Art. 7 
 
 
               Ripartizione delle risorse finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per  l'attivita'  di
concessione dei contributi di cui al presente decreto sono ripartite,
per l'anno 2012 e seguenti, come segue: 
  80% per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955,  n.  702  e
all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; 
  20% per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174. 
  2. Con decreto del capo del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo, da adottare entro il 30 aprile di ciascun
anno, e' definita,  nell'ambito  delle  disponibilita'  stanziate  in
bilancio ai sensi di quanto previsto al comma  precedente,  la  quota
destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni  che  si
svolgono nel primo semestre e quella destinata  alle  iniziative  e/o
manifestazioni che  si  svolgono  nel  secondo  semestre,  tenendo  a
riferimento l'andamento storico e il numero delle  domande  pervenute
alla predetta data. Con lo stesso  decreto  sono  anche  definite  le
risorse  da  destinare,   nell'ambito   di   ciascuna   delle   quote
individuate, alle  iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria alberghiera di  cui  all'art.  8
della legge 22 febbraio 1982, n.  44,  ed  alla  realizzazione  delle
attivita' in favore  della  promozione  dello  sviluppo  del  turismo
sociale o giovanile.