Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai
commi 3 e 4, le imprese: 
    a) di piccola e micro dimensione, ai sensi  di  quanto  stabilito
dalla Raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005; 
    b) gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 11, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia
successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte  al  Registro
delle imprese; 
    c) che svolgono la propria attivita' all'interno  della  ZFU,  ai
sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6; 
    d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
civili, che non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a
procedure concorsuali. 
  2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
soggetti che si trovano in una o piu'  delle  condizioni  individuate
dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del Trattato agli aiuti di  importanza  minore  («de  minimis»)  e
successive modifiche e integrazioni (nel seguito Regolamento (CE)  n.
1998/2006). In  particolare,  le  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto non possono essere concesse: 
    a) a imprese attive nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura
che rientrano nel campo  di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.
104/2000 del Consiglio; 
    b) a imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 
    c) per lo  svolgimento  di  attivita'  connesse  all'esportazione
verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente  collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di  una  rete
di distribuzione o ad altre spese correnti connesse  con  l'attivita'
d'esportazione; 
    d) per gli interventi subordinati  all'impiego  preferenziale  di
prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 
    e)  a  imprese  attive  nel  settore  carboniero  ai  sensi   del
Regolamento (CE) n. 1407/2002; 
    f)  a  imprese  in  difficolta'  ai  sensi   degli   Orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta'. 
  3. I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale di vantaggio
per l'imprenditoria giovanile e i  lavoratori  in  mobilita'  di  cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  a
condizione che abbiano optato  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le
modalita' previste dal comma  110  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  4. I soggetti che abbiano optato per il  regime  fiscale  agevolato
per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge
23 dicembre 2000, n.  388  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
possono  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto
comunicando all'Agenzia delle entrate formale  rinuncia  al  predetto
regime agevolato, con le modalita'  previste  dal  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 
  5. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,  e'
necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un
ufficio  o  locale  destinato  all'attivita',  anche  amministrativa,
all'interno della ZFU. 
  6. Per i soggetti di cui al comma  1  che  svolgono  attivita'  non
sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5,  e'  necessario,
alternativamente, che: 
    a) presso l'ufficio o locale di cui  al  comma  5  sia  impiegato
almeno un lavoratore dipendente a  tempo  pieno  o  parziale  che  vi
svolga la totalita' delle ore; 
    b) realizzino almeno il 25 percento del proprio volume di  affari
da operazioni effettuate all'interno della ZFU.