Art. 62 
 
 
         Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,
adotta, (( entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio )),
per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in
ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita'
di cui al presente capo. 
  2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  emanati  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le  spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento  ai  progetti  svolti  nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
quelle  per  la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti  e  per  il
coordinamento generale del progetto,  le  caratteristiche  specifiche
delle attivita'  e  degli  strumenti,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le  modalita'  della  loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  e
sulla firma digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti  ridotti  per
attivita' di non rilevante entita'.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso,  utilizzo  e
rimborso delle somme  accantonate  a  garanzia  delle  anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo  ((  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo 61 )) e le modalita' e i requisiti di accesso. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al  presente  capo,  previo  parere  tecnico-scientifico  di  esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di  volta  in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  4. Per gli interventi di ricerca industriale  di  cui  all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione  al  finanziamento  e'
altresi' subordinata al parere  positivo  di  esperti  tecnici  sulla
solidita' e sulla capacita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  in
relazione all'investimento proposto. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo'  avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita'  di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di  altri  soggetti
qualificati,  dotati  di  comprovata  competenza,  di  risorse  umane
specialistiche  e  di  strumenti  tecnici  adeguati,  in  conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
  6. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti  gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa  a  seguito  di  bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi  al  finanziamento
fino alla  concorrenza  delle  risorse  disponibili  nell'ambito  del
riparto del Fondo cui all'articolo 61. 
  7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e  i  programmi  anche  in  caso  di  esito  negativo  della
valutazione di cui al comma 4. A  tal  fine,  il  decreto  disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in  forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
  8. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma  4,  per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra  di  loro
un  soggetto  capofila.  Il  soggetto  capofila  assolve  i  seguenti
compiti: 
  a)   rappresenta   i   soggetti   proponenti   nei   rapporti   con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche  ai  fini  delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; 
  b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento  delle
stesse presenta, in nome proprio e per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, la proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le  eventuali
variazioni degli stessi; 
  c) richiede, in nome proprio  e  per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
  d)  effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento   del
programma. 
  9. Il decreto di cui al comma  2  disciplina  altresi'  i  casi  di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali,  definendone  le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 
  10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate  in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite  in
ambito nazionale. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori  degli  interventi
di cui al presente (( capo )) nell'Anagrafe nazionale della ricerca. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo  n.
          123 del 1998, 
              "Art. 10. Programmazione degli interventi. 
              1.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione  economica  e,  per  quanto
          concerne gli interventi in materia di ricerca  scientifica,
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di  cui
          all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
          della  Conferenza  Stato-Regioni  o  rispettivamente  della
          Conferenza Stato-Citta', la relazione  di  cui  all'art.  1
          della legge 7 agosto 1997, n.  266  ,  n  ella  quale  sono
          indicati: 
              a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico  in
          favore delle imprese  per  il  triennio  successivo,  avuto
          riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo
          e  del  sistema  tecnologico,  nonche'  alle  esigenze   di
          riequilibrio territoriale; 
              b) lo stato di attuazione delle singole normative; 
              c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
          perseguiti; 
              d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
          interventi. 
              2. Le autorizzazioni legislative di  spesa  concernenti
          interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme  in
          vigore, a  decorrere  dall'anno  finanziario  1999  vengono
          determinate ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. L'importo  cosi'  determinato
          viene iscritto sotto la voce «Ministero  del  tesoro»,  per
          essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi  dell'art.
          7, comma 9, negli  stati  di  previsione  della  spesa  dei
          Ministeri competenti alla concessione degli interventi,  in
          conformita'   alle    indicazioni    del    documento    di
          programmazione economico-finanziaria. 
              3.  Tenuto  conto  delle  indicazioni   contenute   nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, la legge
          di accompagnamento alla legge finanziaria indica: 
              a) le misure correttive da apportare alla  legislazione
          vigente; 
              b) gli obiettivi da perseguire  tramite  l'adozione  di
          nuovi interventi.". 
              Si riporta l'art. 21 della  citata  legge  n.  240  del
          2010: 
              "Art.  21.  Comitato  nazionale  dei  garanti  per   la
          ricerca. 
              1. Al fine di promuovere la qualita'  della  ricerca  e
          assicurare  il  buon  funzionamento  delle   procedure   di
          valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito il
          Comitato nazionale dei garanti per la  ricerca  (CNGR).  Il
          CNGR e' composto da sette studiosi, italiani  o  stranieri,
          di  elevata  qualificazione   scientifica   internazionale,
          appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,  tra  i
          quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
          il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
          e non piu' di quindici persone definito da un  comitato  di
          selezione. Il comitato di selezione, istituito con  decreto
          del  Ministro,  e'  composto  da  cinque  membri  di   alta
          qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,  dal
          presidente del Consiglio  direttivo  dell'ANVUR,  dal  vice
          presidente del Comitato di esperti per  la  politica  della
          ricerca  (CEPR),  dal  presidente  dell'European   Research
          Council, dal presidente dell'European Science Foundation. 
              2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita'  di
          selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
          massima  considerazione  le  raccomandazioni  approvate  da
          organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
          convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
          dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20  e
          coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra  alla
          commissione di cui all'art. 3, comma  1,  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  173
          del 26 luglio 2004, nonche' alla  commissione  di  garanzia
          prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
          Le predette commissioni sono soppresse dalla  data  in  cui
          sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici  accordi
          di programma dotati di adeguata copertura  degli  oneri  da
          essi derivanti, il CNGR  puo'  provvedere  all'espletamento
          delle procedure di selezione dei progetti  o  programmi  di
          ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
          delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  relative  alle
          attivita' contemplate dal presente comma. 
              3. La spesa per il  funzionamento  del  CNGR  e  per  i
          compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
          dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito  dei  fondi
          riguardanti il finanziamento dei progetti  o  programmi  di
          ricerca, per un importo massimo  non  superiore  al  3  per
          cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che  nomina  i
          componenti del CNGR determina le  indennita'  spettanti  ai
          suoi componenti. 
              4.   Il   CNGR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del
          CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
          nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
          anni.  Essi  cessano  automaticamente   dalla   carica   al
          compimento del  settantesimo  anno  di  eta'.  Se  uno  dei
          componenti cessa dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio  mandato,  il  componente  che  viene  nominato  in
          sostituzione resta in carica  per  la  durata  residua  del
          mandato. Il predetto  componente  e'  scelto  dal  Ministro
          nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma  1,
          purche'  nell'elenco  predetto   sia   comunque   possibile
          ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
          In caso contrario si procede a costituire un  nuovo  elenco
          con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco  ha  validita'
          biennale e scaduto tale  termine  e'  ricostituito  con  le
          modalita' di cui al comma 1. 
              5. In sede di prima applicazione,  mediante  sorteggio,
          sono individuati due componenti  del  CNGR  che  durano  in
          carica due anni e  due  componenti  che  durano  in  carica
          quattro  anni.  Il  CNGR  predispone   rapporti   specifici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione della ricerca, che trasmette  al  Ministro,  il
          quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti  e
          delle relazioni del CNGR.". 
              Si  riporta  l'art.  3,  comma  2  del  citato  decreto
          legislativo n. 123: 
              "2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
          competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
          di  erogazione,  tenuto  conto  della  complessita'   degli
          adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono  essere
          stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono  di  natura
          privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
          requisiti  tecnici,  organizzativi  e   di   terzieta'   in
          relazione  allo  svolgimento  delle   predette   attivita',
          selezionati tramite  le  procedure  di  gara  previste  dal
          decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  157.  Gli  oneri
          derivanti dalle  convenzioni  in  misura  non  superiore  a
          quanto determinato in sede  di  aggiudicazione  della  gara
          sono posti a carico degli stanziamenti cui  le  convenzioni
          si riferiscono: in ogni caso e' disposto  il  pagamento  di
          penali in caso di revoca di interventi  dall'aggiudicatario
          in misura percentuale  sul  valore  dell'intervento,  fatti
          salvi esclusivamente  i  casi  di  accertata  falsita'  dei
          documenti.".