Art. 6 
 
 
                 Esenzione dalle imposte sui redditi 
 
  1. Il reddito derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta
dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto  al
comma 5, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo
di imposta di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11,  nei
limiti delle seguenti percentuali: 
    a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta; 
    b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 
    c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 
    d)  20  percento,  per  i  periodi  di  imposta   tredicesimo   e
quattordicesimo. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito per  cui  e'  possibile
beneficiare dell'esenzione di cui  alla  lettera  a)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, non rilevano le  plusvalenze
e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del
Testo Unico sulle Imposte sui Redditi  (nel  seguito  TUIR),  ne'  le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88  e  101  del
medesimo TUIR. 
  3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11, la cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni  del  TUIR,   concorrono,   in   via   ordinaria,   alla
determinazione del reddito. 
  4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 83 del TUIR. 
  5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma  1  e'  maggiorato,
per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un
importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno,  per  ogni  nuovo
dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui
ricade  la  ZFU,   assunto   a   tempo   indeterminato   dall'impresa
beneficiaria.  A  tale  fine,  rilevano  le  nuove   assunzioni   che
costituiscono un incremento del  numero  di  dipendenti  assunti  con
contratto a tempo indeterminato, sia  a  tempo  pieno  che  parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la  medesima  tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di  imposta
precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui  al  presente
articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi  assunti  che  svolgono
attivita'  di  lavoro  dipendente   solo   all'interno   della   ZFU.
L'incremento e' considerato al netto delle  diminuzioni  verificatesi
in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai  sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, al medesimo soggetto. 
  6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita' anche al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella  ZFU,  sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa   di   tenere
un'apposita contabilita' separata. Le spese e  gli  altri  componenti
negativi  relativi  a   beni   e   servizi   adibiti   promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'  nella  ZFU  e  al  di  fuori  di  essa
concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nella  ZFU  per  la
parte del loro importo che corrisponde al  rapporto  tra  l'ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono  a  formare  il
reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare  di  tutti  gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in
corso alla data di emanazione del presente decreto non  si  applicano
le disposizioni del presente comma.