Art. 4 
 
  1. L'istituzione del Comitato di cui all'art. 1, non comporta nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  ed  al   suo
funzionamento si provvede con le risorse umane  e  strumentali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2. Ai componenti del Comitato ed  al  personale  destinato  al  suo
funzionamento non spetta alcun compenso. 
    Roma, 3 agosto 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti