Art. 3 
 
 
                     Accordi tra MIUR e Regioni 
 
  Il presente atto diviene esecutivo attraverso Accordi specifici fra
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  ogni
singola Regione, finalizzati a definire nel  dettaglio  le  coperture
finanziarie e  i  piani  di  riparto,  le  procedure  operative  e  i
contenuti particolari, sulla base delle peculiarita' e delle esigenze
di ogni singolo contesto. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le quote di  riparto  riferite  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili.