 
              2. La violazione  del  divieto  previsto  dal  comma  1
          comporta  l'applicazione,  da  parte  del  direttore  della
          circoscrizione doganale competente per territorio,  di  una
          sanzione amministrativa di importo da un decimo  all'intero
          valore del manufatto. 
              3.  Il   direttore   della   circoscrizione   doganale,
          accertata la sussistenza di un rilevante pericolo  per  gli
          interessi erariali, non diversamente eliminabile a  cura  e
          spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio
          tecnico di finanza del dipartimento delle  dogane  e  delle
          imposte   indirette,   competente   per   territorio,    la
          demolizione  del  manufatto  in  danno  ed  a   spese   del
          trasgressore. Avverso  tale  provvedimento  e'  ammesso  il
          ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla
          data di notificazione  al  trasgressore  del  provvedimento
          stesso. Il ricorso al  Ministro  sospende  l'efficacia  del
          provvedimento impugnato.». 
              - Si riporta l'art. 55 del codice della Navigazione: 
              «Art. 55 -  Nuove  opere  in  prossimita'  del  demanio
          marittimo 
              L' esecuzione di nuove opere entro una zona  di  trenta
          metri dal  demanio  marittimo  o  dal  ciglio  dei  terreni
          elevati sul mare e' sottoposta all' autorizzazione del capo
          del compartimento. 
              Per  ragioni  speciali,  in  determinate  localita'  la
          estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove
          opere  e'  sottoposta  alla  predetta  autorizzazione  puo'
          essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
          decreto del Presidente della Repubblica, previo parere  del
          Consiglio di Stato. 
              L' autorizzazione si intende negata  se  entro  novanta
          giorni l' amministrazione non ha accolta la  domanda  dell'
          interessato. 
              L'  autorizzazione   non   e'   richiesta   quando   le
          costruzioni sui terreni prossimi al mare sono  previste  in
          piani regolatori o  di  ampliamento  gia'  approvati  dall'
          autorita' marittima. 
              Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
          zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'
          autorita'  marittima   provvede   ai   sensi   dell'   art.
          precedente.». 
              - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  recita
          Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. 
              - Si riportano gli artt. 5 e 6 della  legge  16  aprile
          1973, n. 171, e successive modificazioni: Interventi per la
          salvaguardia di Venezia: 
              «Art.5. E' istituita la Commissione per la salvaguardia
          di Venezia composta da: 
              il Presidente della Regione che la presiede; 
              il presidente del Magistrato alle acque; 
              un rappresentante dell'UNESCO; 
              il soprintendente ai monumenti di Venezia; 
              il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte  di
          Venezia; 
              l'ingegnere  capo  del  genio  civile  per   le   opere
          marittime di Venezia; 
              il medico provinciale di Venezia; 
              un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 
              un   rappresentante   del   Ministero   della    marina
          mercantile; 
              un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste; 
              un  rappresentante  del   Consiglio   nazionale   delle
          ricerche designato dal Ministro per il coordinamento  delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; 
              tre rappresentanti  della  regione  Veneto  eletti  dal
          Consiglio regionale con voto limitato a due; 
              un rappresentante della provincia  di  Venezia,  eletto
          dal Consiglio provinciale; 
              tre rappresentanti del comune di  Venezia,  eletti  dal
          consiglio comunale con voto limitato a due; 
              due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo
          comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato. 
              I   componenti   della   commissione   possono   essere
          sostituiti da loro delegati, nel caso in cui  rappresentino
          uffici, o da loro supplenti, negli  altri  casi,  designati
          con le stesse modalita' dei componenti. 
              Le  adunanze  della  commissione  sono  valide  con  la
          presenza  di  almeno  tre   quinti   dei   componenti,   le
          determinazioni sono assunte con il  voto  favorevole  della
          maggioranza  dei  presenti.   In   caso   di   parita'   e'
          determinante il voto del presidente. 
              Qualora il parere della commissione sia  preso  con  il
          voto contrario del presidente del  Magistrato  alle  acque,
          per motivi attinenti all'equilibrio  idraulico-lagunare,  o
          del    medico    provinciale,    per    motivi    attinenti
          all'inquinamento  atmosferico  o   delle   acque,   o   del
          soprintendente ai  monumenti,  per  motivi  attinenti  alla
          salvaguardia     dell'ambiente     paesistico,     storico,
          archeologico  ed   artistico,   le   determinazioni   della
          commissione sono sospese ed il  Presidente  della  Regione,
          entro venti giorni dal voto della commissione, rimette  gli
          atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
          del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e   del   Consiglio
          superiore  alle  antichita'  e  belle  arti,   secondo   la
          rispettiva competenza. 
              Il relativo parere dovra' essere espresso entro  trenta
          giorni, salvo proroga motivata  per  un  massimo  di  altri
          trenta  giorni.  Le  determinazioni   conseguenti   saranno
          assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente,
          da emanarsi entro trenta giorni. 
              Entro  venti  giorni  dall'entrata  in   vigore   della
          presente legge le  designazioni  dei  rappresentanti  delle
          pubbliche amministrazioni  sono  comunicate  al  Presidente
          della Regione che, nei successivi  dieci  giorni,  provvede
          alla costituzione della commissione. 
              La commissione di cui al presente art. esplica  le  sue
          funzioni  per  il  territorio  di   ciascun   comune   fino
          all'entrata in vigore dello strumento urbanistico  generale
          redatto  o  modificato  secondo  le  direttive  del   piano
          comprensoriale. 
              La commissione si  avvale  per  la  sua  attivita'  del
          personale e degli uffici da  essa  richiesti  alla  regione
          Veneto». 
              «Art.6.  1.  La  Commissione  per  la  salvaguardia  di
          Venezia esprime parere vincolante su tutti  gli  interventi
          di trasformazione e  di  modifica  del  territorio  per  la
          realizzazione  di  opere  sia  private  sia  pubbliche,  da
          eseguirsi  nella  vigente  conterminazione  lagunare,   nel
          territorio dei centri storici di Chioggia e di  Sottomarina
          e nelle isole di  Pellestrina,  Lido  e  Sant'Erasmo.  Sono
          esclusi dalla competenza della Commissione  gli  interventi
          edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b)  e  c),
          della  L.  5  agosto  1978,  n.  457,  che  non  comportino
          modifiche esterne dell'immobile, e le  opere  interne  alle
          costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei
          prospetti  e   non   rechino   pregiudizio   alla   statica
          dell'immobile, nonche' le  opere  di  arredo  urbano  e  le
          concessioni di plateatico,  ferme  restando  le  competenze
          della Commissione sui relativi piani, programmi e  progetti
          complessivi. Il parere della Commissione  sostituisce  ogni
          altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta,  intesa  o
          assenso, comunque  denominati,  che  siano  obbligatori  ai
          sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative  statali   e
          regionali,  ivi  compresi  il  parere   delle   commissioni
          edilizie dei comuni di volta in  volta  interessati  ed  il
          parere della commissione provinciale per i beni ambientali. 
              2. Solo  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le
          richieste  di  concessione  edilizia  sono  trasmesse   dal
          sindaco alla Commissione per  la  salvaguardia  di  Venezia
          corredate dalle istruttorie degli  uffici  comunali,  entro
          trenta giorni dal ricevimento. 
              3.  La  Commissione  per  la  salvaguardia  di  Venezia
          esprime il proprio parere sugli interventi di cui al  comma
          1   entro   novanta   giorni    dal    ricevimento    della
          documentazione.  Il  termine  puo'  essere  prorogato,  per
          chiarimenti ed  integrazioni,  una  sola  volta  e  per  un
          periodo non superiore a trenta giorni.  Qualora  il  parere
          non venga espresso entro tale termine, si intende  reso  in
          senso favorevole. 
              4.  Qualora  il  parere  della   Commissione   per   la
          salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto  contrario
          del  presidente  del  Magistrato  alle  acque,  per  motivi
          attinenti   all'equilibrio    idraulico    lagunare,    del
          sovrintendente per i beni ambientali ed  architettonici  di
          Venezia,   per   motivi   attinenti    alla    salvaguardia
          dell'ambiente   paesistico,   storico,   archeologico    ed
          artistico, o del  comandante  provinciale  dei  vigili  del
          fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
          costruzioni  e  degli  impianti,  le  determinazioni  della
          Commissione sono sospese  ed  il  presidente  della  giunta
          regionale, entro venti giorni dal voto  della  Commissione,
          rimette  gli  atti  al  parere  del  Ministro  dei   lavori
          pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali  e
          del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad  assumere
          le relative  determinazioni,  con  provvedimento  motivato,
          entro novanta giorni dal  ricevimento  degli  atti,  avendo
          preventivamente acquisito i pareri del Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale  per  i  beni
          culturali ed ambientali. 
              5. Per il funzionamento degli uffici della  Commissione
          per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si  avvale
          di proprio personale. 
              5-bis. La Commissione per la  salvaguardia  di  Venezia
          esprime  parere  sui  progetti  delle  opere  dello   Stato
          nell'ambito territoriale di propria competenza.». 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991,  n.
          394, LEGGE Quadro sulle aree protette: 
              «Art.13. Nulla osta. 
              1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative
          ad interventi, impianti ed opere all'interno del  parco  e'
          sottoposto al preventivo nulla  osta  dell'Ente  parco.  Il
          nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni  del
          piano e del regolamento e l'intervento  ed  e'  reso  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Decorso  inutilmente  tale
          termine il nulla osta si intende rilasciato. 
              Il  diniego,  che  e'  immediatamente  impugnabile,  e'
          affisso contemporaneamente all'albo del comune  interessato
          e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la  durata  di
          sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
          medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e  di  quelli
          determinatisi per decorrenza del termine. 
              2. Avverso  il  rilascio  del  nulla  osta  e'  ammesso
          ricorso giurisdizionale anche da parte  delle  associazioni
          di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8
          luglio 1986, n. 349. 
              3. L'esame delle richieste di nulla  osta  puo'  essere
          affidato con deliberazione del Consiglio  direttivo  ad  un
          apposito comitato la cui composizione e  la  cui  attivita'
          sono disciplinate dal regolamento del parco. 
              4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
          richiesta, con comunicazione scritta al  richiedente,  puo'
          rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni  i
          termini di espressione del nulla osta.». 
              - Si riporta l'art. 13 del citato  d.P.R.  n.  380  del
          2001, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (L) Competenza al  rilascio  del  permesso  di
          costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4,  comma  1;
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107  e
          109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 
              1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente
          o responsabile dello sportello  unico  nel  rispetto  delle
          leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 
              2.  La  regione  disciplina  l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi di cui all'art. 21, comma 2,  per  il  caso  di
          mancato rilascio del permesso di costruire entro i  termini
          stabiliti.». 
              - Si riporta L'ART. 20 del citato d. P.R.  n.  380  del
          2001, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del  permesso
          di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
          commi 1, 2, 3 e 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
              1.  La  domanda  per  il  rilascio  del   permesso   di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'art. 11,  va  presentata  allo  sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine  a
          tale     conformita'     non      comporti      valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  acquisisce,  avvalendosi  dello   sportello
          unico, secondo quanto  previsto  all'art.  5,  comma  3,  i
          prescritti pareri  e  gli  atti  di  assenso  eventualmente
          necessari e, valutata  la  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente, formula una proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3  non  sono
          intervenute le intese, i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli
          assensi, comunque denominati, delle  altre  amministrazioni
          pubbliche, o e' intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu'
          amministrazioni interpellate,  qualora  tale  dissenso  non
          risulti     fondato     sull'assoluta      incompatibilita'
          dell'intervento,  il  responsabile  dello  sportello  unico
          indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
          modificazioni.  Le  amministrazioni  che  esprimono  parere
          positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
          e trasmettere i relativi atti  di  assenso,  dei  quali  si
          tiene conto ai  fini  dell'individuazione  delle  posizioni
          prevalenti per l'adozione della determinazione motivata  di
          conclusione del procedimento, di cui all'art. 14-ter, comma
          6-bis, della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni; 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
          la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
          assunta nei termini di cui agli articoli  da  14  a  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano all'accoglimento della domanda, ai  sensi  dell'art.
          10-bis della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso   di
          costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione
          all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di  costruire
          sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
          secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio; 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
          i comuni con  piu'  di  100.000  abitanti,  nonche'  per  i
          progetti  particolarmente  complessi  secondo  la  motivata
          risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi  9
          e 10. 
              9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
          atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,  decorso
          il termine per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,
          sulla domanda di permesso di costruire si  intende  formato
          il silenzio-rifiuto. 
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione   comunale,   il   competente   ufficio
          comunale acquisisce il relativo assenso  nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui al comma  5-bis.  In  caso  di
          esito  non  favorevole,  sulla  domanda  di   permesso   di
          costruire si intende formato il silenzio-rifiuto; 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'art. 22,  comma  7,
          e' di settantacinque giorni  dalla  data  di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.». 
              - Si riporta l'art. 23 del citato  d.P.R.  n.  380  del
          2001, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi  1,  2,  5,  6  e  7)
          Disciplina della denuncia di  inizio  attivita'  (legge  24
          dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma  10,  che  sostituisce
          l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  decreto-legge
          5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
          e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
          introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669) 
              1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
          presentare la denuncia di inizio attivita',  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta
          allo sportello  unico  la  denuncia,  accompagnata  da  una
          dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
          dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che  asseveri  la
          conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli   strumenti
          urbanistici  approvati  e  non  in  contrasto  con   quelli
          adottati ed ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche'  il
          rispetto   delle   norme   di   sicurezza   e   di   quelle
          igienico-sanitarie. 
              1-bis. Nei casi in cui  la  normativa  vigente  prevede
          l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti  appositi,
          ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,  con  la  sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni  o  certificazioni   di   tecnici   abilitati
          relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  presupposti
          previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati
          o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo
          della documentazione di cui al comma 1, salve le  verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              1-ter.  La  denuncia,  corredata  delle  dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
          al momento della ricezione da  parte  dell'amministrazione.
          Con regolamento, emanato ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della  legge  23   agosto   1988,   n.   400,e   successive
          modificazioni,   su    proposta    del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, si procede alla  individuazione
          dei criteri e  delle  modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo
          degli strumenti telematici,  ai  fini  della  presentazione
          della denuncia. 
              2.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'   corredata
          dall'indicazione dell'impresa cui  si  intende  affidare  i
          lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di  efficacia
          pari a tre anni. La realizzazione della parte non  ultimata
          dell'intervento   e'   subordinata   a   nuova    denuncia.
          L'interessato  e'  comunque  tenuto   a   comunicare   allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela  compete,  anche  in  via  di  delega,  alla  stessa
          amministrazione comunale, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
              4.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela non compete  all'amministrazione  comunale,  ove  il
          parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
          allegato alla  denuncia,  il  competente  ufficio  comunale
          convoca una conferenza di servizi ai sensi  degli  articoli
          14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  1
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta  dell'avvenuta  presentazione   della   variazione
          catastale  conseguente   alle   opere   realizzate   ovvero
          dichiarazione  che   le   stesse   non   hanno   comportato
          modificazioni  del  classamento.   In   assenza   di   tale
          documentazione si applica la sanzione di cui  all'art.  37,
          comma 5.».