Art. 51 
 
 
                   Cedibilita' tax credit digitale 
 
  1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  all'accertamento  e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  331,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "331. I crediti d'imposta di cui ai commi  325  e  327,
          lettere b), numero 3), e  c),  numero  2),  possono  essere
          fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla  osta  di
          proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
          1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
          di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
          richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti  crediti
          d'imposta non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del   valore   della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
          articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente   in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma
          327, lettera c), n. 1, e' cedibile  dal  beneficiario,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui  agli  articoli  1260  e
          seguenti del codice civile e previa adeguata  dimostrazione
          dell'effettivita'  del  diritto  al  credito  medesimo,   a
          intermediari bancari,  finanziari  e  assicurativi,  ovvero
          alla societa' fornitrice dell'impianto di digitalizzazione.
          Tali cessionari possono utilizzare il credito  ceduto  solo
          in  compensazione  con  i   propri   debiti   d'imposta   o
          contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          n. 241 del 1997. Anche a seguito  della  cessione,  restano
          impregiudicati i poteri  delle  competenti  Amministrazioni
          relativi al controllo delle  dichiarazioni  dei  redditi  e
          all'accertamento  e  all'irrogazione  delle  sanzioni   nei
          confronti  del  beneficiario  che  ha  ceduto  il   credito
          d'imposta di cui al periodo precedente.". 
              - Si riporta  l'art.  17,  del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio  1997,
          n. 174: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis. 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
          2-bis.".