L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di consiglio del 2 agosto 2012; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 comma 10 della legge n. 481/1995  e
l'art. 1, comma 9, della citata legge n.  249  del  1997,  il  quale,
anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce  all'Autorita'
un'ampia potesta' organizzativa; 
  Vista la delibera  dell'Autorita'  n.  17/98  del  16  giugno  1998
recante - «Approvazione dei Regolamenti concernenti  l'Organizzazione
ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il
trattamento giuridico ed economico del personale  dell'Autorita'  per
le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 223/12/CONS del  27  aprile  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  138  del  15
giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 9 della legge  n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed  il  funzionamento  dell'Autorita'  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 522/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni
al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico  del
personale» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  regolamento   concernente
l'organizzazione  ed  il  funzionamento   dell'Autorita'   il   quale
stabilisce che: «1. Il Gabinetto  dell'Autorita'  e'  costituito  dal
Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da  tre  addetti  di
segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al  consiglio.
2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due  addetti
di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. 
  3. Gli assistenti e gli  addetti  di  segreteria  sono  scelti,  di
norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra  il  personale  di
cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18  e  19,
della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal
regolamento concernente il trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale. 4. Gli incarichi di cui al  comma  3  sono  conferiti  con
delibera  del  Consiglio,  su  designazione  del  Presidente  o   del
Commissario interessato». 
  Valutata l'opportunita' di ridenominare le posizioni del  personale
di staff con qualifica funzionariale, avuto  riguardo  alla  delicata
natura del ruolo che gli stessi rivestono nell'ambito delle strutture
tecniche  di  riferimento,  qualificandoli  piu'  propriamente  quali
«Consiglieri» del Presidente o del commissario; 
  Considerato che, al fine di conseguire una migliore aderenza  della
struttura di diretta  collaborazione  con  le  esigenze  precipue  di
espletamento dei  compiti  di  alta  rappresentanza  istituzionale  e
direzione dei lavori degli organi collegiali,  nonche'  di  vigilanza
sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, si  rileva
la necessita' di ricondurre - come peraltro  gia'  in  passato  -  il
Gabinetto alle dirette dipendenze del Presidente, limitando i compiti
assegnati al Gabinetto al supporto al Presidente per le  funzioni  di
cui  all'art.  3,  comma  1,  del  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Autorita'; 
  Rilevato che si rende al contempo indispensabile  un  rafforzamento
delle competenze di analisi delle questioni  tecniche  e  di  ausilio
all'esercizio  delle  funzioni  di   alta   rappresentanza   con   la
possibilita' di attribuire ad uno dei Consiglieri del  Presidente  la
funzione di Vice Capo di Gabinetto, con qualifica  dirigenziale,  nel
rispetto della pianta organica; 
  Considerata, al contempo, l'opportunita' di eliminare la  posizione
del portavoce individuata dall'art. 7 della legge 7 giugno  2000,  n.
150; 
  Ritenuto di rimettere parte dei compiti  originariamente  assegnati
al Gabinetto dell'Autorita'  alla  responsabilita'  dell'Ufficio  del
Segretariato Generale; 
  Udita la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e  funzionamento
dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni agli articoli 4,  5  e  9  del  regolamento
  concernente l'organizzazione ed il funzionamento  dell'Autorita'  e
  dell'art. 47 del Regolamento concernente il  trattamento  giuridico
  ed economico del personale. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della delibera n.  223/12/CONS  e'  cosi'
modificato: 
  «Il Gabinetto del Presidente e' costituito dal Capo  di  Gabinetto,
da tre Consiglieri e da  tre  addetti  di  segreteria,  nominati  dal
Presidente  previa  informativa  al  Consiglio.  Il  Presidente  puo'
attribuire ad uno  dei  Consiglieri  le  funzioni  di  Vice  Capo  di
Gabinetto. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due Consiglieri  e
due addetti  di  segreteria.  Ciascun  Commissario  ne  definisce  le
funzioni. 3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria  sono  scelti,
di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di
cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18  e  19,
della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal
regolamento concernente il trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale. 4. Gli incarichi di cui al  comma  3  sono  conferiti  con
delibera  del  Consiglio,  su  designazione  del  Presidente  o   del
Commissario interessato. 
  2. La rubrica dell'art. 5 e' ridenominata «Funzioni  del  Gabinetto
del Presidente» 
  3. L'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art.  4  comma  1,
svolge compiti di supporto al  Presidente  per  le  funzioni  di  cui
all'art. 3 comma 1; sovrintende alle funzioni del cerimoniale secondo
le direttive del Presidente; partecipa  alle  riunioni  degli  organi
collegiali dell'Autorita' su invito del Presidente». 
  4. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
    1. Il segretariato generale e' diretto dal segretario generale il
quale risponde  al  Consiglio  del  complessivo  funzionamento  della
struttura, anche assumendo, in base ad  una  espressa  decisione  del
Consiglio, la responsabilita' o il diretto coordinamento  di  singole
istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione  amministrativa  e
vigila sulla efficienza  e  sul  rendimento  delle  Direzioni  e  dei
Servizi dell'Autorita'. 
    2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti
funzioni: 
      a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti  e
delle  proposte  che  le  unita'  organizzative  di   primo   livello
trasmettono agli organi dell'Autorita', e ne  rileva  la  conformita'
agli indirizzi da essa adottati; 
      b) cura la preparazione delle riunioni degli organi  collegiali
dell'Autorita' e  fornisce  la  necessaria  assistenza  per  il  loro
svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche; 
      c)    sovrintende    all'attuazione     delle     deliberazioni
dell'Autorita', anche ai fini della puntuale informazione agli organi
collegiali; 
      d)  cura  la  pianificazione  dei  procedimenti  istruttori   e
sovrintende  al  loro  regolare  svolgimento,  in  conformita'   alle
priorita' e agli indirizzi stabiliti organi collegiali,  ne  effettua
il  costante  monitoraggio  ed  informa  periodicamente  gli   organi
collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti; 
      e) propone al Consiglio, per  l'approvazione,  il  piano  delle
risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali; 
      f) cura la trasmissione  degli  affari  e  delle  deliberazioni
degli organi collegiali alle strutture competenti; 
      g) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita'; 
      h) cura la redazione del processo verbale  delle  sedute  degli
organi collegiali; 
      i) cura le attivita' comunitarie e internazionali; 
      j) cura la comunicazione esterna; 
      k) gestisce i sistemi informativi e  cura  la  progettazione  e
l'aggiornamento del sito web; 
      l) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio; 
      m) assicura il monitoraggio e la  pianificazione  dei  processi
gestionali e amministrativo-contabili riferendo al consiglio  e  agli
organismi di controllo; 
      n) cura gli aspetti regolamentari  dello  spettro  radio  e  la
normativa tecnica; 
      o) cura l'organizzazione e  la  pubblicazione  della  Relazione
annuale, nonche' la pubblicazione del Bollettino ufficiale; 
      p) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la  Commissione
di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno; 
      q) ferme restando le competenze delle direzioni e dei  servizi,
cura le relazioni con i soggetti portatori  di  interessi  collettivi
anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione. 
  3. L'incarico di segretario generale e' attribuito  dal  Consiglio,
su proposta del Presidente, a dirigenti  dell'Autorita'  che  abbiano
gia' ricoperto incarichi di direzione di strutture di  primo  livello
ovvero  a  persone  di  particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale  scelti  tra  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,  dirigenti
della prima fascia dei ruoli  delle  amministrazioni  dello  Stato  e
professori universitari. L'incarico ha una  durata  non  superiore  a
quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e'  revocabile  per  gravi
motivi. 
  4. Il segretario generale  e'  coadiuvato  da  due  vice  segretari
generali. 
  5. Il vice segretario  generale,  secondo  l'ordine  di  anzianita'
nell'incarico, sostituisce il segretario generale in caso di  assenza
o impedimento. Ciascun vice segretario generale esercita le  funzioni
delegate  dal  segretario  generale  ovvero  attribuite  in  sede  di
conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio.  Ciascun  vice
segretario  generale  puo'  svolgere,  a  supporto   del   segretario
generale,  le  funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'  tra  le
direzioni e tra i servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4 ad uno  dei
due vice segretari generali e' affidata la  delega  al  coordinamento
dei servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettera c, d ed e) anche  ai
fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma  2,
lettera e), l) ed  m)  del  presente  articolo.  L'incarico  di  vice
segretario generale e' cumulabile con l'incarico di  responsabile  di
unita' organizzative di primo livello. 
  6.  L'incarico  di  vice  segretario  generale  e'  attribuito  dal
consiglio, su proposta del segretario generale, per  una  durata  non
superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e'  revocabile
per gravi motivi.». 
  7. L'art. 47 del regolamento concernente il  trattamento  giuridico
ed economico del personale dell'Autorita' e' cosi' modificato: 
    al primo comma le parole «Gli assistenti» sono  sostituite  dalle
parole «I Consiglieri».