(( Art. 41 bis 
 
 
Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso  l'Italia
  e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale 
 
  1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a  cittadini  e
imprese dalla rete all'estero  del  Ministero  degli  affari  esteri,
nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali  e  turistici
verso l'Italia e di accelerare  i  tempi  di  rilascio  dei  visti  e
incentivare  la  promozione  delle  relazioni  economiche  in  ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui  all'articolo
64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71,  e'  incrementata
del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  Le  maggiori  entrate
derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo  precedente
sono destinate alle seguenti misure: 
  a) interventi strutturali  e  informatici  a  favore  degli  uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri; 
  b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei
degli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri,  di  cui
all'articolo 153, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
  2. Le maggiori entrate di  cui  al  comma  1,  con  esclusione  dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei  passaporti  elettronici,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di  cui
al medesimo comma 1. 
  3. Gli uffici destinatari delle misure  di  cui  al  comma  1  sono
individuati  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  che   determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo  conto  anche
del volume delle rispettive attivita'. 
  4.  Per  le   straordinarie   esigenze   di   funzionamento   delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare  cinese,  in  via  eccezionale,  il   contingente   di   cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
40 unita'. 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per  l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
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          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  64  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni  degli  uffici
          consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge  28
          novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 maggio 2011, n. 110: 
              "Art. 64. Tariffa dei diritti consolari 
              1. I diritti  consolari  sono  riscossi  per  gli  atti
          elencati  nella  tabella  allegata,  secondo  gli   importi
          tariffari in essa specificati. 
              2. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          procede  ogni  due  anni  all'adeguamento   degli   importi
          tariffari. 
              3. Se intervengono provvedimenti vincolanti  di  organi
          dell'Unione  europea  concernenti  variazioni  di   importi
          tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi
          attuazione con propri decreti.". 
              - Si riporta l'art.  153  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: 
              "Art. 153. Contingente e durata del contratto. 
              Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
          prima categoria e gli istituti italiani di cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.277  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
          Il  contratto  di   assunzione   e'   stipulato   a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto.".