Art. 26 
 
 
Moratoria  delle  rate  di   finanziamento   dovute   dalle   imprese
                   concessionarie di agevolazioni 
 
  1. In  relazione  ai  finanziamenti  agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul  Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi  del  pagamento  della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31  dicembre
2013.  La  sospensione  determina  la  traslazione   del   piano   di
ammortamento per un periodo di dodici mesi.  Gli  interessi  relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze  originarie  ovvero,
ove le rate risultino gia'  scadute  alla  data  di  concessione  del
beneficio, entro sessanta  giorni  dalla  predetta  data,  maggiorati
degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare  da  adottare  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
stabiliscono,  per  le   agevolazioni   di   rispettiva   competenza,
condizioni e  criteri  per  la  concessione  del  suddetto  beneficio
nonche' i termini massimi per  la  relativa  richiesta,  prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle  agevolazioni  in  ragione  della  morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo  credito  non  sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in  tal  caso,  modalita'  di
restituzione  graduali.  Qualora  dalla  traslazione  del  piano   di
ammortamento consegua  il  superamento  dell'equivalente  sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
provvedono,  per  le  agevolazioni  di  rispettiva  competenza,  alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. 
  2. (( Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46, recante "Interventi  per  i  settori  dell'economia  di
          rilevanza nazionale», pubblicata nella GURI del 27 febbraio
          1982, n. 57: 
              «Art. 14 
              Presso il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e' istituito il «Fondo  speciale  rotativo
          per l'innovazione tecnologica». Il  Fondo  e'  amministrato
          con gestione fuori bilancio  ai  sensi  dell'art.  9  della
          legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni  di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi  riguardano  le   attivita'   di   progettazione,
          sperimentazione,  sviluppo,  preindustrializzazione   e   i
          processi   realizzativi   di    campionatura    innovativa,
          unitariamente considerati. 
              Il Ministro delle  attivita'  produttive  provvede  con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate, a stabilire annualmente la  percentuale  delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo precompetitivo presentati dalle  piccole  e  medie
          imprese. Tale quota non puo' essere  inferiore  al  25  per
          cento delle riserve annuali disponibili.». 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n.  297  recante  "Riordino   della   disciplina   e
          snellimento delle procedure per il sostegno  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  per   la   diffusione   delle
          tecnologie, per la mobilita' dei  ricercatori»,  pubblicato
          nella GURI del 27 agosto 1999, n. 201: 
              «Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca) 
              1. Le  attivita'  di  cui  all'art.  3  sono  sostenute
          mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo
          per  le  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR),  a   carattere
          rotativo, che opera con le modalita' contabili  di  cui  al
          soppresso Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata.  La
          gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
          interventi  nel  territorio  nazionale  e  in  una  sezione
          relativa  ad  interventi  nelle  aree  depresse.   Al   FAR
          affluiscono, a decorrere dall'anno 2000,  gli  stanziamenti
          iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          all'unita'   previsionale   di   base   4.2.1.2.   «Ricerca
          applicata». 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».