(( Art. 17 ter 
 
 
                       Legislazione regionale 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regioni emanano le  disposizioni
legislative  di  loro   competenza,   nel   rispetto   dei   principi
fondamentali contenuti nel presente capo  e  dell'intesa  di  cui  al
comma 4. 
  2.  Il  Friuli  Venezia  Giulia,  la  Sardegna,  la   Sicilia,   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative
norme di attuazione. 
  3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi  1  e  2
salvaguardano comunque  l'unita'  economica  nazionale  e  i  livelli
minimi essenziali  delle  prestazioni  nel  territorio  dello  Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione  degli  interventi  e  degli  obiettivi  comuni  nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di  ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi  1  e  2,  le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano
nell'intero territorio nazionale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          5  giugno  2003,  n.   131,   recante   "Disposizioni   per
          l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  L.
          Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»: 
              «Art. 8. Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              (omissis) 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».