Art. 4 1. L'istituzione del Comitato di cui all'art. 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso. Roma, 3 agosto 2012 Il Presidente: Monti