Art. 49 
 
 
                         Commissario ad acta 
 
  1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
  2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario  «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna  di
tutti i beni, trattazioni e rapporti  in  capo  alle  Amministrazioni
individuate,  secondo  le  ordinarie  competenze,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri  la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
  3. L'onere per il compenso a saldo e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto del Commissario ad acta, (( nel limite di  euro
100.000  ))  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  grava  sulle
disponibilita'  della  contabilita'  speciale  3250,   intestata   al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 86 della L. 27  dicembre  2002,  n.
          289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: 
              "Art. 86. Interventi per la  ricostruzione  nei  comuni
          colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
          n. 219. 
              1. Al fine della definitiva chiusura  degli  interventi
          infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge  14  maggio
          1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia
          e Calabria, e' nominato, con  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, un commissario ad acta  che  provvede
          alla  realizzazione  in  regime  di  concessione  di   ogni
          ulteriore   intervento   funzionalmente    necessario    al
          completamento del programma, le cui opere siano state  gia'
          individuate e la cui progettazione gia' affidata alla  data
          del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
          realizzazione degli interventi  resi  necessari  da  eventi
          naturali  eccezionali  e  riferiti  ad  opere  non   ancora
          consegnate  in  via  definitiva  al  destinatario   finale,
          nonche' alla consegna  definitiva  delle  opere  collaudate
          agli enti destinatari preposti alla relativa gestione. 
              2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di
          opere di viabilita', finanziate ai  sensi  della  legge  14
          maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
          2001 non abbiano conseguito  significativi  avanzamenti  da
          almeno tre anni. Il commissario di  cui  al  comma  1,  con
          propria determinazione,  affida,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla  definizione   degli   stati   di   consistenza,   il
          completamento della realizzazione delle opere suddette  con
          le modalita' ritenute  piu'  vantaggiose  per  la  pubblica
          amministrazione  sulla  base  della   medesima   disciplina
          straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
          ne cura l'esecuzione. 
          3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui  ai
          commi  1  e  2,   valuta   l'onere   derivante   dal   loro
          completamento e ne informa  il  CIPE  per  l'individuazione
          delle  risorse  finanziarie,  d'intesa   con   le   regioni
          destinatarie degli interventi e a valere sui  trasferimenti
          ad  esse  assegnati.  All'onere   per   il   compenso   del
          commissario e  per  il  funzionamento  della  struttura  di
          supporto  composta  da  personale  in  servizio  presso  il
          Ministero delle attivita' produttive,  per  un  massimo  di
          300.000  euro   annui,   si   provvede   a   valere   sulle
          disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive  di
          cui alla contabilita' speciale 1728,  che  saranno  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del   predetto
          Ministero.".