Art. 30 
 
 
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
                 e gli investimenti in ricerca - FRI 
 
  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi  di  cui  al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a  fronte  di  finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di  interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di  cui  all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  23,
comma 2 del presente decreto-legge,  i  programmi  e  gli  interventi
destinatari del Fondo per  la  crescita  sostenibile  possono  essere
agevolati anche a valere sulle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul  FRI  possono
essere assistiti da idonee garanzie. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358,  359,  360  e  361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le  risorse  ((
di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI
al 31 dicembre 2012 e, a  decorrere  dal  2013,  al  31  dicembre  di
ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al  comma  2,  nel
limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma  sono  da
intendersi non utilizzate le risorse  gia'  destinate  dal  CIPE  per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di  accesso   alle
agevolazioni,   ovvero   quelle   derivanti   da   rimodulazione    o
rideterminazione  delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'   quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati  e
dai  rientri  di  capitale  derivanti   dalle   revoche   formalmente
comminate. 
  4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono  determinate  le
modalita' di ricognizione delle risorse  non  utilizzate  di  cui  al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  di  cui  all'articolo   23,   comma   2   del   presente
decreto-legge. 
  5.  Sono  abrogati  i   commi   361-bis,   361-ter   e   361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare  ((
nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  855,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca  Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)., pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «1.855. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'
          art. 1, comma 354 e commi da 358  a  361,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
          di operativita' del Fondo rotativo  per  il  sostegno  alle
          imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso  agli
          interventi previsti  da  leggi  regionali  di  agevolazione
          ovvero  conferiti  alle  regioni  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  per  gli  investimenti
          produttivi e per la  ricerca.  Gli  interventi  di  cui  al
          presente  comma  possono  assumere  anche   la   forma   di
          contributi in conto  interessi  concessi  dalle  Regioni  e
          dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere  sulle
          proprie risorse a fronte  di  finanziamenti  deliberati  da
          Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  al  tasso  di  interesse
          vigente pro tempore, determinato  con  il  decreto  di  cui
          all'art. 1, comma 358 della  legge  30  dicembre  2004,  n.
          311.». 
              - Si riportano i testi all'art. 1, dei commi 354,  358,
          359,360,361, 361bis, 361ter e 361  quater  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311  che  reca  Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2005)  ,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario: 
              «354. E' istituito, presso la gestione  separata  della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. 
              (omissis) 
              358 Il  tasso  di  interesse  sulle  somme  erogate  in
          anticipazione e' determinato con  decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il  tasso  del
          finanziamento agevolato, nonche' gli  oneri  derivanti  dal
          comma 360, sono posti, in favore  della  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato,  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361. 
              359. Sull'obbligo di  rimborso  al  Fondo  delle  somme
          ricevute  in  virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
          relativi interessi puo' essere prevista,  secondo  criteri,
          condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  13  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
          provvede ai sensi dell'art. 7, secondo  comma,  numero  2),
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  con   imputazione
          nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per  gli  esercizi
          successivi. 
              360. Alla Cassa depositi e prestiti  Spa,  sulle  somme
          erogate in anticipazione, e'  riconosciuto,  a  valere  sui
          finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
          il rimborso delle spese di gestione  del  Fondo  in  misura
          pari allo 0,40 per cento complessivo  delle  somme  erogate
          annualmente. 
              361. Per le finalita' previste dai commi da 354  a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300. 
              361-bis - 361-ter (abrogati)».