(( Art. 67 quinquies 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3
del  presente  articolo  predispongono,  ove  non  vi  abbiano   gia'
provveduto, i piani di  ricostruzione  del  centro  storico,  di  cui
all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di  ricostruzione  e
la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  le  finalita'  di   cui
all'articolo 67-quater sono comunque  perseguite  con  gli  strumenti
previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I  piani
di ricostruzione hanno natura  strategica  e,  ove  asseverati  dalla
provincia   competente   secondo   la   disciplina   vigente,   anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione  normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  tra  il  comune  proponente  e  la  provincia
competente.  Le  disposizioni  urbanistiche  comunali  si   intendono
aggiornate  se  in  contrasto  con  altre  sopraggiunte  disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse  paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici. 
  2.  Fino  all'adozione  di  un  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6  aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n.  77,  che  presentano  ancora  ulteriori  profili  di
applicabilita'. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del  6  aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del  Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  17  aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  28  luglio  2009.
Resta  ferma   l'applicazione   dell'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'art.  14,   comma   5-bis   del   citato
          decreto-legge n. 39 del 2009: 
              "5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art.  1,  comma
          2, predispongono, d'intesa con il presidente della  regione
          Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4,  comma
          2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
          di  sua  competenza,  piani  di  ricostruzione  del  centro
          storico delle citta', come determinato ai  sensi  dell'art.
          2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
          2 aprile 1968, n. 1444, definendo  le  linee  di  indirizzo
          strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e  la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009.
          L'attuazione del piano avviene a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 1. Ove  appartengano  alla  categoria  di  cui
          all'art. 10, comma 3,  lettera  a),  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  tenuto  conto  della   situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude la concessione dei contributi di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettere a) ed e)." 
              Si riporta l'art. 34 del Testo unico di cui  al  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 34. Accordi di programma. 
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della Regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio  1977,  n.  616,   determinando   le   eventuali   e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 3 del  citato  decreto-legge
          n. 39 del 2009: 
              "3. Gli interventi di  cui  all'art.  3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata.".