Art. 69 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  6,
comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12,  comma  5,  16,
commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, (( 33, comma 5, )) 51, 59, comma  4,
e  comma  1  del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a   ((
135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per  l'anno  2013,
234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per  l'anno  2015,
316.600.000 euro per l'anno  2016  e  318.200.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno  2012,  a
137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014,
a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a  366.600.000  euro  per  l'anno
2016  e  a  368.200.000  euro  per  l'anno  2017  ))  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede: 
  a) (( quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro
per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014  e  a  108,7
milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015  )),  con  le  maggiori
entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1  e  2,
14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto; 
  b) quanto  a  140.661.620  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  a
355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000  euro  per
l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017  e  a  209.500.000  a
decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare  delle  voci  di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio  1992,  n.
225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni(( , in sede  di  predisposizione  del  disegno  di
legge di bilancio, possono proporre )) variazioni compensative, anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti  interessati  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; 
  (( b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2012,
2013 e 2014, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
)) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
  (( 3-bis. Al  fine  di  semplificare  l'organizzazione  degli  enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di  contribuire  al  contenimento  della  spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della  propria
autonomia statutaria e nel quadro delle  procedure  di  coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  che  gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
  3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis  si   applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle  province  autonome
di Trento e di Bolzano  ai  sensi  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 10, comma 5 del citato  decreto-legge
          n. 282 del 2004: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta l'art. 14 del citato  decreto-legge  n.  112
          del 2008: 
              "Art. 14. Expo Milano 2015 
              1. Per la realizzazione delle opere e  delle  attivita'
          connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
          2015  in   attuazione   dell'adempimento   degli   obblighi
          internazionali assunti dal Governo italiano  nei  confronti
          del  Bureau  International   des   Expositions   (BIE)   e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
          45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 223 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  564
          milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di  Milano  pro
          tempore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo per l'attivita' preparatoria urgente, il quale, con
          proprio provvedimento, puo' nominare uno  o  piu'  delegati
          per specifiche funzioni . Entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentito   il
          presidente   della   regione   Lombardia   e   sentiti    i
          rappresentanti  degli   enti   locali   interessati,   sono
          istituiti gli organismi per la  gestione  delle  attivita',
          compresa la previsione di un tavolo  istituzionale  per  il
          governo complessivo  degli  interventi  regionali  e  sovra
          regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia
          pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le
          modalita' di erogazione dei finanziamenti.". 
              Si riporta l'art. 23, comma 22 del citato decreto-legge
          n. 201 del 2011: 
              "22. La titolarita'  di  qualsiasi  carica,  ufficio  o
          organo di natura  elettiva  di  un  ente  territoriale  non
          previsto dalla  Costituzione  e'  a  titolo  esclusivamente
          onorifico e non  puo'  essere  fonte  di  alcuna  forma  di
          remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,   con
          esclusione dei comuni  di  cui  all'  art.  2,  comma  186,
          lettera b),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta l'art. 27 della Legge 5 maggio 2009,  n.  42
          (Delega al Governo in materia di  federalismo  fiscale,  in
          attuazione dell'art. 119  della  Costituzione),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103: 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio della spesa storica di cui all' art. 2,  comma  2,
          lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' art. 117, secondo  comma,  lettera  m),
          della Costituzione, conformemente a quanto  previsto  dall'
          art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
          di cui all' art. 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui  all'  art.  2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente art. sono invitati a partecipare,  in  conformita'
          ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni  e  delle
          province autonome interessate. 
              6. La Commissione di  cui  all'  art.  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.".