(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
  Il presente Allegato A al Decreto riguarda i tempi, le modalita'  e
i prospetti per la trasmissione del  monitoraggio  degli  adempimenti
del patto di stabilita' interno del 2012 e delle  informazioni  utili
per la finanza pubblica, da parte delle regioni e  province  autonome
di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il  proprio
obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15,  della  legge
n. 183 del 2011. 
 
  A. ISTRUZIONI GENERALI 
 
  A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
 
  Per ciascuna tipologia di Ente,  sono  rispettivamente  previsti  i
seguenti prospetti  per  il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno: 
  •  per  le  regioni  a  statuto  speciale,   esclusa   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,  i
modelli n. 1M/12/CS (per il monitoraggio della gestione di  cassa)  e
n. 1M/12/CP (per il monitoraggio della gestione di competenza); 
  • per le regioni a statuto speciale, che ridefiniscono  il  proprio
obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15,  della  legge
n. 183 del  2011,  i  modelli  n.  1M/12/CS  (trattasi  del  medesimo
prospetto previsto al punto  precedente  per  il  monitoraggio  della
gestione di cassa)  e  n.  1MC/12/CP  (  per  il  monitoraggio  della
gestione di competenza); 
  • per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. 2M/12/CS (per il
monitoraggio  della  gestione  di  cassa)  e  n.  2M/12/CP  (per   il
monitoraggio della gestione di competenza); 
  • per le regioni a statuto ordinario, che ridefiniscono il  proprio
obiettivo di cassa ai sensi dell'articolo 32, comma 15,  della  legge
n. 183 del  2011,  i  modelli  n.  2M/12/CS  (trattasi  del  medesimo
prospetto previsto al punto  precedente  per  il  monitoraggio  della
gestione di cassa) e n. 2MC/12/CP (per il monitoraggio della gestione
di competenza); 
  • per la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il modello n. 3M/12/S (per  il  monitoraggio  in
termini di competenza mista.). 
  I suddetti modelli devono essere trasmessi  trimestralmente,  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento,  esclusivamente
tramite l'applicazione web, messa  a  punto  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  Le regole per l'accesso all'applicazione web  ed  al  suo  utilizzo
sono consultabili all'indirizzo: 
  http://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-d
i-S/regole-per-il-sito-patto-di­stabilit-.pdf 
  Per acquisire elementi informativi  utili  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno e per la finanza pubblica sono altresi' previsti i
seguenti prospetti: 
  • per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che,
nel 2012, cedono una quota dei propri obiettivi agli enti  locali  ai
sensi dell'articolo 1, commi 138 e 139, della legge n. 220 del  2010,
il modello  informativo  n.  4OB/12  -  Dettaglio  Obiettivo  annuale
attribuito agli enti locali; 
  • per le regioni, che rideterminano i propri obiettivi nel 2012  ai
sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge n.  183  del  2011,  il
modello n. 6OB/12,  concernente  la  rideterminazione  dell'obiettivo
programmatico  di   competenza   delle   spese   nette   soggette   a
compensazione, dell'obiettivo programmatico di competenza delle spese
nette non soggette a  compensazione  e  dell'obiettivo  programmatico
annuale di cassa. 
  Il modello n. 4OB/12  e'  trasmesso,  entro  il  31  ottobre  2012,
esclusivamente  tramite  l'applicazione  web  messa   a   punto   dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  Il modello n. 6OB/12 e' trasmesso entro il 31 luglio 2012  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione  di  qualsiasi
altro mezzo e, ai fini della verifica del  rispetto  del  termine  di
invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio  postale
accettante . 
  Nel corso  del  2012  si  fara'  riferimento  agli  obiettivi  2012
trasmessi nel 2011 dalle Regioni a  statuto  ordinario  attraverso  i
modelli 5OB/11/CP e 5OB/11/CP, ridotti degli importi  previsti  nelle
tabelle di cui all'articolo 32, commi, 2 e 3, della legge n. 183  del
2011  e  modificati   in   considerazione   dell'applicazione   delle
premialita' previste dall'articolo 20, comma 3, del decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e degli ulteriori contributi disposti  a  carico
delle regioni a statuto ordinario. Pertanto,  nel  presente  decreto,
non sono stati previsti i modelli 5OB/12/CP e 5OB/12/CS. 
 
  A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in  uso
(da  sostituire  sulla  base  di  quanto  indicato  nelle  istruzioni
riguardanti  il  nuovo  patto  di  stabilita'  interno  trasmesso  da
Adriana). 
 
  Gli   accreditamenti    sinora    effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione  web,  messa  a  punto   dal   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio
del patto di stabilita' interno negli anni scorsi,  rimangono  validi
sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di
eliminare, variare o creare nuove utenze. 
  Da quest'anno, l'applicazione web del patto di stabilita'  interno,
consente alla regione o la provincia autonoma  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
  a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione  dei
dati; 
  b. codice fiscale; 
  c. ente di appartenenza; 
  d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
  Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per  cui  ogni
ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. 
 
  A.3.  Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web:  patto   di
stabilita' interno 
 
  Per  il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'  2012  e'   stata
realizzata una nuova  applicazione  informatica  che  offre  nuove  e
vantaggiose funzionalita' agli utenti, tra cui la nuova procedura  di
richiesta di attivazione di nuove utenze e la visualizzazione news  e
dello stato di acquisizione dei modelli. 
  Per  l'utilizzo  del  nuovo  sistema  web  relativo  al  patto   di
stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: 
  • dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro
dotata di browser di  comune  utilizzo  (Explorer  5.5  o  superiore,
Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine)  dal  sito
http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove  si
opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; 
  • supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno  del  sito
del      Ministero      dell'Economia      e      delle       Finanze
(www.pattostabilita.rgs.tesoro.it           o           all'indirizzo
"http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/"), sotto la dicitura  "Regole
per il sito". 
 
  A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
 
  Eventuali  chiarimenti  o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
  • assistenza.cp@tesoro.it  per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   "Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06­4761.2375/2125/2782   dalle   8.00   alle   18.00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; 
  • pattostab@tesoro.it per i quesiti di  natura  amministrativa  e/o
normativa; 
  • drgs.igop.ufficio14@tesoro.it  per  gli  aspetti  riguardanti  la
materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita'
interno. 
 
  B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 
 
  B.1. Istruzioni generali 
 
  • Cumulabilita' - I prospetti devono essere  compilati  dagli  enti
indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento  (es.:  i
dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono  essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il  30  giugno
2012; i dati a tutto il mese di settembre devono essere  riferiti  al
periodo che inizia il 1° gennaio e  termina  il  30  settembre  2012,
ecc.). 
  Il sistema effettua un controllo  di  cumulabilita'  dei  prospetti
concernenti il monitoraggio che prevede un blocco della procedura  di
acquisizione qualora i dati  del  periodo  di  riferimento  risultino
inferiori a quelli del periodo precedente  sia  per  la  gestione  di
cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero',  poiche'
e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie  riguardo  alle
scadenze infrannuali),  non  e'  previsto  tale  blocco  ma  solo  un
messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto
per la corretta quadratura dei dati. 
  • Dati  dell'esercizio  precedente  -  I  dati  dei  prospetti  del
monitoraggio relativi ai trimestri dell'anno 2011 delle  regioni  che
non rideterminano il proprio obiettivo sono indicati dal sistema web,
che riporta automaticamente, sia per la gestione  di  cassa  che  per
quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del
patto di stabilita' del precedente anno 2011. L'eventuale  variazione
dei dati 2011 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del
monitoraggio relativo al  patto  di  stabilita'  dell'anno  2011.  Le
regioni, che rideterminano il  proprio  obiettivo  di  cassa,  devono
compilare anche i dati relativi all'esercizio precedente. 
  • Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui si riferisce l'errore. 
  • Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni trasmesse ai
sensi dell'articolo 32, comma 18, della citata legge n. 183 del 2011,
dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi;
tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. 
  • Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte  dei  singoli
enti viene  valutato  confrontando  il  risultato  conseguito  al  31
dicembre 2012 con  l'obiettivo  annuale  prefissato  rideterminato  a
seguito dell'eventuale attribuzione di una quota  dello  stesso  agli
enti locali del proprio territorio. 
  Per le  regioni,  cui  si  applicano  i  limiti  di  spesa,  se  la
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per
l'anno 2012 e' stato rispettato. 
  Nel caso in cui la differenza sopra indicata risulti  positiva,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,  lettera  a),
del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  cosi'  come
modificato dall'art.32, comma 23, della legge n.  183  del  2011,  e'
necessario  confrontare  tale  importo  con  la  maggiore  spesa  per
interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento   nazionale
(statale  e  regionale)  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. 
  Se la differenza tra tali due importi risulta: 
    - negativa o pari a 0, il patto di  stabilita'  interno  2012  e'
stato rispettato, a condizione che,  nel  2013,  siano  applicate  le
prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n.  183
del 2011. 
    - positiva, il patto di stabilita'  interno  2012  non  e'  stato
rispettato. 
  Per la regione Trentino - Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi,  se  la  differenza
tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  risulta
positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2012 e'  stato
rispettato. 
  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  cosi'  come
modificato dall'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del  2011,  nel
caso in cui la differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo
programmatico risulti negativa,  e'  necessario  calcolare  la  somma
algebrica di tale  importo  con  la  maggiore  spesa  per  interventi
realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  (statale  e
regionale) e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa  del  triennio  considerata  ai
fini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di
manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi. 
  Se la somma algebrica tra tali due importi risulta: 
    - positiva o pari a 0, il patto di  stabilita'  interno  2012  e'
stato rispettato, a condizione che,  nel  2013,  siano  applicate  le
prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 24, della legge n.  183
del 2011. 
    - negativa, il patto di stabilita'  interno  2012  non  e'  stato
rispettato. 
 
  B.2. Modelli  per  il  monitoraggio  delle  Autonomie  speciali  n.
1M/12/CS, n. 1M/12/CP, n. 1MC/12/CP e n. 3M/12/S 
 
  La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2012,  per
le Autonomie  speciali,  ricalca  sostanzialmente  la  struttura  dei
prospetti dell'anno passato. 
  I modelli n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, previsti per  le
regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ripropongono  la
rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la  gestione  di
cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al  complesso
delle spese finali. 
  Per compilare i predetti prospetti, le regioni a  statuto  speciale
devono far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali
(in conto competenza e in  conto  residui)  e,  per  la  gestione  di
competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese  correnti
ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2011 e 2012. 
  Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei  due
predetti obiettivi configura il mancato  rispetto  delle  regole  del
patto di stabilita' interno. 
  La regione Friuli Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti
n. 1M/12/CS, n. 1M/12/CP e n. 1MC/12/CP, riguardanti le esclusioni di
spesa previste dall'articolo 1, comma 155, della  legge  n.  220  del
2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della
regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il  complesso
delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti. 
  Il modello n. 3M/12/S, previsto per la regione Trentino  Alto-Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguarda  le  voci  di
entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del  saldo,  in
ciascun trimestre 2011 e 2012, calcolato  in  termini  di  competenza
mista. 
  Tale saldo  e'  costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni,  per
la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in  conto  capitale,  al  netto  delle  spese  derivanti  dalla
concessione di  crediti  e  delle  spese  concernenti  partecipazioni
azionarie e conferimenti, nonche' di eventuali altre  spese  previste
dall'accordo di cui all'articolo 32, comma 12, della  legge  183  del
2011. 
  Si fa presente che gli obiettivi  programmatici  annuali  del  2012
sono inseriti nel sistema dagli enti, a seguito  del  perfezionamento
dell'accordo, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio  del  primo
trimestre 2012. 
  Tali   obiettivi,    eventualmente    rideterminati    a    seguito
dell'attribuzione  di  una  quota  agli  enti  locali   del   proprio
territorio,  avranno  esclusiva  valenza  per  il  confronto  con  le
risultanze  dell'intero  2012,  in  quanto  l'attuale  normativa  non
prevede obiettivi trimestrali. 
  Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre,  nel  caso
in cui i risultati conseguiti  siano  maggiori  dei  tetti  di  spesa
programmati o inferiori al saldo programmatico, le Autonomie speciali
compilano le  voci  del  prospetto  previste  per  verificare  se  il
superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  finanziamento  nazionale   e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa  del  triennio  considerata  ai  fini  del
calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di   manovra
prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' nel triennio,  dell'incidenza  degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli
obiettivi programmatici stessi. 
 
  B.3. Modelli per il monitoraggio delle regioni a statuto  ordinario
-n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP 
 
  Anche  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,  la  struttura  del
prospetto per il monitoraggio del patto 2012 ricalca  sostanzialmente
quella dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo  la
rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la  gestione  di
cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al  complesso
delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di
uno solo dei due predetti obiettivi  configura  il  mancato  rispetto
delle regole del patto di stabilita' interno. 
  Per compilare i modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP e n. 2MC/12/CP, si
deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in  conto
competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti
in ciascun trimestre del 2011 e 2012, sia  in  relazione  alle  spese
correnti che a quelle in conto capitale. Il totale  delle  risultanze
trimestrali per l'anno 2012, in termini di  cassa  e  di  competenza,
sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza  del
codice  R  SF  12  ("Risultato  Trimestrale  Spese  Finali"),   viene
confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno  2012,  con
gli obiettivi programmatici annuali rideterminati, sia di  cassa  che
di competenza. 
  Gli  obiettivi  programmatici  annuali  rideterminati   del   2012,
identificati dalle voci OR SF  12  (nei  modelli  n.  2M/12/CS  e  n.
2M/12/CP) e dalle voci OR SF 12, OR SCN 12 e OR SNN 12  (nei  modelli
n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP) sono calcolati come  differenza  tra  gli
obiettivi programmatici annuali e la  quota  degli  stessi  obiettivi
attribuita agli enti locali del proprio territorio. 
  Nei modelli n. 2M/12/CS, n. 2M/12/CP, gli importi  degli  obiettivi
programmatici  annuali  del   2012   (OP   SF   12)   sono   inseriti
automaticamente  dal  sistema  gia'   nel   prospetto   relativo   al
monitoraggio del primo trimestre  2012,  per  un  importo  pari  agli
obiettivi di cassa e di competenza 2012,  trasmessi  nell'anno  2011,
rispettivamente con i modelli 5OB/11/CS e  5OB/11/CP,  ridotti  degli
importi, per la competenza, della tabella di cui all'art.32, comma 2,
della legge n. 183 del 2011, e, per la cassa, della  tabella  di  cui
all'art. 32, comma 3, della stessa legge e adeguati in considerazione
dell'applicazione delle premialita' previste dall'articolo 20,  comma
3,  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  Nei modelli n. 2M/12/CS e n. 2MC/12/CP delle regioni  che  decidono
nel 2012 di ridefinire i propri obiettivi ai sensi dell'articolo  32,
comma 15, della legge n. 183 del 2011, gli  importi  degli  obiettivi
programmatici annuali del 2012 (codici OP SF 12, O SCN 12, O SNN  12)
corrispondono agli importi attribuiti alle medesime voci nel  modello
6/OB/12. 
  Solo in occasione del monitoraggio del quarto trimestre,  nel  caso
in cui i risultati conseguiti  siano  maggiori  dei  tetti  di  spesa
programmati, le regioni a statuto ordinario  compilano  le  voci  del
prospetto previste per verificare se il superamento  degli  obiettivi
del  patto  sia  determinato  dalla  maggiore  spesa  per  interventi
realizzati con finanziamento nazionale e correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del  triennio  considerata  ai  fini  del   calcolo   dell'obiettivo,
diminuita  della  percentuale  di  manovra  prevista  per  l'anno  di
riferimento, nonche', in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' nel  triennio,  dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i
risultati finali  e  gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivi
programmatici stessi. A tal fine la  media  della  spesa  dell'Unione
europea realizzata con  finanziamento  nazionale  del  triennio  2007
-2009, comunicata nell'anno 2011 dalle  singole  Regioni,  attraverso
l'invio dei modelli  5OB/11/CP  E  5OB/11/CS,  e'  stata  ricalcolata
riducendola, ai sensi dell'art. 32, c. 23, della legge  n.  183/2011,
della percentuale di manovra dell'anno 2012,  che  e'  pari,  per  la
gestione di competenza, a 16,79 %, e, per la  gestione  di  cassa,  a
19,15%. Inoltre, per le regioni che nel triennio 2007-2009 non  hanno
rispettato il patto di stabilita' interno, il valore  della  suddetta
media sara' ulteriormente ridotto della percentuale risultante  dalla
seguente formula: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Il valore della suddetta media UE  sara'  inserito  automaticamente
dal sistema  web  gia'  a  partire  dal  prospetto  del  monitoraggio
relativo al primo trimestre 2012. 
 
  B.4. Modelli informativi n. 4OB/12 e 6OB/12 
 
  Il modello n. 4OB/12  e'  compilato  solo  dalle  regioni  e  dalle
province autonome che, nel 2012,  autorizzano  gli  enti  locali  del
proprio  territorio  a  peggiorare  il   loro   saldo   programmatico
attraverso  un  aumento   dei   pagamenti   in   conto   capitale   e
contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare  il
proprio  obiettivo  programmatico  in  termini  di   cassa   e/o   di
competenza, o, nel caso della regione Trentino  Alto  Adige  e  delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il   proprio   saldo
programmatico. 
  Nel modello n. 4OB/12 le regioni e le  province  autonome  indicano
sia le quote dei propri obiettivi (di competenza e/o di cassa) cedute
complessivamente agli enti locali del proprio territorio sia la quota
attribuita a ciascun ente locale beneficiario. 
  Le  regioni,  che  ridefiniscono  i  propri  obiettivi   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, compilano il
modello 6OB/12, riguardante le informazioni utili per  verificare  le
modalita' di  calcolo,  per  ciascuno  degli  esercizi  compresi  nel
triennio 2012-2014, dell'obiettivo programmatico di cassa ridefinito,
dell'obiettivo  programmatico  di  competenza  relativo  alle   spese
compensate e dell'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese non compensate. 
  Nel modello 6OB/12, gli obiettivi sono ridefiniti rielaborando  gli
obiettivi programmatici per il 2012, 2013 e 2014, sia  di  competenza
che  di  cassa,  determinati  sulla  base  dei  modelli  5OB/11/CS  e
5OB/11/CP (per le regioni a statuto ordinario) o degli accordi per il
2011 (per le autonomie speciali) ridotti degli importi indicati nelle
tabelle previste dall'articolo 32, commi 2 e  3  (per  le  regioni  a
statuto ordinario) e comma 10 (per le autonomie speciali) della legge
n. 183 del 2011. 
  Per gli esercizi successivi al 2012 la  regione  puo'  valutare  se
rideterminare i propri obiettivi di competenza  o  di  cassa  per  lo
stesso importo della variazione apportata nel 2012  o  rinviare  tale
decisione agli anni successivi. In tale ultimo  caso,  nelle  formule
relative agli  obiettivi  del  2013  e  del  2014  alla  voce  R  SCN
"Riduzione  obiettivo  annuale  spese  correnti  nette   soggette   a
compensazione" e' attribuito valore pari a zero. 
 
  B.5 Spese escluse  dai  limiti  di  spesa  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno 
 
  Le spese escluse dalla disciplina del patto di  stabilita'  interno
delle  Regioni  a  statuto  ordinario  sono  solo   quelle   previste
dall'articolo 32,  comma  4,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
aggiornato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di  conversione  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
  L'esclusione  dal  patto  di  stabilita'  interno   dei   pagamenti
effettuati  in  favore  degli  enti  locali  soggetti  al  patto   di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente,  a
fronte di corrispondenti residui attivi degli enti  locali,  disposta
dall'articolo 32, comma 4, lett. f), della legge  n.  183  del  2011,
deve intendersi riferita anche  ai  pagamenti  effettuati  a  seguito
della riassegnazione di residui perenti di parte corrente,  a  fronte
di corrispondenti residui attivi degli enti locali.