Art. 17 
 
 
            (( Riordino delle province e loro funzioni )) 
 
  Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di  finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari  al  raggiungimento
del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto
ordinario esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei criteri  e  secondo
la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il  riordino  delle  province  sulla
base  di  requisiti  minimi)),  da  individuarsi   nella   dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1. 
  3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a  statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra  regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale  della  deliberazione  di  cui  al  comma  2,  nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva  una
ipotesi di riordino relativa alle  province  ubicate  nel  territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione  medesima  entro  il
giorno successivo. Entro venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione
dell'ipotesi  di  riordino  o,  comunque,  anche  in  mancanza  della
trasmissione,  trascorsi  novantadue  giorni  dalla  citata  data  di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di  cui
al comma 4, una proposta  di  riordino  delle  province  ubicate  nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi  di  cui  primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di  riordino  tengono  conto  delle
eventuali iniziative comunali volte a  modificare  le  circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione  della  deliberazione  di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino  deve  essere  effettuato
nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  cui  al  citato  comma  2,
determinati sulla base dei  dati  di  dimensione  territoriale  e  di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.)) 
  4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con  atto  legislativo  di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla  base  delle
proposte regionali di cui al comma 3, con  contestuale  ridefinizione
dell'ambito  delle  citta'  metropolitane  di  cui  all'articolo  18,
conseguente  alle  eventuali   iniziative   dei   comuni   ai   sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del  comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo  una
o piu' proposte di riordino  delle  regioni  non  sono  pervenute  al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo  periodo
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine  al  riordino  delle  province  ubicate  nei
territori delle regioni medesime.)) 
  ((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia'  capoluogo  di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto  di
riordino.)) 
  5. Le Regioni a statuto speciale, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano. 
  6. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  10  del  presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e  di  coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
  7. Le funzioni amministrative di cui al comma  6  sono  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali. 
  8. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  previa  intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base  della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
  ((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito  il  parere
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
successive modificazioni.)) 
  9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 
  10. All'esito della procedura  di  riordino,  sono  funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
  a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche'
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
  b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente; 
  ((b-bis)  programmazione  provinciale  della  rete   scolastica   e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie  di
secondo grado.)) 
  11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
  12. Resta fermo che gli organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo. 
  ((13-bis. Per l'anno 2012 alle province  di  cui  all'articolo  16,
comma 7, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e'  conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno  ed  e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste  dal  medesimo  comma
7.)) 
  ((13-ter. Alla copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una
corrispondente quota delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 133 della Costituzione: 
              "Art.   133.   Il   mutamento   delle    circoscrizioni
          provinciali e la istituzione di nuove Province  nell'ambito
          d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
          iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. 
              La Regione, sentite le  popolazioni  interessate,  puo'
          con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
          e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.". 
              Per il riferimento al  testo  dell'art.  8  del  citato
          decreto legislativo n. 281  del  1997,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 16-bis. 
              Si riporta il testo dei commi 14 e 18 dell'art. 23  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni
          di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei  Comuni
          nelle materie e nei limiti indicati  con  legge  statale  o
          regionale, secondo le rispettive competenze." 
              "18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo
          Stato  e  le  Regioni,  con  propria  legge,   secondo   le
          rispettive competenze, provvedono a trasferire  ai  Comuni,
          entro il 31 dicembre  2012,  le  funzioni  conferite  dalla
          normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne
          l'esercizio  unitario,  le  stesse  siano  acquisite  dalle
          Regioni,  sulla  base  dei  principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione  ed  adeguatezza.  In  caso   di   mancato
          trasferimento delle funzioni da parte delle  Regioni  entro
          il 31 dicembre 2012, si provvede  in  via  sostitutiva,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  con
          legge dello Stato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              "19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.". 
              Per il riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,
          vedasi nelle Note all'art. 5. 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  118   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 9. 
              Si riporta il testo  del  comma  15  dell'art.  23  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "15.  Sono  organi  di  governo  della   Provincia   il
          Consiglio provinciale ed  il  Presidente  della  Provincia.
          Tali organi durano in carica cinque anni.".