Art. 3 Accordi tra MIUR e Regioni Il presente atto diviene esecutivo attraverso Accordi specifici fra Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e ogni singola Regione, finalizzati a definire nel dettaglio le coperture finanziarie e i piani di riparto, le procedure operative e i contenuti particolari, sulla base delle peculiarita' e delle esigenze di ogni singolo contesto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili.