Art. 26 Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni 1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. 2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», pubblicata nella GURI del 27 febbraio 1982, n. 57: «Art. 14 Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.». - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», pubblicato nella GURI del 27 agosto 1999, n. 201: «Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca) 1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata». 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».