ALLEGATO A Il presente Allegato A al Decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2012 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: • per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1M/12/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1M/12/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); • per le regioni a statuto speciale, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, i modelli n. 1M/12/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 1MC/12/CP ( per il monitoraggio della gestione di competenza); • per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. 2M/12/CS (per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2M/12/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); • per le regioni a statuto ordinario, che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, i modelli n. 2M/12/CS (trattasi del medesimo prospetto previsto al punto precedente per il monitoraggio della gestione di cassa) e n. 2MC/12/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); • per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3M/12/S (per il monitoraggio in termini di competenza mista.). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-d i-S/regole-per-il-sito-patto-distabilit-.pdf Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilita' interno e per la finanza pubblica sono altresi' previsti i seguenti prospetti: • per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nel 2012, cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 138 e 139, della legge n. 220 del 2010, il modello informativo n. 4OB/12 - Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali; • per le regioni, che rideterminano i propri obiettivi nel 2012 ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il modello n. 6OB/12, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette soggette a compensazione, dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese nette non soggette a compensazione e dell'obiettivo programmatico annuale di cassa. Il modello n. 4OB/12 e' trasmesso, entro il 31 ottobre 2012, esclusivamente tramite l'applicazione web messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il modello n. 6OB/12 e' trasmesso entro il 31 luglio 2012 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante . Nel corso del 2012 si fara' riferimento agli obiettivi 2012 trasmessi nel 2011 dalle Regioni a statuto ordinario attraverso i modelli 5OB/11/CP e 5OB/11/CP, ridotti degli importi previsti nelle tabelle di cui all'articolo 32, commi, 2 e 3, della legge n. 183 del 2011 e modificati in considerazione dell'applicazione delle premialita' previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e degli ulteriori contributi disposti a carico delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, nel presente decreto, non sono stati previsti i modelli 5OB/12/CP e 5OB/12/CS. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso (da sostituire sulla base di quanto indicato nelle istruzioni riguardanti il nuovo patto di stabilita' interno trasmesso da Adriana). Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. Da quest'anno, l'applicazione web del patto di stabilita' interno, consente alla regione o la provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno Per il monitoraggio del patto di stabilita' 2012 e' stata realizzata una nuova applicazione informatica che offre nuove e vantaggiose funzionalita' agli utenti, tra cui la nuova procedura di richiesta di attivazione di nuove utenze e la visualizzazione news e dello stato di acquisizione dei modelli. Per l'utilizzo del nuovo sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: • dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; • supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it o all'indirizzo "http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/"), sotto la dicitura "Regole per il sito". A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: • assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 064761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; • pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; • drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno. B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali • Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2012; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2012, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero', poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. • Dati dell'esercizio precedente - I dati dei prospetti del monitoraggio relativi ai trimestri dell'anno 2011 delle regioni che non rideterminano il proprio obiettivo sono indicati dal sistema web, che riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2011. L'eventuale variazione dei dati 2011 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2011. Le regioni, che rideterminano il proprio obiettivo di cassa, devono compilare anche i dati relativi all'esercizio precedente. • Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. • Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 32, comma 18, della citata legge n. 183 del 2011, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. • Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2012 con l'obiettivo annuale prefissato rideterminato a seguito dell'eventuale attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2012 e' stato rispettato. Nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti positiva, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, cosi' come modificato dall'art.32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, e' necessario confrontare tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Se la differenza tra tali due importi risulta: - negativa o pari a 0, il patto di stabilita' interno 2012 e' stato rispettato, a condizione che, nel 2013, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011. - positiva, il patto di stabilita' interno 2012 non e' stato rispettato. Per la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2012 e' stato rispettato. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, cosi' come modificato dall'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, nel caso in cui la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulti negativa, e' necessario calcolare la somma algebrica di tale importo con la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale (statale e regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Se la somma algebrica tra tali due importi risulta: - positiva o pari a 0, il patto di stabilita' interno 2012 e' stato rispettato, a condizione che, nel 2013, siano applicate le prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011. - negativa, il patto di stabilita' interno 2012 non e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio delle Autonomie speciali n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP, n. 1MC/12/CP e n. 3M/12/S La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2012, per le Autonomie speciali, ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti dell'anno passato. I modelli n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, previsti per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripropongono la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Per compilare i predetti prospetti, le regioni a statuto speciale devono far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2011 e 2012. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. La regione Friuli Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti. Il modello n. 3M/12/S, previsto per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo, in ciascun trimestre 2011 e 2012, calcolato in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonche' di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 183 del 2011. Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2012 sono inseriti nel sistema dagli enti, a seguito del perfezionamento dell'accordo, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2012. Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, avranno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2012, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati o inferiori al saldo programmatico, le Autonomie speciali compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. B.3. Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario -n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP Anche per le regioni a statuto ordinario, la struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2012 ricalca sostanzialmente quella dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. Per compilare i modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP, si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2011 e 2012, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2012, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 12 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2012, con gli obiettivi programmatici annuali rideterminati, sia di cassa che di competenza. Gli obiettivi programmatici annuali rideterminati del 2012, identificati dalle voci OR SF 12 (nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2M/12/CP) e dalle voci OR SF 12, OR SCN 12 e OR SNN 12 (nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP) sono calcolati come differenza tra gli obiettivi programmatici annuali e la quota degli stessi obiettivi attribuita agli enti locali del proprio territorio. Nei modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2012 (OP SF 12) sono inseriti automaticamente dal sistema gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2012, per un importo pari agli obiettivi di cassa e di competenza 2012, trasmessi nell'anno 2011, rispettivamente con i modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP, ridotti degli importi, per la competenza, della tabella di cui all'art.32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, e, per la cassa, della tabella di cui all'art. 32, comma 3, della stessa legge e adeguati in considerazione dell'applicazione delle premialita' previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP delle regioni che decidono nel 2012 di ridefinire i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, gli importi degli obiettivi programmatici annuali del 2012 (codici OP SF 12, O SCN 12, O SNN 12) corrispondono agli importi attribuiti alle medesime voci nel modello 6/OB/12. Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre, nel caso in cui i risultati conseguiti siano maggiori dei tetti di spesa programmati, le regioni a statuto ordinario compilano le voci del prospetto previste per verificare se il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. A tal fine la media della spesa dell'Unione europea realizzata con finanziamento nazionale del triennio 2007 -2009, comunicata nell'anno 2011 dalle singole Regioni, attraverso l'invio dei modelli 5OB/11/CP E 5OB/11/CS, e' stata ricalcolata riducendola, ai sensi dell'art. 32, c. 23, della legge n. 183/2011, della percentuale di manovra dell'anno 2012, che e' pari, per la gestione di competenza, a 16,79 %, e, per la gestione di cassa, a 19,15%. Inoltre, per le regioni che nel triennio 2007-2009 non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, il valore della suddetta media sara' ulteriormente ridotto della percentuale risultante dalla seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Il valore della suddetta media UE sara' inserito automaticamente dal sistema web gia' a partire dal prospetto del monitoraggio relativo al primo trimestre 2012. B.4. Modelli informativi n. 4OB/12 e 6OB/12 Il modello n. 4OB/12 e' compilato solo dalle regioni e dalle province autonome che, nel 2012, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza, o, nel caso della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il proprio saldo programmatico. Nel modello n. 4OB/12 le regioni e le province autonome indicano sia le quote dei propri obiettivi (di competenza e/o di cassa) cedute complessivamente agli enti locali del proprio territorio sia la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario. Le regioni, che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, compilano il modello 6OB/12, riguardante le informazioni utili per verificare le modalita' di calcolo, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, dell'obiettivo programmatico di cassa ridefinito, dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate. Nel modello 6OB/12, gli obiettivi sono ridefiniti rielaborando gli obiettivi programmatici per il 2012, 2013 e 2014, sia di competenza che di cassa, determinati sulla base dei modelli 5OB/11/CS e 5OB/11/CP (per le regioni a statuto ordinario) o degli accordi per il 2011 (per le autonomie speciali) ridotti degli importi indicati nelle tabelle previste dall'articolo 32, commi 2 e 3 (per le regioni a statuto ordinario) e comma 10 (per le autonomie speciali) della legge n. 183 del 2011. Per gli esercizi successivi al 2012 la regione puo' valutare se rideterminare i propri obiettivi di competenza o di cassa per lo stesso importo della variazione apportata nel 2012 o rinviare tale decisione agli anni successivi. In tale ultimo caso, nelle formule relative agli obiettivi del 2013 e del 2014 alla voce R SCN "Riduzione obiettivo annuale spese correnti nette soggette a compensazione" e' attribuito valore pari a zero. B.5 Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilita' interno Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle Regioni a statuto ordinario sono solo quelle previste dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, come aggiornato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'articolo 32, comma 4, lett. f), della legge n. 183 del 2011, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.