Art. 52 
 
 
        Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 
 
  1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n.  241  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche
amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della
Tracciabilita' dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo,
con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  richiamato  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138  e  con  l'articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013,
unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da
parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   188-ter   del   decreto
legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all'osservanza
della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del  3
dicembre 2010, n. 205. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine (( per l'entrata in
operativita' )) del Sistema SISTRI  e,  sino  a  tale  termine,  sono
sospesi  gli  effetti  del  contratto  stipulato  tra  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la  SELEX  -
SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato  tra
le medesime parti in data 10 novembre 2010  e  sono  conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento
dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 
  (( 2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  e'  considerato  sottoprodotto  il  digestato
ottenuto in impianti  aziendali  o  interaziendali  dalla  digestione
anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri  trattamenti  di
tipo fisico-meccanico, di  effluenti  di  allevamento  o  residui  di
origine   vegetale   o   residui   delle   trasformazioni   o   delle
valorizzazioni     delle     produzioni      vegetali      effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sono definite le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  impiego  del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine  chimica,  nonche'  le
modalita' di  classificazione  delle  operazioni  di  disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. )) 
  ((  2-ter.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le  parole:
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi
compresi i consorzi agrari,»; 
  b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le  parole:
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi
compresi i consorzi agrari,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 21-bis, 21.ter, 21-quater e
          21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              "Art. 21-bis. Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati. 
              1. Il provvedimento limitativo  della  sfera  giuridica
          dei privati acquista efficacia  nei  confronti  di  ciascun
          destinatario con la comunicazione  allo  stesso  effettuata
          anche  nelle  forme  stabilite   per   la   notifica   agli
          irreperibili nei casi  previsti  dal  codice  di  procedura
          civile.  Qualora  per  il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,    l'amministrazione    provvede
          mediante forme di pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
          stabilite dall'amministrazione medesima.  Il  provvedimento
          limitativo della sfera giuridica  dei  privati  non  avente
          carattere  sanzionatorio  puo'   contenere   una   motivata
          clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
          della  sfera  giuridica  dei   privati   aventi   carattere
          cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. 
              21-ter. Esecutorieta'. 
              1. Nei casi e con le modalita' stabiliti  dalla  legge,
          le pubbliche amministrazioni possono imporre  coattivamente
          l'adempimento  degli  obblighi  nei  loro   confronti.   Il
          provvedimento costitutivo di obblighi indica il  termine  e
          le  modalita'  dell'esecuzione  da   parte   del   soggetto
          obbligato.  Qualora   l'interessato   non   ottemperi,   le
          pubbliche   amministrazioni,   previa   diffida,    possono
          provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e  secondo
          le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato 
              21-quater. Efficacia ed esecutivita' del provvedimento. 
              1.  I  provvedimenti   amministrativi   efficaci   sono
          eseguiti  immediatamente,  salvo   che   sia   diversamente
          stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. 
              21-quinquies. Revoca del provvedimento. 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel caso di mutamento della situazione di fatto o di  nuova
          valutazione   dell'interesse   pubblico   originario,    il
          provvedimento amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'
          essere revocato da parte  dell'organo  che  lo  ha  emanato
          ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre  ulteriori  effetti.   Se   la   revoca   comporta
          pregiudizi in danno dei soggetti direttamente  interessati,
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  provvedere  al   loro
          indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.". 
              -  Si  riporta  l'art.  188-bis,  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art.  188-bis.  Controllo  della  tracciabilita'   dei
          rifiuti. 
              1. In attuazione  di  quanto  stabilito  all'art.  177,
          comma  4,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti   deve   essere
          garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
          finale. 
              2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
              a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2009,  n.  102,   e   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data 17 dicembre 2009; oppure 
              b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
          registri di carico e  scarico  nonche'  del  formulario  di
          identificazione di cui agli articoli 190 e 193. 
              3. Il soggetto che aderisce  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui  al  comma
          2, lett. a), non  e'  tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi
          relativi alla tenuta dei registri di carico  e  scarico  di
          cui all'art. 190, nonche' dei formulari di  identificazione
          dei rifiuti di  cui  all'art.  193.  Durante  il  trasporto
          effettuato da enti o imprese i  rifiuti  sono  accompagnati
          dalla copia cartacea della  scheda  di  movimentazione  del
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI)  di  cui  al  comma  2,  lett.  a).  Il   registro
          cronologico e le  schede  di  movimentazione  del  predetto
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita'  di  controllo
          in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono  conservate
          in formato elettronico da parte del soggetto obbligato  per
          almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di
          movimentazione  dei  rifiuti,  ad  eccezione   dei   quelli
          relativi alle operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  in
          discarica,   che   devono   essere   conservati   a   tempo
          indeterminato ed al termine  dell'attivita'  devono  essere
          consegnati     all'autorita'     che     ha      rilasciato
          l'autorizzazione. Per  gli  impianti  di  discarica,  fermo
          restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio
          2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
          fino al termine della fase di gestione post operativa della
          discarica. 
              4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui  al  comma
          2, lett. a), deve adempiere  agli  obblighi  relativi  alla
          tenuta dei registri di carico e  scarico  di  cui  all'art.
          190, nonche' dei formulari di identificazione  dei  rifiuti
          nella misura stabilita dall'art. 193.". 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n.  138,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   14
          settembre,  n.  148  (Ulteriori  misure  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188: 
              "Art. 6. Liberalizzazione in  materia  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita', denuncia  e  dichiarazione
          di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni 
              1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma
          3» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  di  cui  al  comma
          6-bis»; 
              b) al comma 6-bis, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
          4 e»; 
              c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «6-ter.   La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
              2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
          per consentire la progressiva entrata in  operativita'  del
          Sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI),  nonche'  l'efficacia  del  funzionamento   delle
          tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare,  attraverso  il
          concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sino al 15 dicembre  2011,  la  verifica  tecnica
          delle  componenti  software  e  hardware,  anche  ai   fini
          dell'eventuale implementazione di  tecnologie  di  utilizzo
          piu'  semplice  rispetto  a  quelle  attualmente  previste,
          organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
          categoria    maggiormente    rappresentative,    test    di
          funzionamento   con   l'obiettivo    della    piu'    ampia
          partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
          previsto dall'art.  6,  comma  2,  lettera  f-octies),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  per  i
          soggetti di cui  all'art.  1,  comma  5,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 30 maggio 2011,  per  gli  altri  soggetti  di  cui
          all'art. 1 del predetto decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
          termine di entrata in operativita'  del  SISTRI  e'  il  30
          giugno 2012. Dall'attuazione  della  presente  disposizione
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentite  le
          categorie interessate, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate specifiche tipologie di  rifiuti,
          alle   quali,   in   considerazione   della   quantita'   e
          dell'assenza di specifiche  caratteristiche  di  criticita'
          ambientale,  sono  applicate,  ai  fini  del   SISTRI,   le
          procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 
              3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente
          rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di  sistemi
          di  gestione  regolati  per  legge  possono   delegare   la
          realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI  ai
          consorzi di recupero, secondo le  modalita'  gia'  previste
          per le associazioni di categoria. 
              4. 
              5. All'art. 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis. Al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto
          dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso  il
          Sistema  pubblico   di   connettivita',   una   piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento.». 
              6. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  utilizzare,
          entro il  31  dicembre  2013,  la  infrastruttura  prevista
          dall'art. 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e
          la messa  a  disposizione  della  posizione  debitoria  dei
          cittadini nei confronti dello Stato. 
              6-bis.   Al   fine    di    semplificare    l'attivita'
          amministrativa  e  di  evitare  l'insorgere  di   ulteriore
          contenzioso,  nei  confronti   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle erogazioni di cui all'art. 1, commi  331,
          332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza
          della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
          non  si  applicano  le  conseguenti   sanzioni   penali   e
          amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente
          percepite entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  I
          procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati
          sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine  e  si
          estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione. 
              6-ter. Per  una  efficace  e  immediata  attuazione  di
          quanto previsto in tema di  razionalizzazione  della  spesa
          delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'art. 12 del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in  aree  a
          piu'  elevato  disagio  occupazionale  e   produttivo,   ad
          operazioni di permuta, senza oneri a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  di  beni  appartenenti   allo   Stato,   con
          esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli  enti
          pubblici territoriali ai sensi del decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 2, comma 196-bis, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al  fine
          di rilasciare immobili di  terzi  attualmente  condotti  in
          locazione passiva  dalla  pubblica  amministrazione  ovvero
          appartenenti  al  demanio  e  al  patrimonio  dello   Stato
          ritenuti  inadeguati.  Le   amministrazioni   dello   Stato
          comunicano all'Agenzia del demanio  l'ammontare  dei  fondi
          statali gia'  stanziati  e  non  impegnati  al  fine  della
          realizzazione   di   nuovi   immobili   per   valutare   la
          possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
          di permuta, ovvero gli immobili di nuova  realizzazione  da
          destinare ad uso  governativo.  Nel  caso  di  permuta  con
          immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
          significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
          immobili gia' in uso governativo, che  verrebbero  pertanto
          utilizzati in regime di  locazione  fino  alla  percentuale
          massima del 75 per cento della permuta mentre  il  restante
          25  per  cento  dovra'  interessare  immobili  dello  Stato
          dismessi e disponibili.". 
              -  Si  riporta  l'articolo13,  commi  3  e  3-bis,  del
          Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011: 
              "3.  All'art.  6,  comma  2,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «30 giugno 2012». A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, per
          la gestione del Sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
          avvalersi dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita'
          diverse da  quelle  individuate  dal  contratto  in  essere
          avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  relativo   sistema
          informatico e la gestione del  relativo  sito  internet.  A
          decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          trasmette  alle  Camere  una  relazione  sullo   stato   di
          attuazione del SISTRI.  A  quest'ultimo  fine,  per  quanto
          attiene  alla  verifica  del  funzionamento   tecnico   del
          sistema,  la  competente  Direzione  del   Ministero   puo'
          avvalersi  di  DigitPA,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3-bis. All'art. 6,  comma  2,  lettera  f-octies),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  le
          parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
          «al 30 giugno 2012». 
              - Si riportano gli articoli 188-ter, 190 e  193,  comma
          1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art.   188-ter.    Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). 
              1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a): 
              a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
          pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma
          8; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese  e
          gli  enti  che  effettuano  operazioni  di  smaltimento   o
          recupero di rifiuti e che producano  per  effetto  di  tale
          attivita' rifiuti  non  pericolosi,  indipendentemente  dal
          numero di dipendenti; 
              c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
              d)  i  consorzi  istituiti  per  il   recupero   o   il
          riciclaggio  di  particolari  tipologie  di   rifiuti   che
          organizzano la gestione  di  tali  rifiuti  per  conto  dei
          consorziati; 
              e) le imprese e gli enti che effettuano  operazioni  di
          recupero o smaltimento di rifiuti; 
              f) gli enti e le imprese che raccolgono  o  trasportano
          rifiuti  speciali  a  titolo  professionale.  Nel  caso  di
          trasporto  navale,  l'armatore  o   il   noleggiatore   che
          effettuano il trasporto o il raccomandatario  marittimo  di
          cui alla legge 4 aprile 1977,  n.  135,  delegato  per  gli
          adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
          medesimi; 
              g) in caso di  trasporto  intermodale,  i  soggetti  ai
          quali sono affidati i  rifiuti  speciali  in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: 
              a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d)
          e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti; 
              b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
          propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212,
          comma 8; 
              c) gli imprenditori agricoli di cui all'art.  2135  del
          codice  civile   che   producono   rifiuti   speciali   non
          pericolosi; 
              d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle  di
          cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g); 
              e) i comuni, i centri  di  raccolta  e  le  imprese  di
          raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel  territorio  di
          regioni diverse dalla regione Campania. 
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo  il  numero   dei
          dipendenti e' calcolato con  riferimento  al  numero  delle
          persone   occupate   nell'unita'   locale    dell'ente    o
          dell'impresa con una posizione  di  lavoro  indipendente  o
          dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con  contratto
          di apprendistato o  contratto  di  inserimento),  anche  se
          temporaneamente assenti  (per  servizio,  ferie,  malattia,
          sospensione  dal  lavoro,  cassa   integrazione   guadagni,
          eccetera). I lavoratori stagionali  sono  considerati  come
          frazioni di unita' lavorative annue  con  riferimento  alle
          giornate effettivamente retribuite. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo'  essere
          esteso l'obbligo di  iscrizione  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di  soggetti  di
          cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi
          che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente  o  di
          impresa, nonche' ai soggetti di  cui  al  decreto  previsto
          dall'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, recante modalita'  semplificate  di  gestione
          dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche
          (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche'
          dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
          apparecchiature. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.  a),  alle
          procedure relative alle spedizioni di  rifiuti  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive  modificazioni,
          ivi compresa l'adozione di un sistema  di  interscambio  di
          dati previsto  dall'art.  26,  paragrafo  4,  del  predetto
          regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
          sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 17 dicembre 2009,  relativi  alla  tratta  del
          territorio    nazionale    interessata    dal     trasporto
          transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  e'   effettuata   la   ricognizione   delle
          disposizioni, ivi incluse quelle del presente  decreto,  le
          quali, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
          predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." 
              "Art. 190. Registri di carico e scarico. 
              1. Fatto salvo  quanto  stabilito  al  comma  1-bis,  i
          soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a)  e  b),
          che non hanno aderito su  base  volontaria  al  sistema  di
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo  di  tenere  un
          registro di carico e scarico  su  cui  devono  annotare  le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei  rifiuti.  Le  annotazioni  devono  essere
          effettuate  almeno  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  tenuta  di  un
          registro di carico e scarico gli imprenditori  agricoli  di
          cui all'art.  2135  del  codice  civile  che  raccolgono  e
          trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
          all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli  enti  che,
          ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
          propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184,
          comma 3, lettera b). 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione  di  cui  all'art.  193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.  188-bis,  comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1,  la  cui  produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lett. a),  relative  ai  rifiuti
          prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli
          obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
          pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la  registrazione  del
          carico   e   dello   scarico   puo'    essere    effettuata
          contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti  stessi
          dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun
          codice dell'elenco dei rifiuti." 
              "Art. 193. Trasporto dei rifiuti. 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art.
          212, comma 8, e che non aderiscono su  base  volontaria  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art.  188-bis,  comma  2,  lett.  a)  i
          rifiuti devono essere  accompagnati  da  un  formulario  di
          identificazione  dal  quale  devono  risultare   almeno   i
          seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere  presso  il
          produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
          dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
          dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al
          predetto produttore dei rifiuti. Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e
          le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in  regioni
          diverse dalla regione Campania  di  cui  all'art.  188-ter,
          comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le  disposizioni
          di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di  rifiuti
          urbani effettuato dal soggetto  che  gestisce  il  servizio
          pubblico,  ne'  ai  trasporti  di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuati dal  produttore  dei  rifiuti  stessi,  in  modo
          occasionale e saltuario, che non eccedano la  quantita'  di
          trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al  trasporto  di
          rifiuti urbani effettuato dal produttore  degli  stessi  ai
          centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm).
          Sono considerati occasionali  e  saltuari  i  trasporti  di
          rifiuti,  effettuati  complessivamente  per  non  piu'   di
          quattro volte l'anno non eccedenti i trenta  chilogrammi  o
          trenta litri al giorno e, comunque, i cento  chilogrammi  o
          cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis,  comma  2,  lett.
          a),  il  formulario  di  identificazione   e'   validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'art. 194, anche  con  riguardo  alla
          tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario  di
          identificazione  di  cui  al   comma   1.   Le   specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'art. 2135 del codice civile dai propri  fondi  al  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola di  cui  e'  socio,  qualora  sia  finalizzata  al
          raggiungimento del deposito temporaneo. 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art.  188-bis,  comma  2,  lett.  a),   relative   alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di  cui  all'art.  183,  comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'art. 183, comma 1,  lettera  aa)  purche'  siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art.  188-bis,  comma  2,  lett.  a),   relativa   alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
          286 e al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 30 giugno 2009.". 
              - Il decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288,  S.O.,  reca  :  "Disposizioni  di  attuazione   della
          direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
          alcune direttive". 
              -  Si  riporta  l'art.  184-bis  del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 184-bis. Sottoprodotto. 
              1. E' un  sottoprodotto  e  non  un  rifiuto  ai  sensi
          dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi  sostanza  od
          oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria.". 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  183,  comma  1,
          lettera  bb)  e  193,  comma  9-bis,  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificati dalla presente
          legge: 
              "Art. 183. Definizioni. 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti; 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  «mm»,  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito  che
          sia  nella  disponibilita'  giuridica   della   cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni: 
              (Omissis)." 
          "9-bis.   La   movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'art. 2135 del codice civile dai propri  fondi  al  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e'  socio,
          qualora sia  finalizzata  al  raggiungimento  del  deposito
          temporaneo.".