Art. 54 
 
 
                               Appello 
 
  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a)  all'articolo  342,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «L'appello si  propone  con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»; 
    0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole:  «che  il  collegio
non li ritenga indispensabili ai fini  della  decisione  della  causa
ovvero» sono soppresse; )) 
    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )).  -  Fuori  dei
casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita'  o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta. 
  Il primo comma non si applica quando: 
    a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma; 
    b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. 
  Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla trattazione ((, sentite  le  parti  )),  dichiara  inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con  ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il  rinvio  agli  elementi  di
fatto riportati in uno o piu'  atti  di  causa  e  il  riferimento  a
precedenti  conformi.  Il  giudice  provvede  sulle  spese  a   norma
dell'articolo 91. 
  L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza. 
  Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione. In tal caso il termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile. 
  Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
(( del primo comma )) dell'articolo 360. 
  La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»; 
    b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
    il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
  «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'
stato oggetto di discussione tra le parti.»; 
    c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: 
  «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; 
    (( c-bis) all'articolo 434, il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte  dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»; )) 
    d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: 
  «Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   -
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»; 
    e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 
  (( 1-bis. All'articolo  702-quater,  primo  comma,  del  codice  di
procedura  civile,  la  parola:  «rilevanti»  e'   sostituita   dalla
seguente: «indispensabili». )) 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1,  ((  lettere  0a),  a),  c),
c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi  di  appello  introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  (( 3-bis. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al processo tributario di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano il testo degli articoli 342, 345, 348, 70,
          comma 1, 702-quater, 350, 91, 333, 360, 327, 383, 382, 434,
          414, 436, 447-bis, 430, 433, 434, 435, 436, 437  438,  439,
          440, 441, del Codice di procedura civile,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 342. Forma dell'appello. 
              L'appello  si  propone  con  citazione  contenente   le
          indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere
          motivato. La motivazione  dell'appello  deve  contenere,  a
          pena di inammissibilita': 
              1) l'indicazione delle parti del provvedimento  che  si
          intende appellare e delle modifiche che  vengono  richieste
          alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di  primo
          grado; 
              2) l'indicazione delle circostanze  da  cui  deriva  la
          violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
          decisione impugnata. 
              Tra il giorno della  citazione  e  quello  della  prima
          udienza di trattazione devono intercorrere  termini  liberi
          non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis." 
              "Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita'.
          Riproponibilita' dell'azione penale. 
              1. Il provvedimento di archiviazione e la  sentenza  di
          proscioglimento o di non luogo a procedere,  anche  se  non
          piu'  soggetta  a  impugnazione,  con  i  quali  e'   stata
          dichiarata la mancanza della querela, della istanza,  della
          richiesta   o   dell'autorizzazione   a   procedere,    non
          impediscono l'esercizio dell'azione penale per il  medesimo
          fatto e  contro  la  medesima  persona  se  e'  in  seguito
          proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e'  concessa
          l'autorizzazione ovvero se e'  venuta  meno  la  condizione
          personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 
              2. La stessa disposizione si applica quando il  giudice
          accerta la mancanza di  una  condizione  di  procedibilita'
          diversa da quelle indicate nel comma 1." 
              "Art. 348. Improcedibilita' dell'appello. 
              L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio,
          se l'appellante non si costituisce in termini. 
              Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
          si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza
          non impugnabile , rinvia la causa ad una prossima  udienza,
          della    quale    il    cancelliere    da'    comunicazione
          all'appellante. Se anche alla  nuova  udienza  l'appellante
          non compare, l'appello e'  dichiarato  improcedibile  anche
          d'ufficio." 
              "Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero. 
              Il  pubblico  ministero  deve  intervenire  a  pena  di
          nullita' rilevabile d'ufficio : 
              1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 
              2)  nelle  cause  matrimoniali,  comprese   quelle   di
          separazione personale dei coniugi; 
              3) nelle cause riguardanti  lo  stato  e  la  capacita'
          delle persone ; 
              4).; 
              5) negli altri casi previsti dalla legge." 
              "Art. 702-quater. Appello. 
              L'ordinanza emessa ai sensi del sesto  comma  dell'art.
          702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice
          civile se non e' appellata entro trenta  giorni  dalla  sua
          comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi  di
          prova e nuovi  documenti  quando  il  collegio  li  ritiene
          indispensabili ai fini della  decisione,  ovvero  la  parte
          dimostra  di  non  aver  potuto  proporli  nel  corso   del
          procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.  Il
          presidente del  collegio  puo'  delegare  l'assunzione  dei
          mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio." 
              "Art. 350. Trattazione. 
              Davanti  alla   corte   di   appello   la   trattazione
          dell'appello e' collegiale; ma il presidente  del  collegio
          puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei
          suoi componenti; davanti al tribunale l'appello e' trattato
          e deciso dal giudice monocratico. 
              Nella prima udienza di trattazione il giudice  verifica
          la regolare costituzione del giudizio  e,  quando  occorre,
          ordina l'integrazione di esso o la  notificazione  prevista
          dall'art.  332,  oppure   dispone   che   si   rinnovi   la
          notificazione dell'atto di appello. 
              Nella stessa udienza il giudice dichiara la  contumacia
          dell'appellato,  provvede  alla  riunione   degli   appelli
          proposti contro la stessa sentenza e procede  al  tentativo
          di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
          personale delle parti." 
              "Art. 91. Condanna alle spese. 
              Il giudice, con la  sentenza  che  chiude  il  processo
          davanti a lui, condanna la parte  soccombente  al  rimborso
          delle  spese  a  favore  dell'altra  parte  e  ne   liquida
          l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se  accoglie
          la domanda in misura non superiore  all'eventuale  proposta
          conciliativa, condanna la  parte  che  ha  rifiutato  senza
          giustificato motivo la proposta al  pagamento  delle  spese
          del processo maturate dopo la formulazione della  proposta,
          salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92. 
              Le spese della sentenza sono liquidate dal  cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della sentenza, del titolo esecutivo e  del  precetto  sono
          liquidate dall'ufficiale giudiziario con  nota  in  margine
          all'originale e alla copia notificata . 
              I reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287 e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene  il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario." 
              "Art. 333. Impugnazioni incidentali. 
              Le parti alle quali sono state fatte  le  notificazioni
          previste negli articoli  precedenti,  debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le loro impugnazioni in via  incidentale
          nello stesso processo." 
              "Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso. 
              Le sentenze pronunciate in grado d'appello o  in  unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 
              1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
              2) per violazione delle norme sulla competenza,  quando
          non e' prescritto il regolamento di competenza; 
              3) per violazione o  falsa  applicazione  di  norme  di
          diritto e dei contratti e accordi collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
              4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
              5) per omesso esame circa  un  fatto  decisivo  per  il
          giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. 
              Puo'  inoltre  essere   impugnata   con   ricorso   per
          cassazione una sentenza appellabile del  tribunale,  se  le
          parti sono d'accordo per omettere  l'appello;  ma  in  tale
          caso l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  a  norma  del
          primo comma, n. 3. 
              Non sono immediatamente  impugnabili  con  ricorso  per
          cassazione le sentenze che decidono  di  questioni  insorte
          senza  definire,  neppure  parzialmente,  il  giudizio.  Il
          ricorso per cassazione avverso tali  sentenze  puo'  essere
          proposto,  senza  necessita'  di  riserva,  allorche'   sia
          impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
          giudizio. 
              Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma  si
          applicano alle sentenze ed ai provvedimenti  diversi  dalla
          sentenza  contro  i  quali  e'  ammesso  il   ricorso   per
          cassazione per violazione di legge." 
              "Art. 327. Decadenza dall'impugnazione. 
              Indipendentemente dalla  notificazione,  l'appello,  il
          ricorso per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i  motivi
          indicati nei  numeri  4  e  5  dell'art.  395  non  possono
          proporsi dopo decorsi sei mesi  dalla  pubblicazione  della
          sentenza. 
              Questa disposizione non  si  applica  quando  la  parte
          contumace  dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza   del
          processo per nullita' della citazione o della notificazione
          di essa, e per nullita' della notificazione degli  atti  di
          cui all'art. 292." 
              "Art. 383. Cassazione con rinvio. 
              La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi
          da quelli richiamati nell'art. precedente, rinvia la  causa
          ad altro giudice di grado pari a quello che ha  pronunciato
          la sentenza cassata. 
              Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, la causa
          puo'  essere  rinviata  al  giudice  che   avrebbe   dovuto
          pronunciare  sull'appello   al   quale   le   parti   hanno
          rinunciato. 
              La Corte, se riscontra una  nullita'  del  giudizio  di
          primo grado per  la  quale  il  giudice  d'appello  avrebbe
          dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
          a quest'ultimo. 
              Nelle ipotesi di cui all'art. 348-ter,  commi  terzo  e
          quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi
          da quelli  indicati  dall'art.  382,  rinvia  la  causa  al
          giudice che avrebbe dovuto pronunciare  sull'appello  e  si
          applicano le disposizioni del libro secondo, titolo  terzo,
          capo terzo, sezione terza." 
              "Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e
          di competenza. 
              La corte, quando decide una questione di giurisdizione,
          statuisce  su  questa,  determinando,  quando  occorre,  il
          giudice competente. 
              Quando  cassa  per   violazione   delle   norme   sulla
          competenza, statuisce su questa. 
              Se riconosce che il giudice del  quale  si  impugna  il
          provvedimento   e   ogni   altro   giudice   difettano   di
          giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente  provvede  in
          ogni altro caso in cui ritiene  che  la  causa  non  poteva
          essere proposta o il processo proseguito. 
              "Art. 434. Deposito del ricorso in appello. 
              Il ricorso deve  contenere  le  indicazioni  prescritte
          dall'art.  414.  L'appello   deve   essere   motivato.   La
          motivazione  dell'appello  deve  contenere,   a   pena   di
          inammissibilita': 
              1) l'indicazione delle parti del provvedimento  che  si
          intende appellare e delle modifiche che  vengono  richieste
          alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di  primo
          grado; 
              2) l'indicazione delle circostanze  da  cui  deriva  la
          violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
          decisione impugnata. 
              Il ricorso deve  essere  depositato  nella  cancelleria
          della  corte  di  appello   entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione della sentenza, oppure entro quaranta  giorni
          nel caso in cui la notificazione abbia  dovuto  effettuarsi
          all'estero." 
              "Art. 414. Forma della domanda. 
              La domanda  si  propone  con  ricorso,  il  quale  deve
          contenere: 
              1. l'indicazione del giudice; 
              2. il nome, il  cognome,  nonche'  la  residenza  o  il
          domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui  ha  sede
          il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza  o  il
          domicilio o  la  dimora  del  convenuto;  se  ricorrente  o
          convenuto e' una  persona  giuridica,  un'associazione  non
          riconosciuta o un comitato, il  ricorso  deve  indicare  la
          denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o  del
          convenuto; 
              3. la determinazione dell'oggetto della domanda; 
              4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
          sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 
              5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
          ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
          che si offrono in comunicazione." 
              "Art.  436.  Costituzione  dell'appellato   e   appello
          incidentale. 
              L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni  prima
          dell'udienza. 
              La costituzione  dell'appellato  si  effettua  mediante
          deposito in cancelleria del  fascicolo  e  di  una  memoria
          difensiva, nella quale deve  essere  contenuta  dettagliata
          esposizione di tutte le sue difese. 
              Se  propone  appello  incidentale,   l'appellato   deve
          esporre nella stessa memoria  i  motivi  specifici  su  cui
          fonda l'impugnazione.  L'appello  incidentale  deve  essere
          proposto,  a   pena   di   decadenza   nella   memoria   di
          costituzione, da notificarsi, a cura  dell'appellato,  alla
          controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
          a norma dell'art. precedente. 
              Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni
          dell'art. 416." 
              "Art. 447-bis. Norme applicabili alle  controversie  in
          materia di locazione, di comodato e di affitto. 
              Le controversie in materia di locazione e  di  comodato
          di immobili urbani e quelle  di  affitto  di  aziende  sono
          disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417,  418,  419,
          420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma,  424,
          425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma,  430,  433,
          434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in  quanto
          applicabili. 
              Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. 
              Il  giudice  puo'  disporre  d'ufficio,  in   qualsiasi
          momento, l'ispezione della  cosa  e  l'ammissione  di  ogni
          mezzo di prova,  ad  eccezione  del  giuramento  decisorio,
          nonche' la  richiesta  di  informazioni,  sia  scritte  che
          orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. 
              Le  sentenze  di   condanna   di   primo   grado   sono
          provvisoriamente   esecutive.   All'esecuzione   si    puo'
          procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del
          termine  per  il  deposito  della  sentenza.   Il   giudice
          d'appello puo' disporre con ordinanza non  impugnabile  che
          l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano  sospese  quando
          dalle stesse  possa  derivare  all'altra  parte  gravissimo
          danno. 
              "Art. 430. Deposito della sentenza. 
              La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro
          quindici giorni dalla  pronuncia.  Il  cancelliere  ne  da'
          immediata comunicazione alle parti." 
              "Art. 433. Giudice d'appello. 
              L'appello contro le sentenze pronunciate  nei  processi
          relativi alle  controversie  previste  nell'art.  409  deve
          essere proposto con ricorso davanti alla corte  di  appello
          territorialmente competente  in  funzione  di  giudice  del
          lavoro. 
              Ove   l'esecuzione   sia    iniziata,    prima    della
          notificazione  della  sentenza,   l'appello   puo'   essere
          proposto  con  riserva  dei  motivi  che  dovranno   essere
          presentati nel termine di cui all'art. 434." 
              "Art. 434. Deposito del ricorso in appello. 
              Il ricorso deve contenere  l'esposizione  sommaria  dei
          fatti e i motivi specifici  dell'impugnazione,  nonche'  le
          indicazioni prescritte dall'art. 414. 
              Il ricorso deve  essere  depositato  nella  cancelleria
          della  corte  di  appello   entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione della sentenza, oppure entro quaranta  giorni
          nel caso in cui la notificazione abbia  dovuto  effettuarsi
          all'estero." 
              "Art. 435. Decreto del presidente. 
              Il presidente  della  corte  di  appello  entro  cinque
          giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice
          relatore e fissa, non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data
          medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio. 
              L'appellante, nei dieci giorni successivi  al  deposito
          del decreto, provvede  alla  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto all'appellato. 
              Tra la data di  notificazione  all'appellato  e  quella
          dell'udienza di discussione deve  intercorrere  un  termine
          non minore di venticinque giorni. 
              Nel caso in cui la notificazione prevista  dal  secondo
          comma deve effettuarsi all'estero,  i  termini  di  cui  al
          primo e al terzo  comma  sono  elevati,  rispettivamente  a
          ottanta e sessanta giorni." 
              "Art.  436.  Costituzione  dell'appellato   e   appello
          incidentale. 
              L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni  prima
          dell'udienza. 
              La costituzione  dell'appellato  si  effettua  mediante
          deposito in cancelleria del  fascicolo  e  di  una  memoria
          difensiva, nella quale deve  essere  contenuta  dettagliata
          esposizione di tutte le sue difese. 
              Se  propone  appello  incidentale,   l'appellato   deve
          esporre nella stessa memoria  i  motivi  specifici  su  cui
          fonda l'impugnazione.  L'appello  incidentale  deve  essere
          proposto,  a   pena   di   decadenza   nella   memoria   di
          costituzione, da notificarsi, a cura  dell'appellato,  alla
          controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
          a norma dell'articolo precedente. 
              Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni
          dell'art. 416." 
              "Art. 437. Udienza di discussione. 
              Nell'udienza il  giudice  incaricato  fa  la  relazione
          orale della causa. Il collegio, sentiti i  difensori  delle
          parti, pronuncia sentenza  dando  lettura  del  dispositivo
          nella stessa udienza. 
              Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni.  Non  sono
          ammessi  nuovi  mezzi  di  prova,  tranne   il   giuramento
          estimatorio, salvo che il  collegio,  anche  d'ufficio,  li
          ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
          E' salva la facolta' delle parti di deferire il  giuramento
          decisorio in qualsiasi momento della causa. 
              Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro
          venti giorni, l'udienza nella  quale  esse  debbono  essere
          assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal  caso
          il  collegio  con  la  stessa  ordinanza  puo'  adottare  i
          provvedimenti di cui all'art. 423. 
              Sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          secondo e terzo, dell'art. 429." 
              "Art. 438. Deposito della sentenza di appello. 
              Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con
          l'osservanza delle norme di cui all'art. 430. 
              Si applica il  disposto  del  secondo  comma  dell'art.
          431." 
              "Art.  439.  Avvelenamento  di  acque  o  di   sostanze
          alimentari. 
              Chiunque   avvelena   acque   o   sostanze    destinate
          all'alimentazione, prima che siano  attinte  o  distribuite
          per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
          quindici anni. 
              Se dal fatto deriva la  morte  di  alcuno,  si  applica
          l'ergastolo; e, nel caso  di  morte  di  piu'  persone,  si
          applica la pena di morte.". 
              "Art. 440. Appellabilita' delle sentenze. 
              Sono inappellabili le sentenze  che  hanno  deciso  una
          controversia di valore non superiore a euro 25,82.". 
              "Art. 441. Consulente tecnico in appello. 
              Il  collegio,  nell'udienza  di  cui  al  primo   comma
          dell'art.  437,  puo'  nominare   un   consulente   tecnico
          rinviando ad altra udienza da  fissarsi  non  oltre  trenta
          giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i
          provvedimenti di cui all'art. 423. 
              Il consulente deve depositare il proprio parere  almeno
          dieci giorni prima della nuova udienza.". 
              Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413), e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.