Art. 37 
 
 
Disciplina delle gare per la distribuzione  di  gas  naturale  e  nel
                        settore idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»; 
    b) il primo periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti: 
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.» 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1º  giugno  2011,
n. 93. 
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione
dell'offerta. 
  4. (( All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima  dello
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque,
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  la  nuova
concessione decorre dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla
scadenza originaria e comunque non oltre il  31  dicembre  2017.  Nel
bando di gara sono specificate altresi' le  eventuali  condizioni  di
esercizio della derivazione  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento con  gli  usi  primari  riconosciuti  dalla  legge,  in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara  e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime  modalita'
e durata»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli  investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto». )) 
  5. (( Fermo restando quanto  previsto  per  i  casi  di  decadenza,
rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25,  primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, il bando di gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di
grande derivazione ad uso idroelettrico  prevede,  per  garantire  la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione. )) 
  6. (( Al concessionario uscente  spetta  un  corrispettivo  per  il
trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e  concordato  tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di  offerta  e
reso noto nel bando  di  gara.  Con  riferimento  ai  beni  materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della  concessione
diversi da quelli di cui all'articolo  25,  primo  comma,  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo  diminuito   nella   misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai  beni  di  cui  al  citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto  un  importo  determinato
sulla base del metodo del  costo  storico  rivalutato,  calcolato  al
netto  dei  contributi  pubblici   in   conto   capitale,   anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di  tali
opere, diminuito nella misura  dell'ordinario  degrado.  In  caso  di
mancato  accordo,  si  provvede   attraverso   tre   qualificati   ed
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati  rispettivamente  da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il  terzo
dal presidente del Tribunale delle acque  pubbliche  territorialmente
competente,  i  quali  operano  secondo  sperimentate  metodologie  e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. )) 
  7. (( Al fine di assicurare un'omogenea disciplina  sul  territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri  generali
per  la  determinazione,   secondo   principi   di   economicita'   e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo  stesso  decreto  sono
fissate le modalita' tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito  alla  riduzione  dei
costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei  clienti  finali,  con
riferimento ai punti di fornitura localizzati  nel  territorio  della
provincia o dell'unione dei comuni o  dei  bacini  imbriferi  montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere  afferenti
alle concessioni di cui al presente comma. )) 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 23  maggio
          2000, n. 164 (Attuazione della direttiva  98/30/CE  recante
          norme comuni per il mercato interno  del  gas  naturale,  a
          norma dell'art. 41  della  L.  17  maggio  1999,  n.  144),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Attivita' di distribuzione. 
              1. L'attivita' di  distribuzione  di  gas  naturale  e'
          attivita' di servizio pubblico.  Il  servizio  e'  affidato
          esclusivamente mediante gara per periodi  non  superiori  a
          dodici anni. Gli enti  locali  che  affidano  il  servizio,
          anche in forma associata, svolgono attivita' di  indirizzo,
          di  vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
          attivita' di distribuzione,  ed  i  loro  rapporti  con  il
          gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
          servizio, sulla  base  di  un  contratto  tipo  predisposto
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   ed
          approvato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell'ambito dei contratti  di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  nonche'   al   socio
          selezionato  ai  sensi   dell'art.   4,   comma   12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.". 
              Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo  n.
          164 del 2000: 
              "Art.  15.  Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione. 
              1. Entro il 1° gennaio 2003 sono  adottate  dagli  enti
          locali le deliberazioni di  adeguamento  alle  disposizioni
          del presente decreto.  Tale  adeguamento  avviene  mediante
          l'indizione di gare per l'affidamento del  servizio  ovvero
          attraverso la trasformazione delle gestioni in societa'  di
          capitali  o  in  societa'  cooperative  a   responsabilita'
          limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione  puo'
          anche   comportare   il   frazionamento   societario.   Ove
          l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
          termine indicato, provvede nei successivi tre  mesi,  anche
          attraverso  la  nomina   di   un   proprio   delegato,   il
          rappresentante  dell'ente  titolare   del   servizio.   Per
          gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
          in caso di  inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato del servizio mediante gara, nominando a tal  fine
          un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51,  52,
          53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le  stesse
          modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
          consortili, intendendosi sostituita al  consiglio  comunale
          l'assemblea consortile. In  questo  caso  le  deliberazioni
          sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
          che non intendono partecipare alla societa'  hanno  diritto
          alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
          bilancio della relativa quota di capitale. L'ente  titolare
          del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
          al presente comma per un periodo non superiore a  due  anni
          dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a carico del nuovo gestore ai sensi del comma  8  dell'art.
          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle
          convenzioni o nei contratti e, per  quanto  non  desumibile
          dalla volonta' delle parti,  con  i  criteri  di  cui  alle
          lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto  15  ottobre
          1925, n. 2578. Resta  sempre  esclusa  la  valutazione  del
          mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
          rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
              a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima  dello
          scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
          che consenta  di  servire  un'utenza  complessivamente  non
          inferiore a due volte quella originariamente servita  dalla
          maggiore delle societa' oggetto di fusione; 
              b) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
              c) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% del capitale sociale. 
              8. 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5  del  presente  art.  possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a  norma  dell'art.  14,  comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.  Per  i  soggetti  che
          devono essere costituiti o trasformati ai sensi  dei  commi
          1, 2, e 3 del presente  articolo,  la  partecipazione  alle
          prime gare successive al periodo transitorio, su  tutto  il
          territorio nazionale e' consentita  a  partire  dalla  data
          dell'avvenuta costituzione o trasformazione . 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas metano ai sensi  dell'art.  11  della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
          e dell'art. 9 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
          modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          il periodo  transitorio  disciplinato  dal  comma  7  e  il
          periodo di cui al comma  9  del  presente  art.  decorrono,
          tenuto conto del tempo necessario  alla  costruzione  delle
          reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica di concessione del contributo.". 
              Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
          della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica),  modificato  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31
          marzo 1999, n. 75. 
              Si riporta l'art. 25  del  Regio  Decreto  11  dicembre
          1933, n. 1775 (Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
          sulle  acque  e  impianti  elettrici),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5: 
              "Art.  25.  Al  termine  dell'utenza  e  nei  casi   di
          decadenza o rinuncia, nelle grandi  derivazioni  per  forza
          motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso,
          tutte le opere di raccolta, di regolazione  e  di  condotte
          forzate ed i canali  di  scarico,  il  tutto  in  stato  di
          regolare funzionamento. 
              Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
          possesso di ogni altro edificio, macchinario,  impianto  di
          utilizzazione,  di  trasformazione   e   di   distribuzione
          inerente  alla  concessione,  corrispondendo  agli   aventi
          diritto un prezzo uguale al valore di stima  del  materiale
          in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
          astraendo da qualsiasi  valutazione  del  reddito  da  esso
          ricavabile. In  mancanza  di  accordo  la  controversia  e'
          deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri,
          di cui uno nominato dal Ministro dei lavori  pubblici,  uno
          dall'interessato, il terzo d'accordo tra  le  parti,  o  in
          mancanza di accordo, dal  presidente  del  Tribunale  delle
          acque. 
              Per esercitare la facolta' di cui al precedente  comma,
          lo Stato deve preavvisare gli interessati  tre  anni  prima
          del termine dell'utenza. 
              Nel caso di  decadenza  o  rinuncia  non  occorre  tale
          preavviso. 
              Agli effetti del secondo comma del  presente  articolo,
          per impianti di  trasformazione  e  distribuzione  inerenti
          alla  concessione  si  intendono  quelli  che   trasportano
          prevalentemente  energia  prodotta  dall'impianto  cui   si
          riferisce la concessione.". 
              Il testo dei commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria  2006),  abrogati  dalla  presente  legge,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2005,  n.
          302, S.O.