Art. 29 
 
 
     Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi 
 
  1.  In  considerazione  della  particolare  gravita'  della   crisi
economica  che  ha  colpito  il  sistema   produttivo,   le   imprese
beneficiarie  delle  agevolazioni   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 
  2. Al fine di conseguire la definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di  cui  alla
legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  concesse  nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia  stata  avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
accerta  la  decadenza  dai  benefici  per  l'insieme  delle  imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3.  La  rimodulazione  dei  programmi  d'investimento  oggetto   di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  consentita
entro e non oltre  un  anno  dalla  data  della  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del  CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso  il  CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti  per  non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento  del  termine   di   ultimazione   degli   investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni  del  programma  e
dei soggetti proponenti. 
  5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia'  oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione  e  di  finanziamento,  non
venga  presentato  il  progetto  esecutivo   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la  decadenza  delle  imprese  interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione  al  CIPE.  Per  i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea,  il  predetto
termine decorre  dalla  comunicazione  degli  esiti  della  notifica,
qualora successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  6. E' disposta la  risoluzione  dei  contratti  di  programma  gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non  abbia  prodotto  la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio.  Qualora  il
contratto  sia  riferito  ad  una  pluralita'   di   iniziative,   la
risoluzione ha  effetto  limitatamente  alle  iniziative  interessate
dall'inadempimento. 
  7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  per  le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo  2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli  obblighi  derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. )) 
  8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge  6
ottobre 1982, n. 752,  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e  dell'articolo  114,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro  il
termine  perentorio  di  diciotto  mesi  dalla  predetta   data.   La
documentazione finale di spesa e' presentata  dai  beneficiari  entro
sei mesi,  non  piu'  prorogabili,  dalla  scadenza  del  termine  di
ultimazione come sopra definito.  Il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di  situazioni
di particolari gravita' sotto  il  profilo  economico  e  finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento  dei  relativi  livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale  la  sospensione  dei
termini  di  ultimazione  di  programmi  agevolati  a  valere   sugli
strumenti di propria competenza  fino  all'adozione  dei  conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite  cessione  dei  complessi
aziendali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  22
          ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 19 dicembre 1992, n. 488 che reca Modifiche della  L.
          1° marzo 1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249: 
              «Art.   1.   1.   In   attesa   della    trasformazione
          dell'intervento  straordinario   attraverso   un   graduale
          passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
          aree depresse del territorio nazionale anche attraverso  il
          ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1°
          marzo 1986, n. 64 , garantendo la continuita'  di  sviluppo
          dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di  lire
          13.800 miliardi per il finanziamento degli  incentivi  alle
          attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64
          , in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno  1992,  lire
          2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire  3.075  miliardi  per
          l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di  lire
          6.250 miliardi per gli  anni  successivi  si  provvede  con
          legge finanziaria. Gli  impegni  di  spesa  possono  essere
          assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali. 
              1-bis. Per gli interventi di cui al  D.L.  30  dicembre
          1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla  L.  28
          febbraio  1986,  n.  44,  e  successive  modificazioni,  e'
          autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire  200  miliardi  per
          l'anno 1994. 
              2. (abrogato) 
              3. Restano ferme le  disposizioni  della  L.  1°  marzo
          1986, n. 64 ,  per  gli  interventi  di  agevolazione  alle
          attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
          D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: 
              a) inseriti nei contratti di programma  gia'  approvati
          dal CIPI o negli accordi di programma  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64; 
              b) deliberati in  linea  tecnica  dall'Agenzia  per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; 
              c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di  ricerca,
          non inclusi nei contratti di  programma,  per  i  quali  e'
          stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; 
              d)  deliberati  dalle  regioni  meridionali   o   dagli
          istituti di credito convenzionati con le regioni stesse  ai
          sensi dell'art. 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n.  64
          , fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi  dello
          stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; 
              e) richiesti  con  domanda  acquisita  dagli  organismi
          abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese  quelle  riferite
          ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti  di
          programma e degli accordi di programma, purche' siano stati
          avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data
          ovvero  riguardino  investimenti  per   i   quali   risulta
          stipulato il contratto  di  locazione  finanziaria  con  le
          societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli
          istituti di credito abilitati. 
              3-bis. Gli interventi richiesti con  domanda  acquisita
          dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
          in vigore  del  D.L.  14  agosto  1992,  n.  363,  che  non
          rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed
          e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui  al  comma
          2. 
              3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
          gli interventi di cui al comma 3,  lettera  e),  ha  durata
          limitata a ventiquattro mesi, termine  entro  il  quale  il
          programma di investimento  deve  essere  completato;  detto
          termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
          sei mesi per cause di forza maggiore. 
              4. Gli stanziamenti gia' individuati dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni   assunti   dall'Agenzia   per   le    agevolazioni
          industriali, con provvedimento di concessione  provvisoria,
          non potranno essere  aumentati  in  relazione  ai  maggiori
          importi dell'intervento finanziato risultanti  in  sede  di
          consuntivo. 
              5. Ai programmi cofinanziati con  i  fondi  strutturali
          della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
          disponibili, necessarie per  far  fronte  al  finanziamento
          delle quote di competenza nazionale. A tal  fine  l'Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno  provvede
          alle relative erogazioni con  priorita'  rispetto  ad  ogni
          altra   destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo    dei
          finanziamenti diretti alla realizzazione  degli  interventi
          cofinanziati dalla CEE, il  CIPE,  entro  la  data  del  31
          gennaio di ciascun anno, individua le risorse  della  legge
          1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni  ai  medesimi
          interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
          di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ,  per
          il successivo trasferimento alle regioni secondo  le  norme
          in vigore. 
              6. La  somma  di  lire  1.200  miliardi  destinata  con
          delibera CIPE del 3  agosto  1988  al  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986,  n.
          64 , fa carico sulla autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 1 ed e' inscritta, in ragione di  lire  300  miliardi
          per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione
          del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni  suddetti.   La
          disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede  e'
          corrispondentemente portata ad integrazione  delle  risorse
          destinate al finanziamento degli incentivi  alle  attivita'
          produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986. 
              7.  Le  risorse  dei   fondi   strutturali   comunitari
          programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e  non
          ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono  proposte  dalle
          competenti amministrazioni dello Stato, sentite le  regioni
          interessate, per la revoca da parte della  Commissione  CEE
          per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
          con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
          revocati. Le risorse  impegnate  al  31  dicembre  1991  in
          relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
          all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
          non spese almeno nella misura del 40% entro il 31  dicembre
          1992,  sono  proposte  alla  Commissione  delle   Comunita'
          europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
          per la parte corrispondente  alla  percentuale  non  spesa:
          conseguentemente  si  procede  alla   rimodulazione   delle
          relative quote di cofinanziamento nazionale. 
              8.  Per  la  realizzazione   di   progetti   strategici
          funzionali  agli  investimenti  nelle  aree  con   maggiore
          ritardo di  sviluppo,  nonche'  per  la  concessione  delle
          agevolazioni previste dal comma 2,  entro  i  limiti  delle
          risorse destinate dal CIPE, e'  autorizzato  il  ricorso  a
          mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
          totale  carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre
          tramite  primari  istituti  di  credito  identificati   dal
          Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   per   il
          complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione  di
          lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni  1992,  1993  e
          1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti
          sono contratti nel secondo semestre di ciascun  anno  anche
          per la quota non impegnata  nell'anno  precedente.  Qualora
          alla  realizzazione   dei   progetti   intervengano   altre
          amministrazioni con risorse proprie, si  provvede  con  gli
          accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
          del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
          delibera,  previo  parere  delle   competenti   commissioni
          permanenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati, la programmazione  dei  progetti  strategici  nei
          limiti delle disponibilita' di cui  alla  citata  legge  1°
          marzo 1986, n. 64 , e al presente comma. 
              9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, il CIPE  provvede,  su  proposta  del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          sentite   le   regioni   interessate,   alla   revoca   dei
          finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
          annuali di attuazione, rientranti  anche  nella  competenza
          regionale,  che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
          previsti nei rispettivi  atti  programmatico-convenzionali.
          Le risorse oggetto delle  revoche  vengono  acquisite  alla
          programmazione per il finanziamento di interventi  previsti
          dal presente decreto,  con  priorita'  per  gli  interventi
          localizzati nei territori in cui ricadono  i  finanziamenti
          revocati. 
              10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli  organi
          amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e  lo
          sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di  promozione
          per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui  all'art.  6  della
          legge 1° marzo 1986, n. 64. 
              11. - 12 - (soppressi) 
              13. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
          articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno  1992,
          lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire  4.175  miliardi
          per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in  lire  450
          miliardi per l'anno 1993 e lire  900  miliardi  per  l'anno
          1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1992-1994,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1992, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'apposito accantonamento. 
              14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
          legge 8 novembre 1991, n. 360 , si intendono riferite anche
          all'erogazione  della  somma  di  cui   all'art.   10   del
          decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita'  ivi
          previste. 
              15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - La legge 1 marzo 1986 n. 64 reca Disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61,  supplemento
          ordinario. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 203, della  Legge  23
          dicembre 1996, n. 662 si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'art.23. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  6
          ottobre 1982, n. 752 che reca Norme per l'attuazione  della
          politica mineraria (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  19
          ottobre 1982, n. 288): 
              «Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di  cui
          all'art. 19, L.  25  luglio  1952,  n.  949,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a  concedere
          finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di  concessioni
          di coltivazione mineraria, per  programmi  di  investimenti
          relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione -
          ivi comprese le opere  infrastrutturali  -  delle  sostanze
          minerali definite all'art. 2, secondo comma. 
              Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate,  le
          domande relative al  finanziamento  di  nuovi  investimenti
          devono     riguardare     programmi     di     ampliamento,
          ristrutturazione ed ammodernamento. 
              Gli  istituti  e  le  aziende  di  credito,  dopo  aver
          deliberato il  finanziamento  concedibile,  trasmettono  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          la domanda di ammissione al contributo in conto  interessi,
          corredata  di  un  modulo  di  notizie  e  della   relativa
          istruttoria. 
              Il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato approva, con decreto emanato  di  concerto
          con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al
          precedente comma. 
              Il contributo in  conto  interessi  e'  concesso  sulle
          singole  operazioni  dal   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  con  decreto,  sentito  il
          Consiglio superiore delle miniere  o  qualora  l'intervento
          ricada nei rispettivi territori d'intesa con  i  competenti
          organi delle regioni a statuto speciale. 
              La misura del finanziamento agevolato,  di  durata  non
          superiore a quindici anni  e  con  un  periodo  massimo  di
          preammortamento di cinque anni, e' pari  al  70  per  cento
          degli  investimenti   necessari   all'estrazione   e   alla
          preparazione  del   minerale,   ivi   comprese   le   opere
          infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e'  pari
          al 70 per cento del tasso di  riferimento,  determinato  ai
          sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre  1976,  n.  902  ,  e
          successive modifiche e integrazioni, in vigore  al  momento
          della stipulazione del contratto di finanziamento. 
              Ai  finanziamenti  agevolati  concessi  ai  sensi   del
          presente art. si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R.
          9  novembre  1976,  n.  902  ,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni. I predetti finanziamenti  usufruiscono  della
          garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20, L. 12
          agosto 1977, n. 675.». 
              - La legge 30 luglio-1990 n. 221 reca Nuove  norme  per
          l'attuazione della politica mineraria ed e' 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto  1990,  n.
          183. 
              - Il Decreto Legge 24 aprile 1993, n.  121  (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1993, n. 96)  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla L. 23  giugno  1993,  n.
          204 (Gazzetta Ufficiale  25  giugno  1993,  n.  147).  reca
          Interventi urgenti a sostegno del settore minerario. 
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000,  n.  302,  supplemento
          ordinario.