Art. 4 
 
 
((  Percentuale  minima  di  affidamento  di  lavori  a  terzi  nelle
                             concessioni 
 
  1. All'articolo 51,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «cinquanta  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «60 per cento»; 
  b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º gennaio 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi
          nelle concessioni. 
              1. All'art. 253, comma 25, del decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per  cento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento". 
              2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2014.».