Art. 10 
 
 
Esonero dal versamento dei contributi sulle  retribuzioni  da  lavoro
                             dipendente 
 
  1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero  a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e  a  condizione
che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel  Sistema  Locale
di Lavoro in cui ricade la  ZFU,  e'  riconosciuto,  nei  limiti  del
massimale di retribuzione  fissato  dall'articolo  1,  comma  1,  del
decreto del Ministro del lavoro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 1° dicembre  2009,  l'esonero  dal  versamento  dei
contributi sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  nelle  seguenti
percentuali: 
    a) 100 per cento, per i primi cinque anni; 
    b) 60 percento, per gli anni dal sesto al decimo; 
    c) 40 percento, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 
    d) 20 percento, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.