Art. 35 
 
 
   Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi 
 
  1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali, regionali  o  in  attuazione  di  atti  e  convenzioni  ((
dell'Unione europea e )) internazionali sono vietate le attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree  marine  e  costiere  protette,  fatti  salvi   i   procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  29
giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e  concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai  fini  della  esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e  coltivazione  da  autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali  relative  proroghe  e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti  e  connessi.
Le predette attivita' sono  autorizzate  previa  sottoposizione  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui  agli  articoli
21 e seguenti del presente decreto,  sentito  il  parere  degli  enti
locali posti in un raggio  di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e
costiere interessate dalle attivita' di  cui  al  primo  periodo  ((,
fatte salve le attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239,  autorizzate,  nel  rispetto  dei
vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli  uffici  territoriali  di
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e  le
georisorse, che trasmettono copia delle  relative  autorizzazioni  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  )).  Dall'entrata  in  vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,  comma  1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal  7%  al
10% per il gas e dal 4%  al  7%  per  l'olio.  Il  titolare  unico  o
contitolare di ciascuna concessione e'  tenuto  a  versare  le  somme
corrispondenti al valore dell'incremento  dell'aliquota  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi  capitoli
istituiti nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente  delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza  anche  ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.». 
  2. All'articolo 184, al comma 5  bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con  lo  stesso
decreto   interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree  ad  uso  esclusivo
alle  Forze  Armate,  tenuto  conto  delle  attivita'  effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  6,  comma   17,   del   decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in
          materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario: 
              «Art.6. Oggetto della disciplina. 
              1. La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i
          piani e i programmi che possono avere impatti significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
              a) che sono elaborati per  la  valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,  III
          e IV del presente decreto; 
              b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
          sulle finalita' di conservazione dei  siti  designati  come
          zone di protezione  speciale  per  la  conservazione  degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso   livello   di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i  programmi,
          diversi da quelli di cui al comma  2,  che  definiscono  il
          quadro di riferimento per  l'autorizzazione  dei  progetti,
          producano impatti significativi sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
              a) i piani e i  programmi  destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni; 
              b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
              c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
          l'incolumita' pubblica; 
              c-bis)  i  piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
              5. La  valutazione  d'impatto  ambientale,  riguarda  i
          progetti che possono avere impatti significativi e negativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene
          effettuata altresi' una valutazione per: 
              a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
          decreto; 
              b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente
          decreto,  relativi  ad  opere   o   interventi   di   nuova
          realizzazione,   che    ricadono,    anche    parzialmente,
          all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in
          base alle disposizioni di cui al  successivo  art.  20,  si
          ritenga  che  possano  produrre  impatti  significativi   e
          negativi sull'ambiente, per: 
              a) i progetti elencati  nell'allegato  II  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
              b) le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e
          negativi sull'ambiente; 
              c) i progetti elencati nell'allegato IV. 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. 
              9. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  definire,   per   determinate   tipologie
          progettuali  o  aree  predeterminate,  sulla   base   degli
          elementi indicati  nell'allegato  V,  un  incremento  nella
          misura massima del trenta  per  cento  o  decremento  delle
          soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai  progetti
          di cui  all'allegato  IV,  qualora  non  ricadenti  neppure
          parzialmente in aree naturali protette,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   possono
          determinare, per  specifiche  categorie  progettuali  o  in
          particolari situazioni  ambientali  e  territoriali,  sulla
          base degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o
          condizioni    di    esclusione    dalla     verifica     di
          assoggettabilita'. 
              10. L'autorita' competente in sede statale valuta  caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati esclusivamente a scopo di  difesa  nazionale  non
          aventi i requisiti di  cui  al  comma  4,  lettera  a).  La
          esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione  del
          decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della  difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              11. Sono  esclusi  in  tutto  in  parte  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
          in  alcun  modo  svolgere   la   valutazione   di   impatto
          ambientale, singoli interventi disposti in  via  d'urgenza,
          ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare  l'incolumita'
          delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da  un
          pericolo imminente o a seguito di calamita'. In  tale  caso
          l'autorita' competente,  sulla  base  della  documentazione
          immediatamente trasmessa  dalle  autorita'  che  dispongono
          tali interventi: 
              a)  esamina  se  sia  opportuna   un'altra   forma   di
          valutazione; 
              b) mette  a  disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
              c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
          caso  di  interventi  di  competenza  regionale,  prima  di
          consentire   il   rilascio    dell'autorizzazione,    delle
          motivazioni  dell'esclusione  accludendo  le   informazioni
          messe a disposizione del pubblico. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
              a) i progetti di cui  all'allegato  VIII  del  presente
          decreto; 
              b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
          all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
          modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
          e' rilasciata nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.
          208, commi 6 e 7, del presente decreto. 
              15. Per gli impianti di cui alla lettera a)  del  comma
          12 del presente articolo, nonche'  per  le  loro  modifiche
          sostanziali,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   e'
          rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
          decreto e dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
              a)  devono  essere  prese  le   opportune   misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
              b) non si devono verificare  fenomeni  di  inquinamento
          significativi; 
              c) deve essere evitata  la  produzione  di  rifiuti,  a
          norma della quarta parte  del  presente  decreto;  in  caso
          contrario  i  rifiuti  sono  recuperati  o,  ove  cio'  sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile, sono  eliminati
          evitandone e riducendone l'impatto  sull'ambiente,  secondo
          le disposizioni della medesima quarta  parte  del  presente
          decreto; 
              d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
          efficiente; 
              e)  devono  essere  prese  le  misure  necessarie   per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
              f)   deve   essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita' e il sito  stesso  deve  essere  ripristinato  ai
          sensi della normativa vigente in  materia  di  bonifiche  e
          ripristino ambientale. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree  marine  e  costiere  protette,
          fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli  articoli
          4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 29  giugno  2010,
          n.  128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e   concessori
          conseguenti e  connessi,  nonche'  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla medesima  data,  anche  ai
          fini della esecuzione delle attivita' di ricerca,  sviluppo
          e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei   titoli
          stessi,   delle   eventuali   relative   proroghe   e   dei
          procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti   e
          connessi. Le predette  attivita'  sono  autorizzate  previa
          sottoposizione alla procedura  di  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente
          decreto, sentito il parere degli enti locali  posti  in  un
          raggio di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e  costiere
          interessate dalle attivita' di cui al primo periodo,  fatte
          salve le attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  82-sexies,
          della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  autorizzate,  nel
          rispetto dei vincoli ambientali da  esso  stabiliti,  dagli
          uffici territoriali  di  vigilanza  dell'Ufficio  nazionale
          minerario  per  gli  idrocarburi  e  le   georisorse,   che
          trasmettono  copia   delle   relative   autorizzazioni   al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente comma e' abrogato il comma 81  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  i  titolari
          delle concessioni di coltivazione in  mare  sono  tenuti  a
          corrispondere annualmente l'aliquota  di  prodotto  di  cui
          all'art. 19, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4%  al
          7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di  ciascuna
          concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti  al
          valore dell'incremento dell'aliquota ad  apposito  capitolo
          dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
          interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi
          capitoli istituiti nello stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, per  assicurare  il
          pieno   svolgimento   rispettivamente   delle   azioni   di
          monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
          attivita' di vigilanza e controllo  della  sicurezza  anche
          ambientale degli impianti  di  ricerca  e  coltivazione  in
          mare.». 
              - Si riporta  l'art.  184  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          supplemento ordinario. 
              «Art. 184. Classificazione. 
              1. Ai  fini  dell'attuazione  della  parte  quarta  del
          presente  decreto  i  rifiuti  sono  classificati,  secondo
          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,  secondo
          le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti  pericolosi
          e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
              a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
              b) i rifiuti non pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); 
              c)  i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento   delle
          strade; 
              d)  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
              f)   i   rifiuti   provenienti   da    esumazioni    ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), e) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
              i)-l)-m)-n) (soppresse) 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione di cui all'art. 183. Con decreto del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore dalla presente disposizione, possono essere  emanate
          specifiche linee guida per agevolare  l'applicazione  della
          classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. 
              5-bis. I sistemi d'arma, i  mezzi,  i  materiali  e  le
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale  individuati  con  decreto  del
          Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali  e
          dei  rifiuti  e  la   bonifica   dei   siti   ove   vengono
          immagazzinati i citati materiali, sono  disciplinati  dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i  medesimi  materiali  e  rifiuti   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni ed  ai  nulla  osta  previsti  dal  medesimo
          decreto   interministeriale.   Con   lo   stesso    decreto
          interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
          individuazione    delle    concentrazioni     soglia     di
          contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta  del
          Presente  decreto,  applicabili  ai  siti  appartenenti  al
          Demanio Militare e alle aree ad uso  esclusivo  alle  Forze
          Armate,  tenuto  conto   delle   attivita'   effettivamente
          condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo  di  tenuta  dei
          registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni
          separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
          fino a che siano accettate per la raccolta, lo  smaltimento
          o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano  ottenuto
          l'autorizzazione o siano  registrate  in  conformita'  agli
          articoli 208, 212, 214 e 216.».