Art. 7 Ripartizione delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attivita' di concessione dei contributi di cui al presente decreto sono ripartite, per l'anno 2012 e seguenti, come segue: 80% per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 e all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; 20% per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174. 2. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, e' definita, nell'ambito delle disponibilita' stanziate in bilancio ai sensi di quanto previsto al comma precedente, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data. Con lo stesso decreto sono anche definite le risorse da destinare, nell'ambito di ciascuna delle quote individuate, alle iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, ed alla realizzazione delle attivita' in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile.