Art. 31 
 
 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  10,  nel  rispetto
degli impegni  assunti  precedentemente  all'entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n.  73,  giacenti  sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Ministero dello sviluppo  economico,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' (( pervenute )) alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate nel medesimo importo,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dello stesso Ministero per la successiva  assegnazione  al
Fondo di cui (( all'articolo 17, comma 1, )) al titolo II della legge
27 febbraio 1985, n. 49. 
  3. Le risorse annualmente assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la  cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli  articoli
10 e  19  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
riassegnate  nel  medesimo  importo,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo  con  le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole  e  medie
imprese operanti in tali Regioni. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione»  a  «contenziosi  pregressi»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c),
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
          10 che reca Proroga di  termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie., pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303: 
              «Art. 3 Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri derivanti dall'art. 2, commi da  1  a  6,
          pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di
          euro per l'anno 2011 e  24  milioni  per  l'anno  2012,  si
          provvede rispettivamente: 
              (omissis) 
              c) quanto a euro 73 milioni per  l'anno  2011  mediante
          versamento, entro  il  30  gennaio  2011,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato di quota  parte  delle  disponibilita'
          dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del  Fondo
          per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'art. 2
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive
          modificazioni; il versamento e' effettuato a  valere  sulle
          risorse  destinate  alle  imprese   innovative   ai   sensi
          dell'art. 106 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni, gestita da Mediocredito  centrale
          sul conto di tesoreria n. 23514;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge
          22 maggio  2010,  n.  73,  che  reca  Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori., pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2010, n. 71: 
              «Art. 4 Fondo per interventi a sostegno  della  domanda
          in particolari settori 
              In vigore dal 13 luglio 2011 
              1. E' istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  un  fondo  per   il   sostegno   della   domanda
          finalizzata ad obiettivi di  efficienza  energetica,  anche
          con   riferimento   al   parco    immobiliare    esistente,
          ecocompatibilita' e di miglioramento  della  sicurezza  sul
          lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010. Il fondo e' finanziato,  per  200  milioni  di
          euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di  euro
          a valere sulle risorse  destinate  alle  finalita'  di  cui
          all'art. 1, comma 847, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, disponibili iscritte in conto residui  e  che  a  tale
          fine vengono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnate al medesimo Fondo, e  per  ulteriori
          50 milioni di euro mediante  riduzione  dell'autorizzazione
          di spesa, per l'anno 2010, di cui all'art.  2,  comma  236,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura
          non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
          adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e,  per  gli  obiettivi  di
          efficienza  energetica  e  di  ecocompatibilita',  con   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sono stabilite le modalita'  di  erogazione  mediante
          contributi delle risorse del fondo definendo  un  tetto  di
          spesa  massima  per  ciascuna  tipologia  di  contributi  e
          prevedendo   la    possibilita'    di    avvalersi    della
          collaborazione   di   organismi   esterni   alla   pubblica
          amministrazione,  nonche'   ogni   ulteriore   disposizione
          applicativa. 
              1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
          comma  1  per  l'acquisto  di  gru  a  torre  nel   settore
          dell'edilizia, previa rottamazione,  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del
          Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  6  aprile  2010,  il
          contributo e'  riconosciuto  anche  nel  caso  di  acquisto
          tramite  locazione  finanziaria   e   il   certificato   di
          rottamazione richiesto e' prodotto a cura  dell'acquirente,
          ovvero  del  conduttore  nei  casi  di   acquisto   tramite
          locazione finanziaria. 
              1-ter. I contributi previsti dal decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 26 marzo  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per  l'acquisto
          di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
          biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle  risorse
          disponibili a tale fine. 
              1-quater.  Qualora  l'acquirente  sia   un'impresa,   i
          contributi di cui al comma 1 sono fruibili  nei  limiti  di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  131  del  9  giugno  2009,  e  alla   decisione   della
          Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009,  con
          cui e' stato approvato il regime  di  aiuti  temporanei  di
          importo limitato previsto  dalla  comunicazione  n.  2009/C
          83/01 della Commissione, del 7  aprile  2009,  relativa  al
          quadro di riferimento temporaneo comunitario per le  misure
          di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al  finanziamento
          nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed  economica,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          C 83 del 7 aprile 2009. 
              1-quinquies.  Presso  il   Ministero   dello   sviluppo
          economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a  1
          milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,
          finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
          energia  elettrica  prodotta   nei   rifugi   di   montagna
          rientranti nelle categorie C, D ed E di cui  al  titolo  IV
          della regola  tecnica  allegata  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
          solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
          centraline idroelettriche,  impianti  fotovoltaici,  gruppi
          elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
          elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e,
          per  gli  obiettivi   di   efficienza   energetica   e   di
          ecocompatibilita', con il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  stabilite  le
          modalita' di erogazione mediante contributo  delle  risorse
          del fondo, definendo un tetto di spesa massima per  ciascun
          rifugio di cui al presente comma. 
              1-sexies. All'onere derivante  dal  comma  1-quinquies,
          pari a 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2010  e
          2011,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  2  dell'art.
          39-ter  del  decreto-legge  1°  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. 
              1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di  impresa,
          nel limite complessivo di  settanta  milioni  di  euro,  il
          valore  degli  investimenti   in   attivita'   di   ricerca
          industriale e di sviluppo precompetitivo  finalizzate  alla
          realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
          imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
          14,  15  o   32.99.20   in   relazione   all'attivita'   di
          fabbricazione di bottoni della  tabella  ATECO  di  cui  al
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate  in
          data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 296 del  21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2009
          e fino alla chiusura del periodo d'imposta  in  corso  alla
          data  del  31  dicembre  2010.  L'agevolazione  di  cui  al
          presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
          versamento del saldo delle imposte sui redditi  dovute  per
          il periodo di imposta di effettuazione degli  investimenti.
          Per  il  periodo  di  imposta  successivo   a   quello   di
          effettuazione degli  investimenti  l'acconto  dell'IRPEF  e
          dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta  del  periodo
          precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
          disposizioni di cui al presente comma 
              3. L'agevolazione di cui al comma  2  e'  fruibile  nei
          limiti di cui all'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  3  giugno  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  131  del  9  giugno  2009,  e  alla
          decisione della Commissione europea n. C(2009)4277  del  28
          maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di  aiuti
          temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
          n. 2009/C 83/01  della  Commissione,  del  7  aprile  2009,
          relativa al quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
          per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso  al
          finanziamento nell'attuale situazione di crisi  finanziaria
          ed   economica,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono  stabiliti  criteri  e
          modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui  al  comma
          2, anche al fine  di  assicurare  il  rispetto  del  limite
          complessivo di risorse stanziate. 
              5. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  1,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          limitatamente alle attivita' di cui all'art. 29 della legge
          23 luglio 2009, n.  99,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' di  ripartizione  e  destinazione  delle  risorse
          disponibili iscritte in conto residui di  cui  all'art.  1,
          comma  847,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  che  a  tal  fine  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          alle pertinenti unita' previsionali di  base  con  riguardo
          alle seguenti finalita': 
              a) realizzazione di piattaforme  navali  multiruolo  da
          destinare,  prioritariamente,  ad  operazioni  di  soccorso
          costruite con avanzate tecnologie duali; 
              b) interventi per il settore dell'alta tecnologia,  per
          le finalita' ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24
          dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un
          apposito fondo di garanzia da affidare,  mediante  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti  e  lo   sviluppo   di   impresa   S.p.a.,   e
          applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              c) interventi di cui all'art. 45, comma 3, della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma  18,  della
          legge 28 dicembre 2001, n.  448,  nonche'  per  l'avvio  di
          attivita' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n.
          99. All'art. 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, l'ultimo periodo e' soppresso. 
              5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
          della flotta di  navigli  impiegati  per  il  trasporto  di
          persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
          a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle  imprese
          esercenti attivita' di trasporto di persone  sui  laghi  un
          contributo di 40.000 euro per  ogni  acquisto  di  battelli
          solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il  31
          dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000  euro
          per  l'anno  2010.  Tale  contributo  e'   riconosciuto   a
          condizione che, per ogni battello acquistato,  le  predette
          imprese   provvedano   contestualmente   alla    cessazione
          dell'attivita'  e  alla  demolizione  di  un  battello  con
          propulsione a vapore e privo dei requisiti  ambientali  che
          sono   definiti   con   apposito   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il quale sono altresi' stabiliti  gli  standard  ambientali
          che  devono  possedere  i  battelli  solari  per   accedere
          all'agevolazione. 
              5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del  comma
          5-bis, pari a 700.000 euro per  l'anno  2010,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero degli affari esteri. 
              6.   E'   istituito,   presso   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   il   «Fondo   per   le
          infrastrutture portuali», destinato a finanziare  le  opere
          infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
          e' ripartito, previa intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi  nazionali
          di riparto, e  con  le  singole  regioni  interessate,  per
          finanziamenti  specifici  riguardanti  i   singoli   porti,
          nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
          programmazione economica, con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito,  con
          il decreto di cui al comma 8, una quota  non  superiore  al
          cinquanta    per    cento    delle    risorse     destinate
          all'ammortamento  del  finanziamento  statale  revocato  ai
          sensi del comma 7, ancora disponibili, da  utilizzare  come
          spesa ripartita in  favore  delle  Autorita'  portuali  che
          abbiano speso, alla data del 31 dicembre  2009,  una  quota
          superiore  almeno  all'80  per  cento   dei   finanziamenti
          ottenuti fino a tale  data.  Inoltre  le  predette  risorse
          devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
          alla realizzazione di  opere  immediatamente  cantierabili,
          finalizzate a rendere  le  strutture  operative  funzionali
          allo sviluppo dei traffici. 
              6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
          alla concessione del finanziamento per  l'incentivazione  e
          il sostegno dell'alta formazione professionale nel  settore
          nautico prevista dal fondo di cui all'art. 145,  comma  40,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, ivi compresi quelli  iscritti  nel  capitolo
          2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
          4.1.2  dello  stato  di  previsione  del  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  impegnati  nel  triennio
          2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno  2010  per
          finanziare  l'incentivazione,  il  sostegno  e  i  recuperi
          infrastrutturali  per   l'alta   formazione   professionale
          realizzati dagli istituti per le professionalita'  nautiche
          le cui richieste siano state  dichiarate  ammissibili,  con
          relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17  aprile  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. 
              7. E' revocato il finanziamento  statale  previsto  per
          l'opera «Sistema di  trasporto  rapido  di  massa  a  guida
          vincolata per la citta' di Parma»,  fatta  salva  la  quota
          necessaria agli  adempimenti  di  cui  al  terzo  e  quarto
          periodo del presente comma. Gli  effetti  della  revoca  si
          estendono,  determinandone  lo  scioglimento,  a  tutti   i
          rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
          con il contraente generale.  Il  contraente  generale  puo'
          richiedere, nell'ambito di una transazione e a  tacitazione
          di ogni  diritto  e  pretesa,  al  soggetto  attuatore,  un
          indennizzo. L'indennizzo  e'  corrisposto  a  valere  sulla
          quota  parte  del  finanziamento  non  ancora  erogata.  Il
          contratto  di  mutuo  stipulato  dal   soggetto   attuatore
          continua ad avere effetto nei  suoi  confronti  nei  limiti
          della  quota  del  finanziamento  erogata,  anche  per   le
          finalita' di cui al terzo e  quarto  periodo  del  presente
          comma. Qualora la transazione di cui al presente comma  non
          sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          comunque   accantonato,   ai   fini   innanzitutto    della
          transazione e sull'eventuale residuo  per  quelli  previsti
          dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
          del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
          introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo  20
          marzo 2010, n. 53, non si applica per i  collegi  arbitrali
          gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
          decreto legislativo e il comma 6 dell'art.  15  del  citato
          decreto legislativo e' abrogato. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro competente,  la  quota
          di   finanziamento   statale   residua   all'esito    della
          destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
          6 e 7 puo'  essere  devoluta  integralmente,  su  richiesta
          dell'ente  pubblico   di   riferimento   del   beneficiario
          originario, ad altri  investimenti  pubblici.  Qualora,  ai
          sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
          devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento  del
          beneficiario originario, il predetto  ente  puo'  succedere
          parzialmente nel contratto di mutuo. Per la  residua  parte
          il mutuo si risolve e le corrispondenti  risorse  destinate
          al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalita'  del
          comma 6, ivi incluse le  quote  gia'  erogate  al  soggetto
          finanziatore  e   non   necessarie   all'ammortamento   del
          contratto di mutuo rimasto in essere. 
              8-bis - 8-ter - 8-quater (abrogati) 
              8-quinquies.   Con   decreto   del   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  dettati,  ai
          sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  i
          principi e i  criteri  di  registrazione  delle  operazioni
          finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci
          delle Autorita' portuali. 
              9. A quota parte degli oneri  derivanti  dal  comma  1,
          pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma  2,
          pari a 70 milioni di euro  per  l'anno  2011,  si  provvede
          mediante utilizzo  di  una  quota  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'attuazione degli  articoli  1,  2  e  3.  In
          attuazione dell'art. 17, comma 13, della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196,  a  compensazione  del   minor   versamento
          sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
          307 milioni di euro, dei residui iscritti  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sul
          capitolo 7342, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  una
          ulteriore quota delle  predette  maggiori  entrate  pari  a
          111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
          per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del  bilancio
          dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 viene versata sulla  contabilita'  speciale  n.
          5343  per  le  finalita'  di  cui  all'ultimo  periodo  del
          medesimo art. 8, comma 1, lettera  a).  La  restante  parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
          concorre   alla   realizzazione    degli    obiettivi    di
          indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni  e  dei
          saldi di finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 17, comma
          1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  Provvedimenti  per
          il  credito  alla   cooperazione   e   misure   urgenti   a
          salvaguardia dei livelli di occupazione,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55: 
              «Art.1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale  per
          il credito alla cooperazione, costituita  presso  la  Banca
          nazionale del  lavoro  con  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 15 dicembre  1947,  n.  1421  ,  un
          fondo di rotazione per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione in seguito denominato Foncooper. 
              2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato  al
          finanziamento delle  cooperative  che  abbiano  i  seguenti
          requisiti: 
              a) siano ispirate ai principi di mutualita'  richiamati
          espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
          riferimento agli articoli 23 e 26 del  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre  1947,  numero
          1577, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello
          schedario generale della cooperazione e siano soggette alla
          vigilanza del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. 
              3. Sono escluse  dai  finanziamenti  di  cui  al  comma
          precedente le cooperative che si propongono la  costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 
              4.   I   finanziamenti   devono   essere    finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi: 
              1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
          della   manodopera    mediante    l'incremento    e/o    lo
          ammodernamento  dei  mezzi  di  produzione  e/o  i  servizi
          tecnici, commerciali  e  amministrativi  dell'impresa,  con
          particolare riguardo ai piu' recenti  e  moderni  ritrovati
          delle tecniche specializzate nei vari settori economici;  a
          valorizzare i  prodotti  anche  mediante  il  miglioramento
          della qualita' ai fini di una maggiore  competitivita'  sul
          mercato;  a  favorire  la  razionalizzazione  del   settore
          distributivo  adeguandolo  alle  esigenze   del   commercio
          moderno; alla sostituzione di altre passivita'  finanziarie
          contratte per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          presente numero ed in misura non superiore al 50 per  cento
          del totale dei progetti medesimi; 
              2)  alla   ristrutturazione   e   riconversione   degli
          impianti. 
              5.  Le  cooperative  aventi  i  requisiti  di  cui   al
          successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono ammesse ai finanziamenti  del  Foncooper  anche
          per i progetti finalizzati: 
              a) alla realizzazione ed all'acquisto di  impianti  nei
          settori della produzione, della distribuzione, del  turismo
          e dei servizi; 
              b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei
          progetti di cui al punto 1) del comma 4. 
              6.  Il  ricorso  ai  finanziamenti  di  cui  ai   commi
          precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie  e
          contributive di qualsiasi  natura  per  gli  stessi  scopi,
          fatte salve quelle inerenti all'accollo  dei  finanziamenti
          gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17  della
          presente legge.». 
              «Art.17. 
              1. E' istituito  presso  la  Sezione  speciale  per  il
          credito alla cooperazione un fondo  per  gli  interventi  a
          salvaguardia dei livelli di occupazione.». 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  10  e  19  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  che   reca
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O: 
              «Art.10. Regioni a statuto speciale. 
              1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti  si
          provvede a trasferire alle regioni  a  statuto  speciale  e
          alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  quanto
          non  siano  gia'  attribuite,  le  funzioni  e  i   compiti
          conferiti dal presente decreto legislativo alle  regioni  a
          statuto ordinario.». 
              «Art.19. Conferimento di funzioni alle regioni  e  agli
          enti locali. 
              1.  Sono  delegate  alle  regioni  tutte  le   funzioni
          amministrative    statali    concernenti     la     materia
          dell'industria, come definita nell'art. 17,  non  riservate
          allo Stato ai sensi dell'art.  18  e  non  attribuite  alle
          province e alle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, ai sensi del presente art. e  dell'art.  20.
          Tra le funzioni delegate sono comprese  anche  le  funzioni
          amministrative  concernenti  l'attuazione   di   interventi
          dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18. 
              2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra  le
          funzioni  delegate  alle  regioni  quelle   inerenti   alla
          concessione  di  agevolazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
          compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
          ricomprese  in  programmi  comunitari,  per  programmi   di
          innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
          singoli settori industriali, per l'incentivazione,  per  la
          cooperazione nel settore industriale, per il sostegno  agli
          investimenti per impianti ed acquisto di macchine,  per  il
          sostegno  allo   sviluppo   della   commercializzazione   e
          dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo  sviluppo
          dell'occupazione e dei servizi reali alle  industrie.  Alle
          funzioni  delegate  ineriscono  anche   l'accertamento   di
          speciali  qualita'  delle  imprese,  che  siano   richieste
          specificamente dalla legge ai  fini  della  concessione  di
          tali agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
          benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,  inoltre,  gli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita' produttive nelle  aree  individuate  dallo  Stato
          come  economicamente  depresse.  Alle   funzioni   delegate
          ineriscono, infine, le determinazioni  delle  modalita'  di
          attuazione degli strumenti della programmazione  negoziata,
          per quanto attiene  alle  relazioni  tra  regioni  ed  enti
          locali  anche  in  ordine  alle  competenze  che   verranno
          affidate ai soggetti responsabili. 
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
          funzioni  amministrative  delegate  e  programmatorie,   le
          regioni attivano forme di cooperazione funzionali  con  gli
          enti locali secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  3,
          comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo,   ciascuna   regione   puo'
          proporre   l'adozione   di   criteri   differenziati    per
          l'attuazione nel proprio ambito territoriale  delle  misure
          di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18. 
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
          dello Stato destineranno alla concessione di  agevolazioni,
          contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di  qualsiasi
          genere all'industria saranno erogati dalle regioni. 
              6. I fondi relativi alle materie delegate alle  regioni
          sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in  un  unico
          fondo regionale amministrato  secondo  norme  stabilite  da
          ciascuna regione. 
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
          col    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
          alle regioni. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni,  sono
          definiti i criteri  di  riparto,  recanti  anche  eventuali
          quote minime relative alle  diverse  finalita'  di  rilievo
          nazionale previste, nonche' quelle  relative  alle  diverse
          tipologie di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
          amministrative  relative   alla   produzione   di   mangimi
          semplici, composti, completi o complementari, di  cui  agli
          articoli 4 e 5 della legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  e
          successive modificazioni,  ed  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo  svolgimento  di
          dette attivita' si intende autorizzato, conformemente  alla
          disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241 , qualora  non  sia  comunicato  all'interessato  il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  di  novanta
          giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da  emanare
          ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990. 
              10. (abrogato) 
              11.  Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai   sensi
          dell'art. 10 della legge  15  marzo  1997,  n.  59  ,  sono
          individuate le  attivita'  di  collaudo,  autorizzazione  o
          omologazione  comunque  denominate,  relative  a  macchine,
          prodotti e dispositivi, ivi  inclusi  quelli  sottoposti  a
          marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire  agli
          enti locali o che possono essere svolte anche  da  soggetti
          privati abilitati. 
              12. Le regioni provvedono alle incentivazioni  ad  esse
          conferite  ai  sensi  del  presente  articolo,  con   legge
          regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
          diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni  dalle
          stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore  alla  data
          di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
          dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
          atti integrativi alle convenzioni stesse  per  i  necessari
          adeguamenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  33,  comma  32,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, che reca  Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato.  (Legge  di  stabilita'  2012),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011,  n.  265,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «32 In  favore  dei  policlinici  universitari  gestiti
          direttamente da universita' non statali di cui all'art.  8,
          comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,
          e' disposto, a titolo di concorso statale al  finanziamento
          degli  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle  attivita'
          strumentali   necessarie   al   perseguimento   dei    fini
          istituzionali da parte dei soggetti di cui al  citato  art.
          8, comma 1, il finanziamento di  70  milioni  di  euro  per
          l'anno  2012.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i
          policlinici   universitari    gestiti    direttamente    da
          universita'  non  statali  e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze.».