Art. 11 
 
 
               Modalita' di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto,  i  soggetti
in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo  2  presentano  al
Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza,  nei  termini
previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro  60  giorni
dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto.  L'istanza  e'
formulata secondo lo schema approvato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  sentito   il   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.
Nell'istanza  i  soggetti  richiedenti   indicano   l'importo   delle
agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima  istanza  e',
altresi',  dichiarato  l'ammontare   delle   eventuali   agevolazioni
ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario  in  corso
alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari
precedenti,  nonche'  l'importo  di  eventuali   altre   agevolazioni
ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa cumulabili  con  i
benefici di cui al presente decreto. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base  del  rapporto
tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare  del  risparmio
d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle
istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle  quote  del
Fondo destinate alle riserve di cui all'articolo 4, l'importo massimo
dell'agevolazione  complessivamente  spettante  a  ciascun   soggetto
beneficiario. Tali importi  sono  resi  noti  con  provvedimento  del
Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul  sito  Internet
del medesimo Ministero. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico  comunica  telematicamente
all'Agenzia  delle  entrate  i   dati   identificativi   di   ciascun
beneficiario compreso il relativo codice fiscale,  nonche'  l'importo
dell'agevolazione concessa.