Art. 47 
 
 
           Semplificazione della governance di Unioncamere 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  23  e'
sostituito dal seguente: 
  «6.  Oltre  ai  rappresentanti  delle  camere  di  commercio,  come
individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo
dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con
riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della  legge  11
novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle  riunioni  dello
stesso tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico   e   tre   rappresentanti   designati   dalla   Conferenza
Unificata.». 
  2. (( Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  comma  6  dell'art.  7  della  L.  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato    e    agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "6. Oltre ai rappresentanti delle camere di  commercio,
          come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
          amministrativo dell'Unioncamere il cui  numero  massimo  di
          componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
          camere di commercio e in conformita' alle  disposizioni  di
          cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge 11  novembre  2011,
          n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso
          tre rappresentanti designati dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico e tre rappresentanti designati  dalla  Conferenza
          Unificata.". 
              - Si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 3  della  L.  11
          novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela  della  liberta'
          d'impresa.  Statuto  delle   imprese),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265: 
              "2. Per garantire  la  piu'  ampia  rappresentanza  dei
          settori economicamente  piu'  rilevanti  nell'ambito  della
          circoscrizione territoriale di competenza,  il  numero  dei
          componenti degli  organi  amministrativi  non  puo'  essere
          comunque superiore ad un terzo dei componenti dei  consigli
          di ciascuna camera di commercio. 
          3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a
          base associativa.".