(Allegato)
 
ISTRUZIONI DI VIGILANZA  SUI  MERCATI  REGOLAMENTATI  E  SUI  SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI  DI  STATO,  SUI
SISTEMI MULTILATERALI  DI  SCAMBIO  DI  DEPOSITI  MONETARI  IN  EURO,
   NONCHE' SULLE RELATIVE SOCIETA' DI GESTIONE E SOGGETTI GESTORI. 
 
 
Premessa 
 
In  considerazione  della  particolare  rilevanza  che   riveste   la
negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato ai fini della  gestione
del debito pubblico, dell'efficiente meccanismo di trasmissione degli
impulsi di politica monetaria e della stabilita' finanziaria, il  TUF
riserva alle sedi di negoziazione di tali  strumenti  una  disciplina
specifica. 
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca  d'Italia
e la CONSOB, sono affidati i poteri di disciplinare e  autorizzare  i
mercati regolamentati nei quali vengono trattati all'ingrosso  titoli
di Stato, nonche' di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia  e
alla CONSOB competono sia funzioni consultive rispetto  all'esercizio
dei suddetti poteri ministeriali sia compiti di  vigilanza  ripartiti
dalla legge fra le stesse. 
E' anche affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, il compito di disciplinare i requisiti
minimi di funzionamento dei  sistemi  multilaterali  di  negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato. La  vigilanza  su  tali  sistemi  e'
affidata, sin dal momento dell'autorizzazione e in via  continuativa,
alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 
Obiettivi dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia sulle sedi di
negoziazione sono l'efficienza complessiva del mercato  e  l'ordinato
funzionamento delle negoziazioni. 
Per garantire il corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di
politica  monetaria  e   per   la   salvaguardia   della   stabilita'
finanziaria, alla Banca d'Italia e'  inoltre  affidata  la  vigilanza
sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di
scambio di  depositi  monetari  in  euro  nonche'  sui  soggetti  che
gestiscono tali sistemi. 
Nel formulare le presenti Istruzioni di vigilanza, la Banca  d'Italia
ha tenuto in considerazione la necessita' di fornire alle societa' di
gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei  sistemi
multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato  e  dei
sistemi multilaterali di scambio di depositi  monetari  in  euro  una
disciplina uniforme avente  ad  oggetto  i  termini  e  le  modalita'
attraverso i quali  adempiere  agli  obblighi  di  vigilanza.  Per  i
sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato
e per i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro
che siano gestiti da banche o imprese di  investimento,  le  presenti
Istruzioni non pregiudicano ne' sostituiscono le vigenti disposizioni
normative europee e nazionali in materia di intermediari  e  pertanto
restano ferme le norme di settore integrate dalle presenti Istruzioni
per quanto attiene agli aspetti specifici connessi alla gestione  dei
sistemi. 
Le presenti Istruzioni contengono frequenti rinvii alle  disposizioni
contenute nel TUF, nei decreti del  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze 22 dicembre 2009,  n.  216  e  del  Ministro  del  tesoro  11
novembre 1998, n. 471 che, per facilita' di lettura, sono  state  per
lo piu' riprodotte nel testo e nelle note.  Resta  ovviamente  inteso
che siffatti richiami, nonche' quelli ad ulteriori  fonti  normative,
devono intendersi riferiti alle predette fonti  ivi  comprese  quelle
che eventualmente le avranno sostituite al momento in cui le presenti
Istruzioni sono applicate. 
 
Definizioni 
 
"DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471
"Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei  requisiti  di
onorabilita'  e  professionalita'  degli  esponenti  aziendali  delle
societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  di   gestione
accentrata  di  strumenti  finanziari,   nonche'   i   requisiti   di
onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante"; 
"DM 216/09": decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  22
dicembre 2009, n. 216 "Regolamento recante norme  sull'individuazione
delle caratteristiche delle negoziazioni  all'ingrosso  di  strumenti
finanziari e sulla disciplina  delle  negoziazioni  all'ingrosso  dei
titoli di Stato"; 
"ESMA": European Securities and Markets Authority ovvero  l'Autorita'
europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  istituita  con
Regolamento (UE) n. 1095/2010; 
"mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato":  il  sistema
multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto  e
di vendita  di  terzi  relativi  a  titoli  di  Stato,  ammessi  alla
negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da
dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che  e'  gestito  da
una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; 
"sistema multilaterale di  negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di
Stato": il sistema multilaterale  che  consente  l'incontro,  al  suo
interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo
da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso; 
"sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in  euro":  il
sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo  interno  e  in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di scambio  di
terzi relativi a depositi monetari in euro; 
"societa' di  gestione":  le  societa'  di  gestione  di  un  mercato
regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato di cui all'art. 61  del
TUF; 
"soggetto gestore  di  sistemi  multilaterali  di  negoziazione":  le
societa' di gestione dei mercati  regolamentati  abilitate  ai  sensi
dell'art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonche' le banche e le imprese di
investimento autorizzate alla gestione di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato; 
"soggetto gestore di sistemi multilaterali": il soggetto gestore  dei
sistemi multilaterali di  negoziazione  e  il  soggetto  gestore  dei
sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro"; 
"esponenti   aziendali":   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
amministrazione, direzione e controllo; 
"controllo societario": il controllo di cui all'art. 23 del TUB; 
"partecipazioni": si intendono  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque quelli previsti dall'art. 2351,  ultimo  comma,  del  codice
civile; 
"TUB": decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385  (Testo  Unico
bancario) e successive modificazioni e integrazioni; 
"TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e  successive
modificazioni e integrazioni 
 
       PARTE I - SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI 
                   ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO 
 
                 TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
 
 
1. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 
 
  L'esercizio dei mercati regolamentati all'ingrosso  dei  titoli  di
Stato e' autorizzato ai sensi dell'art. 9 del DM 216/091 . 
 
  2. Risorse finanziarie 
 
  Le societa' di gestione dispongono delle risorse stabilite all'art.
4, commi 1 e 2, del DM 216/092 . 
 
  3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili 
 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del DM 216/2009, 
  le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle 
  societa' di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso dei 
  titoli  di  Stato  sono  quelle  indicate  dalla  Consob  ai  sensi
dell'art. 61, comma 2, lett. b), del TUF3 . 
 
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   1 D.M. 216/09, art. 9: 
 "1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della 
 societa' di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
 sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro 
 trenta giorni dalla richiesta,  autorizza  l'esercizio  dei  mercati
quando: 
 a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti 
 previsti dall'articolo 61, commi 2,  3,  4  e  5  del  TUF  e  dalle
relative disposizioni di attuazione; 
 b) la societa' ha presentato un programma di attivita' che illustri 
 i tipi di attivita' previsti  e  la  struttura  organizzativa  della
societa' di gestione; 
 c) il regolamento della societa' di gestione e' stato  approvato  ai
sensi del precedente articolo 7. 
 2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla 
 societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma 
 precedente sono interrotti  e,  dalla  data  di  ricezione  di  tali
informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni." 
 
 -------- 
   2 D.M. 216/09, art. 4, commi 1 e 2: 
 "1. Il capitale minimo delle  societa'  di  gestione  e'  fissato  i
cinque milioni di euro. 
 2. Le societa' di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione 
 e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere 
 possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati 
 gestiti, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni 
 concluse nei mercati nonche' della portata e del grado dei rischi ai
quali essi sono esposti." 
 
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   3 Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 4, commi 1 e 2: 
 "1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3-bis 
 del Testo Unico, le societa' di gestione possono svolgere le 
 seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione
e gestione dei mercati regolamentati: 
 a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di 
 software,  hardware  e  reti  telematiche  relativi  a  sistemi   di
contrattazione, trasmissione di ordini e dati; 
 b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati 
 concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati
relativi ai mercati stessi; 
 c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica  delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; 
 d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la 
 diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le 
 societa' emittenti e ogni altra attivita' finalizzata allo  sviluppo
del mercato; 
 e) istituzione e gestione di sistemi di  garanzia  delle  operazioni
effettuate nei mercati; 
 f)  gestione  di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di   depositi
monetari; 
 g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi 
 per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti 
 abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, 
 all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e 
 trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti 
 finanziari che non consentono la conclusione del  contratto  per  il
tramite del circuito stesso. 
 2. Le societa' di gestione possono assumere partecipazioni in 
 societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di 
 cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle 
 societa' che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e 
 liquidazione e nelle societa' di gestione accentrata, nonche' in 
 societa'  che  gestiscono  direttamente  o  indirettamente   mercati
regolamentati." 
Le  societa'  di  gestione  comunicano  tempestivamente  alla   Banca
d'Italia, anche nel corso degli incontri  di  cui  al  paragrafo  48,
Parte  V  del  presente  provvedimento,  le  attivita'   connesse   e
strumentali  che  intendono  esercitare   e   forniscono   preventiva
informativa sui progetti di acquisizione  delle  partecipazioni,  per
consentire  la  verifica  di  compatibilita'  con   le   prescrizioni
normative e regolamentari. 
 
4. Estensione dell'operativita' dei mercati in altri Stati membri 
 
  Le  societa'  di  gestione  possono  estendere  l'operativita'  dei
mercati in altri Stati membri ai sensi dell'art. 14 del DM 216/094 
  . 
 
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   4 D.M. 216/2009, art. 14: 
 "1. Le societa' di gestione che intendano predisporre in un altro 
 Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la 
 negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca 
 d'Italia  lo  Stato  membro  in  cui  intendono   predisporre   tali
dispositivi. 
 2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione 
 allo Stato membro in cui la societa' di gestione intende predisporre
tali dispositivi e alla Consob. 
 3. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro 
 ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli 
 l'identita' dei membri o dei partecipanti del mercato  regolamentato
stabiliti in tale Stato membro." 
 
5. Accesso ai mercati regolamentati 
 
Le societa' di gestione elaborano regole  di  accesso  in  linea  con
quanto previsto  dall'art.  25  del  TUF  e  13  del  DM  216/2009  e
verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione. 
Le societa' di gestione danno immediata  comunicazione  scritta  alla
Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando  atto  di
aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione
e indicando l'autorita' di vigilanza estera competente a vigilare sui
soggetti ammessi alle negoziazioni. Una preventiva  informativa  alla
Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di  adesione
di operatori di cui al comma  2  dell'art.  25  del  TUF  diversi  da
imprese di assicurazioni, fondi pensione, societa'  di  gestione  del
risparmio, societa' di investimento a capitale variabile comunitarie. 
 
6. Organizzazione dei mercati 
 
  Le societa' che gestiscono un mercato regolamentato all'ingrosso di 
  titoli di Stato adottano una struttura organizzativa idonea ad 
  assicurare un efficiente, ordinato  e  continuo  funzionamento  del
mercato ai sensi dell'art. 8 del DM 216/095 . 
 
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   5 D.M. 216/2009, art.8, comma 1: 
 "1. Le societa' di gestione: 
 a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali 
 conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi 
 partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato 
 regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon 
 funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono 
 risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste
al successivo articolo 11; 
 b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i 
 rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare
funzionamento del mercato; 
 c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle 
 operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la 
 predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far  fronte
ai rischi di disfunzione del sistema; 
 d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente 
 e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei 
 sistemi gestiti. 2. Le societa' di gestione forniscono le 
 informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca 
 d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed 
 in via continuativa, dei dispositivi necessari  per  soddisfare  gli
obblighi di cui al comma 1." 
 
     TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 
 
                CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE 
 
 
7. Requisito di onorabilita' 
 
Il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  sentita  la  Consob,
determina con regolamento le condizioni di onorabilita' dei  soggetti
che partecipano in misura significativa al capitale di  una  societa'
di gestione dei mercati regolamentati. 
  Le  condizioni  ostative  al  riconoscimento   del   requisito   di
onorabilita' sono indicate all'art. 5, comma 1, del DM 471/986 . 
 
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   6 D.M. 471/98, art. 5, comma 1: 
 "1. Chiunque partecipa in una societa' di gestione o in una societa' 
 di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del 
 capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' 
 esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
qualora: 
 a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte 
 dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 
 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli  effetti  della
riabilitazione; 
 b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione: 
 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno 
 dei  reati  previsti  dalle  norme  che   disciplinano   l'attivita'
bancaria, finanziaria, 
 mobiliare, assicurativa e dalle di strumenti di pagamento; 
 2) alla reclusione per un temp previsti nel titolo XI del libr marzo
1942, n. 267; 
 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un 
 delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 
 contro il patrimonio, contro l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
 4) alla reclusione per un tempo non inferiore  a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo; 
 c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) 
 con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il 
 caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n.  1)
e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno." 
 
8. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti e
di possesso del requisito di onorabilita' - Divieto di esercizio  dei
diritti di voto 
 
Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 216/09 e  dell'articolo
5,  comma  1,  del  DM  471/98,  gli  acquisti  e  le   cessioni   di
partecipazioni, calcolate come previsto al successivo  paragrafo  14,
che determinano il superamento della  soglia  del  5  per  cento  del
capitale ordinario con diritto di voto nelle  societa'  di  gestione,
devono essere comunicati dal soggetto acquirente  entro  ventiquattro
ore alla societa' di gestione, la quale ne da' tempestiva informativa
al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  alla  Banca  d'Italia  e
alla CONSOB, trasmettendo altresi' la  documentazione  attestante  il
possesso da parte degli acquirenti del requisito di  onorabilita'  di
cui al DM 471/98. 
L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che,  in  assenza  del  citato
requisito o in mancanza della predetta comunicazione, non puo' essere
esercitato il diritto di  voto  inerente  alle  azioni  eccedenti  la
soglia del 5 per cento. In caso  di  inosservanza  di  tale  divieto,
l'impugnazione  della  delibera  assembleare  o  del  diverso   atto,
adottati con il voto o, comunque, il  contributo  determinanti  delle
partecipazioni eccedenti la predetta soglia,  puo'  essere  proposta,
oltre che ai sensi dell'art. 2377  del  codice  civile,  anche  dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  DM  216/09  entro
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero  dalla  loro
iscrizione nel registro delle imprese, se essi sono soggetti  a  tale
adempimento, ovvero dal loro deposito nel registro delle imprese,  se
essi sono sottoposti solo al compimento di tale formalita'. 
Ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  del  DM  471/98  il  requisito  di
onorabilita'  deve  essere  posseduto   anche   dal   soggetto   che,
indipendentemente   dall'entita'   della   partecipazione   detenuta,
controlla la societa' di gestione ai sensi dell'art. 23 del  TUB.  In
assenza  del  citato  requisito  o   in   mancanza   della   predetta
comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto  interessa
l'intera partecipazione. 
 
9. Partecipanti persone giuridiche 
 
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante
sia una persona giuridica, il possesso del requisito di  onorabilita'
deve  essere  valutato  con  riferimento  agli  amministratori  e  al
direttore  generale,  ovvero  ai  soggetti  che   ricoprono   cariche
equivalenti. In tali casi la verifica del requisito viene  effettuata
dal consiglio di amministrazione, o dall'organo che  svolge  funzioni
equivalenti, della  persona  giuridica;  il  verbale  della  relativa
delibera consiliare  va  trasmesso  in  allegato  alla  comunicazione
concernente la partecipazione. 
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati  e
con la rispettiva astensione  che  risulta  dal  verbale  dell'organo
competente. La delibera da' atto della documentazione  presa  a  base
delle valutazioni effettuate. 
E' rimessa alla responsabilita' del consiglio  di  amministrazione  o
dell'organo che svolge  funzioni  equivalenti  la  valutazione  della
completezza probatoria dei documenti. 
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di  richiedere  l'esibizione
della  documentazione  comprovante  il  possesso  del  requisito   di
onorabilita'. 
In   caso   di   partecipazione   eccedente   la   soglia    detenuta
indirettamente,  cioe'  per  il  tramite  di  uno  o  piu'   soggetti
interposti, il possesso del requisito di onorabilita'  dovra'  essere
accertato avendo riguardo al soggetto posto al vertice  della  catena
partecipativa e ai diretti titolari delle azioni  della  societa'  di
gestione, sempreche' questi ultimi singolarmente considerati  abbiano
una partecipazione superiore alla soglia rilevante o di controllo. 
La verifica  andra'  eseguita  in  ogni  caso  di  cambiamento  nella
composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in
caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in  caso  di
subentro solo per i soggetti subentranti. 
 
10. Soggetti esenti 
 
Con  riferimento  alle  fattispecie   disciplinate   dall'ordinamento
italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso del  requisito  di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione  e
direzione in: 
   • banche e imprese di investimento italiane; 
   • capogruppo di gruppi bancari italiani; 
   • banche e imprese di investimento comunitarie; 
   • banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a 
   prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero 
   non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali 
   siano soggetti ad analogo requisito in base alla regolamentazione 
   del Paese  d'origine;  tale  circostanza  va  comprovata  mediante
attestazione dell'autorita' di vigilanza locale; 
   • societa' operanti nel settore finanziario alle quali si 
   applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad 
   esempio, societa' di gestione accentrata di  strumenti  finanziari
di cui all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.). 
 
11. Soggetti esteri 
 
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98,  con  riferimento  alle
fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica  della
insussistenza  delle  condizioni  ostative  al   riconoscimento   del
requisito di onorabilita' e' effettuata sulla base di una valutazione
di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Il  Ministero  valuta  anche  la  sussistenza  di  eventuali
condizioni di esenzione dalla prova del  possesso  del  requisito  di
onorabilita'. 
 
12. Partecipazioni indirette 
 
Nel caso in cui la  partecipazione  e'  acquisita  o  ceduta  in  via
indiretta, la comunicazione  va  effettuata  dal  soggetto  posto  al
vertice della catena partecipativa nonche' da  chi  ha  acquistato  o
ceduto direttamente le azioni quando la partecipazione diretta  abbia
superato, in aumento o in diminuzione, le  soglie  rilevanti  (5  per
cento o di controllo). 
I soggetti interessati alle comunicazioni  possono  sottoscrivere  un
unico modello nel quale vanno in ogni  caso  indicati  gli  eventuali
ulteriori soggetti interposti tra il  dichiarante  al  vertice  della
catena partecipativa e il  soggetto  diretto  titolare  delle  azioni
delle societa' di gestione. 
 
13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 
 
Nel  caso  di  accordi  sull'esercizio  del  diritto  di   voto   che
determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie
partecipative rilevanti (5 per cento o di controllo), ai  fini  della
modalita' di calcolo della quota di capitale di cui all'art. 6 del DM
471/1998, le comunicazioni sono inviate dai partecipanti  all'accordo
(o da parte del soggetto a cio'  delegato  dagli  altri  aderenti  al
patto)  oltre  che  alla  societa'  di  gestione,  anche  alla  Banca
d'Italia, alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
La comunicazione  riferisce  sinteticamente  sul  contenuto  e  sulle
finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve
inoltre indicare: 
   • il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in  via
diretta o indiretta; 
   • la quota del  capitale  con  diritto  di  voto  complessivamente
detenuta; 
   • l'ammontare di  ciascuna  classe  di  titoli  relativi  ad  ogni
partecipante. 
Ogni successiva variazione nei contenuti dell'accordo o nei  soggetti
aderenti deve essere analogamente comunicata, oltre che alla societa'
di gestione, anche alla Banca d'Italia, alla Consob  e  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 
 
14. Modalita' di calcolo della quota di capitale 
 
  Per il calcolo della soglia di partecipazione rilevante o di 
  controllo ai fini del rispetto del requisito  di  onorabilita',  si
applica l'art. 6 del DM 471/987 . 
 
 -------- 
   7 DM 471/98, art. 6: 
 "1. Ai fini della verifica delle condizioni  indicate  nell'articolo
5, commi 1 e 2, si tiene conto: 
 a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di 
 contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato  del  diritto
di voto; 
 b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona; 
 c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque  titolare  del
diritto di voto; 
 d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In 
 tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da 
 tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di 
 voto,indipendentemente dalla percentuale di capitale della  societa'
di gestione singolarmente posseduta." 
 
                  CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI 
 
 
15. Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza 
 
Il  TUF  prevede  che   i   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione
dei   mercati   regolamentati   debbano   possedere   requisiti    di
onorabilita', professionalita' e indipendenza.  L'individuazione  dei
requisiti e delle cause di sospensione dalla carica e'  demandata  ad
un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  Le  condizioni  ostative  al  riconoscimento   del   requisito   di
onorabilita' sono indicate all'art. 3, commi 1 e 2, del DM 471/988 
  . 
 
 -------- 
   8 DM 471/98, art. 3, commi 1 e 2: 
 "1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e 
 direttore generale nelle societa' di gestione e  nelle  societa'  di
gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che: 
 a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
 b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte 
 dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 
 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
 modificazioni   ed   integrazioni,   salvi   gli    effetti    della
riabilitazione; 
 c) sono  stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 
 disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, 
 assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
 libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942,  n.
267; 
 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un 
 delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 
 contro il patrimonio, contro l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
 4) alla reclusione per un tempo non inferiore  a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo. 
 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e 
 direttore generale nelle societa' di gestione e nelle societa' di 
 gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali 
 sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste 
 dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le 
 pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se
inferiori a un anno." 
 
16. Soggetti esenti 
 
Si applica il precedente paragrafo 10 del precedente Capitolo I. 
 
17. Situazioni impeditive 
 
  Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che 
  versano nelle situazioni  impeditive  di  cui  all'art.  2  del  DM
471/989 . 
 
 -------- 
   9 DM 471/98, art. 2: 
 "1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore 
 generale e sindaco nelle societa' di gestione e nelle societa' di 
 gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti 
 l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di 
 amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a 
 fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 
 equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a  sei  mesi
equivalgono a un esercizio intero. 
 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: 
 a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo 
 in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o 
 assicurativo   sottoposte   alla   procedura   di    amministrazione
straordinaria; 
 b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano 
 fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato
di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 
 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni 
 dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un 
 anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su 
 istanza   dell'imprenditore   o    degli    organi    amministrativi
dell'impresa." 
 
18. Decadenza 
 
Il  difetto  dei  requisiti  di  onorabilita',   professionalita'   e
indipendenza determina la decadenza dalla carica, ai sensi  dell'art.
6, del DM 216/2009. Essa e' dichiarata dai  competenti  organi  della
societa' entro trenta giorni dalla  nomina  o  dalla  conoscenza  del
difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e'  pronunciata
dalla Banca d'Italia. 
 
19. Sospensione e revoca 
 
  La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, 
  comma 1, del DM 471/98, e' dichiarata con le stesse modalita' della
dichiarazione di decadenza10 . 
 
 -------- 
   10 DM 471/98, art. 4, comma 1: 
 "1.  Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale: 
 a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al precedente articolo 3, comma 1, lettera c); 
 b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene dl  cui
all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva; 
 c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste 
 dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come 
 sostituito dall'articolo 3 della legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
 d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale." 
 
  Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98  la  sospensione  puo'
essere seguita dalla revoca della carica11 . 
 
 -------- 
   11 DM 471/98, art. 4, comma 2: 
 "2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei 
 soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da 
 trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una 
 delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del 
 direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare 
 oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di 
 amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca; salvo i 
 casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non 
 revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi 
 previste dalle lettere c) e  d)  del  comma  1,  la  sospensione  si
applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste." 
 
20. Procedura per la verifica  dei  requisiti  e  comunicazioni  alla
Banca d'Italia 
 
Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina e  comunque  entro  la
riunione  successiva  a   quella   di   nomina,   il   consiglio   di
amministrazione o l'organo della  societa'  di  gestione  che  svolge
funzioni equivalenti verifica il possesso dei requisiti da parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo. A tal fine gli interessati trasmettono all'organo preposto
alla  verifica  la  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
requisiti,  l'assenza  di  situazioni  impeditive  e  di   cause   di
sospensione dalla carica. 
La valutazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione e'
rimessa all'apprezzamento dell'organo sociale preposto alla verifica. 
L'esame delle posizioni va condotto separatamente per ciascuno  degli
interessati ai quali quindi non e'  consentito  prendere  parte  alla
sessione che li riguarda. L'esame di ciascuna posizione dovra' essere
oggetto di analitica verbalizzazione in cui dovra' darsi conto  delle
fonti documentali impiegate ai  fini  della  valutazione  svolta.  In
particolare,  dal  verbale  della  riunione   deve   risultare,   con
riferimento  a  ciascun  interessato,  l'indicazione   puntuale   dei
documenti presi in considerazione per attestare  la  sussistenza  dei
requisiti previsti dalla legge. 
Copia del verbale della  riunione  deve  essere  trasmessa  entro  30
giorni dalla data della riunione al Ministero dell'Economia  e  delle
Finanze, alla Banca d'Italia e alla  Consob.  La  Banca  d'Italia  si
riserva la facolta' di richiedere l'esibizione  della  documentazione
comprovante il possesso dei  requisiti,  l'inesistenza  di  cause  di
sospensione dalla carica e l'assenza  di  situazioni  impeditive.  La
Banca  d'Italia  pronuncia  la  decadenza,   ove   ne   ricorrano   i
presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in
cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni  al
consiglio di amministrazione, il termine e' interrotto fino alla data
in cui le informazioni supplementari siano  effettivamente  pervenute
alla Banca d'Italia. 
Gli  esponenti  aziendali  informano  la  societa'  di  gestione  dei
provvedimenti di rinvio a giudizio adottati nei loro confronti per le
fattispecie di reato di cui all'art. 3, comma 1,  lett.  c),  del  DM
471/98.  Il  consiglio  di  amministrazione  o  l'organo  che  svolge
funzioni equivalenti nella societa'  di  gestione  ne  da'  riservata
informativa alla Banca d'Italia. 
A seguito delle decadenze eventualmente  dichiarate  la  societa'  di
gestione  avviera'  rapidamente  le  iniziative  per   il   reintegro
dell'organo incompleto. 
 
21. Soggetti esteri 
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98,  con  riferimento  alle
fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in  parte   da   ordinamenti
stranieri, la verifica dell'insussistenza delle  condizioni  ostative
al riconoscimento del requisito di onorabilita' e'  effettuata  sulla
base di  una  valutazione  di  equivalenza  sostanziale  a  cura  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero valuta anche la
sussistenza di eventuali condizioni  di  esenzione  dalla  prova  del
possesso del requisito di onorabilita'. 
 
               PARTE II - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI 
             MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO 
                         DI TITOLI DI STATO 
 
 
22. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 
 
Le societa' di gestione dei mercati regolamentati abilitate ai  sensi
dell'art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonche' le banche e le imprese di
investimento autorizzate possono svolgere l'attivita' di gestione  di
sistemi multilaterali  di  negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di
Stato. 
  I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione 
  all'ingrosso  di  titoli  di   Stato   trasmettono   gli   elementi
informativi indicati all'art. 22, comma 1, del DM 216/0912 . 
 
 -------- 
   12 DM 216/2009, art. 22, comma 1: 
 "1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un 
 sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca 
 d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta 
 dell'autorizzazione ed in occasione di ogni  successivo  cambiamento
nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi: 
 a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi  alla  negoziazione
nei sistemi gestiti; 
 b) le regole di funzionamento del sistema; 
 c) le procedure di vigilanza adottate  per  assicurare  l'integrita'
del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni; 
 d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attivita' aventi 
 rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal 
 regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo  77-bis  del
TUF." 
 
I  soggetti  gestori  dei  sistemi  multilaterali   di   negoziazione
comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di  avvio  di
sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato
illustrando le regole che disciplinano il funzionamento del sistema e
dettagliando  gli  altri  elementi  indicati  dal  DM  216/2009.   La
comunicazione  va  effettuata  almeno  20  giorni  prima  della  data
prevista per l'avvio del sistema. 
 
23. Risorse finanziarie 
 
Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti  dalla
normativa di settore in relazione alla natura giuridica del  soggetto
gestore. 
 
24. Estensione dell'operativita' dei sistemi in altri Stati membri 
 
Per  i  soggetti  che  gestiscono   un   sistema   multilaterale   di
negoziazione  all'ingrosso  di  titoli   di   Stato   che   intendano
predisporre in un altro  Stato  membro  dispositivi  appropriati  per
facilitare l'accesso e la negoziazione nei sistemi da  esse  gestiti,
si applica quanto disposto al paragrafo 4 della Parte I se si  tratta
di societa' di gestione dei mercati, quanto disposto dall'art. 26 del
TUF se si tratta di imprese di investimento e quanto  disposto  dagli
artt. 29 del TUF e 16 del TUB se si tratta di banche. 
 
25. Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione 
 
I soggetti che gestiscono un sistema  multilaterale  di  negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato elaborano regole di accesso in  linea
con quanto previsto dagli artt. 21 e 13 del DM 216/2009 e  verificano
la sussistenza dei requisiti di ammissione. 
I soggetti che gestiscono un sistema  multilaterale  di  negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato danno immediata comunicazione scritta
alla Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando atto
di  aver  verificato  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  di
ammissione e indicando l'autorita' di vigilanza estera  competente  a
vigilare sui  soggetti  ammessi  alle  negoziazioni.  Una  preventiva
informativa alla Banca d'Italia  deve  essere  fornita  nel  caso  di
richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del
TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, societa'  di
gestione del risparmio e societa' d'investimento a capitale variabile
comunitarie. 
 
26. Organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione 
 
Si applicano i requisiti  organizzativi  vigenti  in  relazione  alla
natura giuridica del soggetto gestore. 
 
27. Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali 
 
Si  applicano  i  requisiti  di  onorabilita',  professionalita'   ed
indipendenza vigenti in relazione alla natura giuridica del  soggetto
gestore. 
 
                    PARTE III - SOGGETTI GESTORI 
                 DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO 
                    DI DEPOSITI MONETARI IN EURO 
 
 
28. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 
 
I soggetti che intendono gestire un sistema multilaterale di  scambio
di depositi monetari in euro comunicano alla Banca  d'Italia,  almeno
20 giorni prima dell'avvio del sistema: 
   a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; 
   b) il programma di attivita' che illustri il sistema, le regole di 
   funzionamento, nonche' la struttura tecnica e organizzativa e dei 
   controlli interni che la societa' intende adottare nel rispetto di
quanto previsto nel paragrafo 31; 
   c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e 
   indirettamente al capitale con l'indicazione delle rispettive 
   quote di partecipazione; per le partecipazioni indirette andra' 
   specificato il soggetto tramite il quale si detiene la 
   partecipazione; questa informazione dovra' essere fornita anche in 
   occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto
dal paragrafo 53; 
   d) l'identita' dei soggetti che svolgono funzioni di 
   amministrazione, direzione e controllo (esponenti aziendali); 
   questa informazione dovra' essere fornita anche in occasione di 
   ogni  successivo  cambiamento  in  base  a  quanto  previsto   dal
paragrafo 54. 
Nelle  informazioni  comunicate  i  soggetti  gestori   dei   sistemi
multilaterali di scambio di depositi monetari in euro trasmettono, al
momento dell'avvio dell'attivita' e in occasione di  ogni  successivo
cambiamento: 
   •  l'elenco  degli  operatori  ammessi  agli  scambi  nei  sistemi
gestiti; 
   • le regole di funzionamento del sistema; 
   • le procedure di vigilanza adottate per  assicurare  l'integrita'
del sistema e l'ordinato svolgimento degli scambi; 
   • le informazioni in tema di esternalizzazione di attivita' aventi
rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale. 
 
29. Risorse finanziarie 
 
Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti  dalla
normativa di settore in relazione alla natura giuridica del  soggetto
gestore. 
In ogni caso i soggetti gestori di sistemi multilaterali  di  scambio
di depositi monetari in  euro,  che  non  siano  banche,  imprese  di
investimento o societa'  di  gestione  dei  mercati,  sono  tenuti  a
mantenere continuativamente risorse finanziarie sufficienti a rendere
possibile il funzionamento ordinato del sistema gestito, tenuto conto
della natura e dell'entita'  delle  operazioni  ivi  concluse  e  dei
rischi a cui esso e' esposto. 
 
30. Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari 
 
I soggetti gestori di sistemi multilaterali di  scambio  di  depositi
monetari  in  euro  verificano  la  sussistenza  dei   requisiti   di
ammissione dei soggetti che intendono accedere al sistema sulla  base
di quanto disposto dall'art. 25 del TUF. 
I soggetti gestori di sistemi multilaterali di  scambio  di  depositi
monetari in euro danno immediata  comunicazione  scritta  alla  Banca
d'Italia delle ammissioni decise, dando atto di  aver  verificato  la
sussistenza  dei  requisiti  prescritti  di  ammissione  e  indicando
l'autorita' di vigilanza estera competente a  vigilare  sui  soggetti
ammessi agli scambi. Una preventiva informativa alla  Banca  d'Italia
deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di
cui  al  comma  2  dell'art.  25  del  TUF  diversi  da  imprese   di
assicurazioni, fondi pensione, societa' di gestione del  risparmio  e
societa' di investimento a capitale variabile comunitarie. 
 
31. Organizzazione dei sistemi multilaterali di scambio  di  depositi
monetari 
 
I soggetti gestori di sistemi multilaterali di  scambio  di  depositi
monetari in euro si dotano di una struttura organizzativa  idonea  ad
assicurare un  efficiente,  ordinato  e  continuo  funzionamento  del
sistema. 
I soggetti gestori: 
   a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le 
   potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del sistema 
   o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli 
   interessi del sistema, dei suoi proprietari o del suo gestore e il
suo buon funzionamento; 
   b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire 
   i  rischi  ai  quali  sono  esposti  i  sistemi  o   che   possono
comprometterne il regolare funzionamento; 
   c) adottano misure volte a garantire una gestione tecnicamente 
   corretta delle operazioni del sistema di scambio e predispongono 
   dispositivi  di  emergenza  per   far   fronte   efficacemente   e
tempestivamente ai rischi di disfunzione del sistema; 
   d) si dotano di dispositivi idonei ad agevolare l'efficiente e 
   tempestivo regolamento delle operazioni eseguite  nell'ambito  dei
sistemi gestiti. 
I soggetti gestori di sistemi multilaterali di  scambio  di  depositi
monetari in euro forniscono le informazioni necessarie per consentire
alla Banca d'Italia di verificare il rispetto delle  disposizioni  di
cui  al  comma  precedente   con   la   relazione   sulla   struttura
organizzativa di cui al paragrafo 45 della  Parte  V  delle  presenti
istruzioni. 
 
32. Partecipanti al capitale e esponenti aziendali 
 
Si  applicano  i  requisiti  di  onorabilita',   professionalita'   e
indipendenza prescritti dalla normativa di settore in relazione  alla
natura giuridica del soggetto gestore. 
 
           PARTE IV - REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI 
              REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI 
 
                  TITOLO I - MERCATI REGOLAMENTATI 
 
 
33. Regole di funzionamento dei mercati regolamentati 
 
  L'organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati 
  all'ingrosso di  titoli  di  Stato  sono  disciplinate  sulla  base
dell'art. 7 del DM 216/0913 . 
 
 -------- 
   13 DM 216/09, art. 7: 
 "1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei 
 titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti 
 deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza 
 delle societa' di gestione, ovvero, qualora le azioni della societa' 
 di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio 
 di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' 
 medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di 
 amministrazione delle societa' il  potere  di  dettare  disposizioni
d'attuazione. 
 2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure 
 trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione 
 corretta ed ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentano 
 l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano  in
ogni caso: 
 a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle 
 negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di 
 patrimonializzazione,  alle  caratteristiche  organizzative   e   ai
livelli di operativita'; 
 b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle 
 negoziazioni, anche con riferimento alle modalita'  tecniche  ed  al
numero minimo di partecipanti; 
 c) gli obblighi degli operatori nonche'  le  misure  adottabili  nei
confronti degli operatori inadempienti; 
 d) i titoli  e  i  contratti  ammessi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; 
 e) le condizioni e le modalita' per la  sospensione  e  l'esclusione
degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni; 
 f) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei 
 prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di
prezzi e quantita' negoziate; 
 g) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e
garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 
 3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali 
 successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta 
 giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, 
 verificandone la conformita' al presente regolamento e alla 
 disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare 
 l'efficienza  complessiva  del  mercato,  un'adeguata   e   corretta
informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. 
 4. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita', anche tramite 
 il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e  alle
relative disposizioni di attuazione." 
 
          TITOLO II - SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE 
                   ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO 
 
 
34. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione 
 
  I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione 
  all'ingrosso di titoli di Stato, in conformita' alle disposizioni 
  comunitarie,   predispongono   e   mantengono   i   requisiti    di
funzionamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del DM 216/0914 . 
 
 -------- 
   14 DM 216/2009, art. 21, commi 1 e 2: 
 "1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: 
 a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a 
 garantire un processo  di  negoziazione  equo  ed  ordinato  nonche'
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; 
 b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei
titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi; 
 c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano 
 l'accesso al sistema, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13,comma 2; 
 d) dispositivi e procedure  efficaci  per  controllare  regolarmente
l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; 
 e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle 
 operazioni  concluse  nell'ambito  del  sistema   multilaterale   di
negoziazione. 
 2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono  un
sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresi' a: 
 a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico 
 informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un 
 giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia  della  natura
degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; 
 b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilita' 
 per quanto concerne il regolamento delle operazioni  effettuate  nel
sistema; 
 c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei 
 propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le 
 condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti  riconducibili
ad abusi di mercato; 
 d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in 
 merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione." 
 
I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione  danno
idonea pubblicita', anche tramite il  proprio  sito  internet,  delle
regole di funzionamento del sistema gestito. 
 
      TITOLO III - SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI 
                          MONETARI IN EURO 
 
 
35. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio 
 
Al fine di  assicurare  l'efficienza  e  il  buon  funzionamento  dei
sistemi multilaterali di  scambio  dei  depositi  in  euro  ai  sensi
dell'art. 79 del TUF, i soggetti gestori di un sistema  multilaterale
di scambio di depositi monetari in euro predispongono e mantengono: 
   a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a 
   garantire un processo di scambio dei depositi ordinato, nonche' 
   criteri  obiettivi  per  un'esecuzione  efficace   dei   contratti
conclusi; 
   b) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che 
   disciplinano  l'accesso  al  sistema,  in  conformita'  a   quanto
previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, del TUF; 
   c) dispositivi e procedure efficaci atte a verificare regolarmente 
   l'osservanza delle regole da essi dettate da parte degli  aderenti
al sistema; 
   d) misure necessarie a favorire il regolamento efficiente delle 
   operazioni  concluse  nell'ambito  del  sistema  multilaterale  di
scambio gestito. 
Le societa' di gestione di un sistema multilaterale  di  scambio  dei
depositi monetari in euro provvedono altresi' a: 
   a) fornire al pubblico (o accertarsi che siano accessibili al 
   pubblico) informazioni sufficienti per permettere agli aderenti al
sistema di partecipare agli scambi; 
   b) informare chiaramente gli aderenti degli obblighi  relativi  al
regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; 
   c) controllare le operazioni effettuate dagli aderenti per 
   identificare le violazioni alle regole del sistema, le  condizioni
di scambio anormali e, in generale, i comportamenti scorretti; 
   d) disporre la sospensione temporanea o, eventualmente, 
   l'esclusione dell'aderente in caso di violazione delle regole di 
   funzionamento  del  sistema  o  delle  relative  disposizioni   di
attuazione. 
I soggetti  gestori  di  un  sistema  multilaterale  di  scambio  dei
depositi monetari in euro danno idonea pubblicita', anche tramite  il
proprio sito internet, delle  regole  di  funzionamento  del  sistema
gestito. 
 
           PARTE V - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
                            DI VIGILANZA 
 
            TITOLO I - STRUMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA 
 
 
36. Modifiche al regolamento dei mercati regolamentati 
 
Le  societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  inviano   al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia  e  alla
Consob le proposte di modifica ai regolamenti approvati. 
La  trasmissione  va  effettuata  dopo  l'approvazione  del  relativo
articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che
svolge funzioni equivalenti e, comunque, almeno 20 giorni prima della
data prevista per la delibera di adozione del  regolamento  da  parte
dell'assemblea ordinaria o del  consiglio  di  sorveglianza,  ovvero,
qualora le azioni della societa' di  gestione  siano  quotate  in  un
mercato  regolamentato,  del  consiglio  di  amministrazione  o   del
consiglio di gestione della societa' medesima. L'informativa illustra
i contenuti e le  finalita'  del  progetto  di  regolamento  o  delle
proposte di modifica. 
  Il testo integrale del regolamento del mercato deliberato dalla 
  societa' di gestione e' trasmesso al Ministero dell'Economia e 
  delle  Finanze,  alla   Banca   d'Italia   e   alla   Consob,   per
l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 216/0915 . Una 
  volta approvato il regolamento, le societa' di gestione dei mercati 
  regolamentati trasmettono, alla Banca d'Italia e  alla  Consob  una
copia del testo regolamentare aggiornato. 
  Le societa' di gestione dei mercati regolamentati comunicano alla 
  Banca d'Italia e alla Consob le disposizioni di attuazione e ogni 
  altra  delibera  che  integri  ovvero  attui   il   contenuto   del
regolamento. 
  Le societa' di gestione dei mercati regolamentati danno idonea 
  pubblicita' (anche tramite il proprio sito Internet) del testo 
  integrale  aggiornato  del   regolamento   e   delle   disposizioni
integrative e/o attuative. 
  Ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del DM 216/09 la Banca d'Italia 
  puo' proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita 
  la Consob, di richiedere alle societa' di gestione dei mercati 
  regolamentati modifiche della regolamentazione del mercato idonee 
  ad eliminare quelle disfunzioni riscontrate nell'attivita' di 
  vigilanza che impediscano l'effettivo conseguimento dell'efficienza 
  complessiva   del   mercato   e   l'ordinato   svolgimento    delle
negoziazioni. 
 
 -------- 
   15 DM 216/2009, art. 7, comma 3: 
 "3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali 
 successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta 
 giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, 
 verificandone la conformita' al presente regolamento e alla 
 disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare 
 l'efficienza  complessiva  del  mercato,  un'adeguata   e   corretta
informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi." 
 
37. Modifiche alle regole dei sistemi multilaterali di negoziazione e
di scambio di depositi 
 
I soggetti gestori dei sistemi multilaterali  comunicano  alla  Banca
d'Italia le  modifiche  relative  alle  regole  che  disciplinano  il
funzionamento del sistema. 
La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della  data  di
entrata in vigore. L'informativa illustra i contenuti e le  finalita'
del  progetto  o  delle  proposte  di  modifica   delle   regole   di
funzionamento del sistema. 
I soggetti gestori dei sistemi multilaterali trasmettono  alla  Banca
d'Italia una copia aggiornata del testo delle regole di funzionamento
del sistema. 
I  soggetti  gestori   dei   sistemi   multilaterali   danno   idonea
pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, delle regole  di
funzionamento del sistema gestito. 
Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di  negoziazione  le
predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob. 
 
38. Modificazioni dello statuto 
 
Le  societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  inviano   al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia  e  alla
Consob, le proposte di modifica dello statuto. 
La  trasmissione  va  effettuata  dopo  l'approvazione  del  relativo
articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che
svolge funzioni equivalenti e comunque almeno 20 giorni  prima  della
data prevista per la delibera di adozione del  regolamento  da  parte
dell'assemblea  ordinaria  ovvero  del  consiglio  di   sorveglianza.
L'informativa illustra i contenuti e le  finalita'  del  progetto  di
statuto o delle proposte di modifica. 
  Le modifiche dello statuto delle societa' di gestione dei mercati 
  regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse al 
  Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla
Consob per la verifica di cui all'art. 19, comma 4, del DM 216/0916 
  . 
  Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di 
  gestione dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla 
  Banca d'Italia e alla Consob una copia dello statuto depositato, 
  munita della  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  su  ogni
foglio. 
  I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei 
  depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia prima 
  dell'approvazione definitiva i  progetti  nonche'  le  proposte  di
modifica dello statuto. 
  I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei 
  depositi in euro trasmettono alla Banca d'Italia una copia dello 
  statuto  depositato  nel  registro  delle  imprese,  munita   della
sottoscrizione del legale rappresentante su ogni foglio. 
  Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la 
  documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita 
  nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul soggetto gestore
(societa' mercato, banca, impresa di investimento). 
 
 -------- 
   16 DM 216/2009 art. 19, comma 4: 
 "4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che 
 le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non 
 contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non 
 si puo' dare corso al procedimento  per  l'iscrizione  nel  registro
delle imprese se non consti tale verifica." 
 
39. Accordi con le strutture di post-trading 
 
Ai sensi degli articoli 16  e  22,  comma  5,  del  DM  216/2009,  le
societa' di gestione dei mercati regolamentati e i  soggetti  gestori
dei sistemi  multilaterali  di  negoziazione  comunicano  alla  Banca
d'Italia e alla Consob gli accordi con  le  societa'  che  gestiscono
sistemi di controparte centrale, di compensazione e  liquidazione  di
altri  Stati  membri  al  fine  della   garanzia,   compensazione   e
regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti
al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare  45  giorni
prima dell'avvio dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti
informazioni: 
   a) i termini ed i contenuti dell'accordo; 
   b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di 
   garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema  del  mercato
regolamentato; 
   c) le condizioni tecniche individuate per  garantire  l'efficiente
regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 
Entro il medesimo  termine,  le  societa'  di  gestione  dei  mercati
regolamentati e i  soggetti  gestori  dei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione  comunicano  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob   la
cessazione dell'operativita' degli  accordi  e  ogni  altra  modifica
delle informazioni precedentemente comunicate. 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione possono  concludere
accordi  con  le  societa'  che  gestiscono  sistemi  di  controparte
centrale,  compensazione  e  liquidazione  di  Stati  extracomunitari
purche' assoggettati a  misure  di  vigilanza  equivalenti  a  quelle
previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le
corrispondenti autorita'  estere  per  lo  scambio  di  informazioni.
L'operativita'  dell'accordo  e'  subordinata  alla  verifica   della
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del
Testo  Unico.  A  tal  fine,  i  soggetti   gestori   comunicano   le
informazioni di cui al primo capoverso. 
 
40. Designazioni da parte dei partecipanti ai  mercati  regolamentati
dei sistemi di compensazione e liquidazione 
 
    
  Si applica art. 15 del DM 216/200917 Si  applica  art.  15  del  DM
    
  216/2009 
 
 -------- 
   17 DM 216/2009, art. 15: 
 "1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le 
 designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al 
 riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2,
del TUF. 
 2. Le societa' di gestione trasmettono senza indugio alla Banca 
 d'Italia le informazioni che consentono all'autorita' di effettuare 
 le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi 
 quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da 
 parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato 
 osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, 
 lettera b) del TUF  e'  da  ritenersi  rispettata  per  le  inerenti
designazioni." 
 
41. Trasparenza pre e post-negoziazione nei mercati  regolamentati  e
nei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di  titoli  di
Stato 
 
  Si applicano gli articoli 2418 e 27 del DM 216/200919 . 
 
 -------- 
   18 DM 216/2009, art. 24: 
 "1. Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema 
 multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato 
 stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di 
 trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli 
 ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo 
 conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli 
 negoziati,  delle  dimensioni  delle  operazioni  e  del   tipo   di
operatori. 
 2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del 
 comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli  ed
in modo da essere facilmente accessibili." 
 
 -------- 
   19 DM 216/2009, art. 27: 
 "1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono  rese  pubbliche  e
accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: 
 a) le  strutture  di  un  mercato  regolamentato  o  di  un  sistema
multilaterale di negoziazione; 
 b) le strutture di un soggetto terzo; 
 c) dispositivi propri. 
 2. Le societa' di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi 
 multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla 
 Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in 
 vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni 
 da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle 
 informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. Registrato alla 
 Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri 
 economico-finanziari, registro n. 1 Economia e  finanze,  foglio  n.
223." 
 
42. Informazioni relative ai mercati regolamentati 
 
Ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  del  DM  216/09,  le  societa'  di
gestione dei mercati regolamentati forniscono alla Banca  d'Italia  e
alla  Consob  dati  e  notizie  relative  ai  contratti  conclusi   e
all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. 
Ai sensi del combinato disposto del cennato articolo 17,  comma  3  e
dell'art.  19,  comma  1,  del  DM  216/09,  i  poteri  di  vigilanza
informativa  possono  essere  esercitati  dalla  Banca  d'Italia  nei
confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita'  delle  suddette
societa' di gestione. 
L'acquisizione dei dati e delle notizie puo' avvenire attraverso: 
   • collegamenti telematici che assicurino la visibilita'  in  tempo
reale dell'andamento del mercato; 
   • periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o 
   elettronico, in cui i dati sono organizzati  o  elaborati  secondo
modalita' indicate dalla Banca d'Italia; 
   • richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. 
Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto  o  atto
ritenuto   suscettibile   di   avere   ripercussioni    di    rilievo
sull'efficienza complessiva del mercato e  sull'ordinato  svolgimento
delle  negoziazioni.  Eventuali  rilevanti   malfunzionamenti   delle
strutture    tecnologiche    e    informatiche,    vanno    segnalati
tempestivamente alla  Banca  d'Italia,  che  verra'  informata  senza
ritardo ed anche nel corso degli incontri di  cui  al  paragrafo  48,
delle misure correttive adottate. 
Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del mercato  e
i   conseguenti   adattamenti   tecnico-informatici   devono   essere
comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo. 
In caso di modifiche al funzionamento  dei  mercati  gestiti  per  le
quali siano state  svolte  consultazioni  degli  utenti,  i  soggetti
gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i  risultati  di
tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle  iniziative  e
l'appropriatezza delle funzionalita' offerte. 
Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DM 216/09, la Banca d'Italia puo'
richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori  diversi
dai soggetti abilitati nonche'  ai  partecipanti  comunitari  in  via
remota, dati e notizie sull'attivita' svolta. Le informazioni possono
essere richieste sia in forma periodica, secondo modalita' e  termini
indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale. 
 
43. Informazioni relative ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato 
 
I soggetti  gestori  di  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione
all'ingrosso dei titoli di Stato forniscono alla Banca d'Italia  dati
e notizie utili ai fini dell'eventuale sospensione o  esclusione  dei
titoli dalla negoziazione prevista ai sensi dell'art.  21,  comma  2,
lett. d), del DM 216/09. L'acquisizione dei dati e delle notizie puo'
avvenire attraverso: 
   • collegamenti telematici che assicurino la visibilita'  in  tempo
reale dell'andamento del mercato; 
   • periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o 
   elettronico, in cui i dati sono organizzati  o  elaborati  secondo
modalita' indicate dalla Banca d'Italia; 
   • richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. 
I soggetti  gestori  di  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione
comunicano  alla  Banca  d'Italia  ogni   fatto   o   atto   ritenuto
suscettibile di produrre ripercussioni sull'integrita' dei sistemi  e
l'ordinato  svolgimento  delle  negoziazioni.   Eventuali   rilevanti
malfunzionamenti delle strutture tecnologiche  e  informatiche  vanno
segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che  verra'  informata
senza ritardo, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48,
delle misure correttive adottate. 
Le modifiche incidenti sui meccanismi di  funzionamento  del  mercato
sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere
comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo. 
In caso di modifiche al funzionamento dei sistemi per le quali  siano
state  svolte  consultazioni  degli  utenti,   i   soggetti   gestori
comunicano alla Banca d'Italia e alla  Consob  i  risultati  di  tali
consultazioni al  fine  di  valutare  l'impatto  delle  iniziative  e
l'appropriatezza delle funzionalita' offerte. 
Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DM 216/09, la Banca d'Italia puo'
richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori  diversi
dai  soggetti  abilitati,   dati   e   notizie   sull'attivita'.   Le
informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo
modalita' e termini indicati di volta in volta dalla Banca  d'Italia,
sia occasionale. I dati e le notizie  oggetto  di  richiesta  possono
riguardare sia l'operativita' sul sistema che fuori dal sistema. 
 
44. Informazioni relative ai  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro 
 
I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi
monetari in euro trasmettono alla Banca d'Italia dati e  notizie  sui
contratti  conclusi  e  sull'attivita'  svolta  dagli  operatori  sul
circuito di scambi. L'acquisizione di tali informazioni puo' avvenire
attraverso: 
   • collegamenti telematici che assicurino la completa  visibilita',
in tempo reale, dell'andamento degli scambi; 
   •  periodici  flussi  informatici,  preferibilmente  su   supporto
elettronico, secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia; 
   • richieste occasionali volte a soddisfare specifiche esigenze  di
valutazione. 
La Banca d'Italia dovra' inoltre essere tempestivamente informata  di
ogni  atto   o   fatto   suscettibile   di   produrre   ripercussioni
sull'efficienza e  sul  buon  funzionamento  del  sistema.  Eventuali
rilevanti   malfunzionamenti   delle   strutture    tecnologiche    e
informatiche, vanno segnalati tempestivamente  alla  Banca  d'Italia,
che verra' informata senza ritardo, anche nel corso degli incontri di
cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate. 
Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del sistema  e
i   conseguenti   adattamenti   tecnico-informatici   devono   essere
comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo. 
In caso di modifiche al funzionamento  dei  sistemi  gestiti  per  le
quali siano state  svolte  consultazioni  degli  utenti,  i  soggetti
gestori  comunicano  alla  Banca  d'Italia  i   risultati   di   tali
consultazioni al  fine  di  valutare  l'impatto  delle  iniziative  e
l'appropriatezza delle funzionalita' offerte. 
Agli operatori ammessi ai sistemi multilaterali di scambio  la  Banca
d'Italia puo' richiedere dati  e  notizie.  Le  informazioni  possono
essere richieste sia in forma periodica, secondo modalita' e  termini
indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia  occasionale.  I
dati e  le  notizie  oggetto  di  richiesta  possono  riguardare  sia
l'operativita' sul sistema che fuori dal sistema. 
 
45. Relazione sulla struttura organizzativa 
 
Il consiglio  di  amministrazione  o  l'organo  che  svolge  funzioni
equivalenti nelle societa' di gestione dei  mercati  e  nei  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali invia, con  cadenza  annuale,  alla
Banca d'Italia una relazione sugli interventi organizzativi posti  in
essere in materia di: 
   • separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo; 
   • gestione di  possibili  situazioni  di  conflitto  di  interessi
nell'assegnazione delle competenze; 
   • attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di 
   compiti e responsabilita', con particolare riguardo ai compiti  di
rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; 
   • procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture 
   aziendali con specifico riferimento all'informativa sulle anomalie 
   riscontrate e sugli interventi adottati per la loro rimozione. 
La relazione riferisce inoltre sui seguenti aspetti: 
  1 . organigramma e funzionigramma; 
  2. meccanismi di delega; 
  3. articolazione del sistema dei controlli interni; 
  4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto delle regole e 
  il buon funzionamento del mercato o del sistema  multilaterale  con
particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico; 
  5. presidi diretti ad  assicurare  l'affidabilita'  e  l'integrita'
delle informazioni contabili e gestionali; 
  6. valutazione delle misure di contenimento  dei  rischi  adottate,
evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 
  7. principali risultanze della concreta attivita' di controllo 
  posta  in  essere  in  seno  all'azienda,  ai  vari  livelli  della
struttura; 
  8. esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica; 
  9. presidi organizzativi e procedurali volti: ad accrescere la 
  conoscenza dei soggetti ammessi ai propri mercati e sistemi, ad 
  assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, a prevenire 
  episodi di infedelta' dei dipendenti e dei collaboratori, ad 
  individuare l'eventuale operativita' "anomala" dei soggetti ammessi 
  a partecipare ai mercati e sistemi gestiti al fine  di  minimizzare
il rischio di coinvolgimento in operazioni criminose. 
  La relazione descrive anche le misure di natura organizzativa e 
  operativa adottate per rispondere ai requisiti previsti nelle linee
guida dell' ESMA20 . 
  La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno 
  precedente  per  gli  aspetti  sui  quali  non  siano   intervenute
modifiche significative. 
  Il collegio sindacale o l'organo che svolge funzioni equivalenti 
  nelle societa' di gestione dei mercati e nei soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali invia alla Banca d'Italia, con cadenza 
  annuale, una relazione sull'esito dei  controlli  effettuati  nelle
aree sopra menzionate. 
  Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e 
  di scambio di depositi monetari in euro che siano banche o imprese 
  di investimento, l'informativa di cui al presente paragrafo integra 
  il contenuto della Relazione sulla struttura organizzativa, che gli 
  stessi sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia  in  ottemperanza
agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. 
  Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le
predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob. 
 
 -------- 
    
  20 Guidelines ESMA sui "Sistemi  e  controlli  in  un  ambiente  di
negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione,  imprese
di investimento e autorita' competenti", febbraio 2012.
    
 
46. Esternalizzazione delle attivita' strategiche 
 
  Le societa' di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali adempiono agli obblighi in tema di 
  esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la 
  gestione tipica aziendale previsti dal  regolamento  emanato  dalla
Consob ai sensi dell'art. 77-bis del TUF21 . 
 
 -------- 
    
  21 Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 13, commi da  1
    
 a 3: 
 "1. Le societa' di gestione che esternalizzano attivita' aventi 
 rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono 
 responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di 
 indirizzo  in  capo  al  vertice   aziendale   e   adottano   misure
organizzative che garantiscano: 
 a) l'integrazione delle  attivita'  esternalizzate  nel  complessivo
sistema dei controlli interni; 
 b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le 
 attivita' esternalizzate e la presenza di un  dettagliato  programma
per il monitoraggio periodico degli stessi; 
 c) adeguate procedure di controllo sulle attivita' esternalizzate, 
 prevedendo una funzione a cio' incaricata ed una idonea  informativa
da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo; 
 d) la continuita' operativa delle attivita' esternalizzate; a tal 
 fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei 
 soggetti che offrono i servizi, valutano la  qualita'  delle  misure
previste e predispongono soluzioni di continuita' coordinate. 
 2. Le societa' di gestione definiscono gli obiettivi che si 
 propongono di raggiungere attraverso l'esternalizzazione in rapporto 
 alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il 
 governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal 
 fine, le societa' di gestione hanno accesso, anche direttamente 
 presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti 
 che riguardano le attivita' esternalizzate e valutano la qualita' 
 dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa  e  patrimoniale  del
fornitore. 
 3. Gli accordi fra le societa' di gestione ed i soggetti che offrono
i servizi: 
 a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, 
 modalita' e frequenza dei servizi e obblighi di  riservatezza  delle
informazioni; 
 b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2; 
 c) prevedono  opportuni  presidi  volti  a  consentire  alla  Consob
l'esercizio dell'attivita' di vigilanza." 
 
Gli accordi fra le societa' di gestione dei mercati o fra i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali ed i soggetti che offrono i servizi
esternalizzati prevedono opportuni presidi volti  a  consentire  alla
Banca d'Italia l'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi  multilaterali,  in  occasione  dell'invio  della
relazione sulla struttura  organizzativa  di  cui  al  paragrafo  45,
informano la Banca d'Italia relativamente: 
   a) alle misure organizzative adottate in tema di esternalizzazione
di attivita' aventi rilevanza strategica; 
   b) agli accordi conclusi con i soggetti a cui sono state demandate
attivita' aventi rilevanza strategica. 
Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di  negoziazione  le
predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob. 
 
47.  Relazione  sui  risultati  delle   verifiche   della   struttura
informatica e sulla gestione dei rischi 
 
  Le societa' di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali, almeno una volta l'anno, sottopongono alla 
  Banca d'Italia il piano di audit relativo alle verifiche delle 
  strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per l'offerta dei 
  servizi di negoziazione, con particolare riferimento alle misure di 
  sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di 
  continuita' operativa previste. Il piano di audit descrive anche le 
  verifiche che si intendono effettuare per rispondere  ai  requisiti
previsti nelle linee guida dell' ESMA22 . Tali verifiche sono 
  effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne ai 
  soggetti  gestori,  purche'  diverse  ed  indipendenti  da   quelle
produttive. 
  Le societa' di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali comunicano tempestivamente alla Banca 
  d'Italia i risultati delle verifiche di cui al precedente comma, 
  unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione 
  delle disfunzioni  rinvenute,  specificando  i  relativi  tempi  di
attuazione. 
  Le societa' di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali definiscono politiche e misure idonee ad 
  assicurare la continuita' operativa e adottano un piano di 
  continuita' operativa finalizzato alla gestione di situazioni 
  critiche. In caso di necessita' e urgenza, le societa' di gestione 
  e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali adottano le misure 
  atte a consentire il funzionamento dei mercati e dei sistemi 
  multilaterali  gestiti  e  ne  informano  senza  indugio  la  Banca
d'Italia. 
  Le misure volte ad assicurare la continuita' operativa tengono 
  conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi 
  negoziati sui mercati e sistemi multilaterali gestiti. Tali misure 
  vengono altresi' aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero 
  l'attivita' svolta dalle societa' di gestione  dei  mercati  e  dei
sistemi multilaterali subiscano dei cambiamenti. 
  Le societa' di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei 
  sistemi multilaterali si attengono alle linee guida per la 
  realizzazione dei presidi  per  la  continuita'  operativa  emanate
dalla Banca d'Italia. 
  Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le
predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob. 
 
 -------- 
   22 Cfr. nota n.23. 
 
48. Incontri con le societa' di gestione dei mercati  e  dei  sistemi
multilaterali 
 
La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  incontri  con  gli   esponenti
aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e  dei
soggetti gestori  di  sistemi  multilaterali  per  l'acquisizione  di
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
Gli incontri possono essere anche richiesti dalle stesse societa'  di
gestione o soggetti gestori di sistemi multilaterali.  Queste  ultime
si attivano, in ogni caso, per  informare  tempestivamente  la  Banca
d'Italia su materie  rilevanti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza, quali ad  esempio  le  attivita'  di  pianificazione,  gli
accordi aventi ad  oggetto  alleanze  o  intese  di  cooperazione,  i
progetti di acquisizione di  partecipazioni,  malfunzionamenti  delle
strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per il mercato  o  il
sistema di scambi gestito. 
 
49. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione 
 
Avuta  presente  la  necessita'  di  verificare,  anche   in   chiave
prospettica, l'efficienza complessiva del mercato regolamentato o del
sistema multilaterale di scambio di  depositi  monetari  in  euro,  i
relativi soggetti gestori trasmettono alla Banca d'Italia i documenti
di   pianificazione   aziendale   sottoposti    al    consiglio    di
amministrazione  o  all'organo  che  svolge   funzioni   equivalenti,
riguardanti  anche  le  societa'  controllate,  nei   quali   vengono
delineati gli obiettivi  strategici  perseguiti,  indicando  tempi  e
modalita'  di  attuazione.  Per  i  soggetti   gestori   di   sistemi
multilaterali di negoziazione, la documentazione di cui  al  presente
paragrafo viene acquisita  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza
svolta sul soggetto gestore  (societa'  mercato,  banca,  impresa  di
investimento). 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali comunicano le proposte  di  accordi
aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere
riflessi  sull'organizzazione  e  sul   funzionamento   dei   mercati
regolamentati o dei sistemi multilaterali gestiti alla Banca d'Italia
almeno  20   giorni   prima   della   riunione   del   consiglio   di
amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti fissata
per l'approvazione.  I  suddetti  accordi  o  intese  vanno  altresi'
comunicati  alla  Banca  d'Italia   una   volta   che   siano   stati
definitivamente sottoscritti. 
 
50. Documentazione di bilancio 
 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
inviano alla Banca d'Italia  entro  30  giorni  dall'approvazione  da
parte dell'organo a cio' preposto, il  bilancio  d'esercizio  e,  ove
redatto,  il  bilancio   consolidato.   Il   bilancio   deve   essere
accompagnato dal verbale assembleare della delibera di  approvazione,
dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla  relazione
del collegio sindacale, dalla relazione della societa' di  revisione.
Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate
e un  prospetto  riepilogativo  dei  dati  essenziali  riguardanti  i
bilanci delle societa' collegate. 
Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali  di  negoziazione  la
documentazione  di  cui  al  presente   paragrafo   viene   acquisita
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul  soggetto  gestore
(societa' mercato, banca, impresa di investimento). 
 
51. Verbali delle delibere assembleari 
 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
provvedono ad inviare alla Banca d'Italia i documenti  attestanti  la
convocazione  dell'assemblea   contenenti   l'esplicita   indicazione
dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
inviano, entro 30  giorni  dalla  data  della  riunione,  alla  Banca
d'Italia copia dei verbali delle delibere con gli eventuali allegati. 
 
52. Comunicazioni dell'organo di controllo 
 
Il collegio sindacale o  l'organo  che  svolge  funzioni  equivalenti
nelle societa' di gestione dei mercati regolamentati e  nei  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di  scambio  di  depositi  in  euro
trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei  verbali  delle
riunioni  e  degli  accertamenti  concernenti   irregolarita'   nella
gestione,  violazioni  delle  norme  che  disciplinano   l'attivita',
nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 
Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali  di  negoziazione  la
documentazione  di  cui  al  presente   paragrafo   viene   acquisita
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul  soggetto  gestore
(societa' mercato, banca, impresa di investimento). 
 
53. Informativa sulla compagine azionaria 
 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica del  libro
dei soci. 
Salvo  quanto  previsto  al  precedente  capoverso,  le  societa'  di
gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori  dei  sistemi
multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano  annualmente
alla  Banca  d'Italia,  in   occasione   della   trasmissione   della
documentazione di bilancio, una versione  aggiornata  del  libro  dei
soci, con l'indicazione per ciascun socio: 
   • del numero di azioni con diritto di voto possedute; 
   • della percentuale delle azioni con diritto di voto  rispetto  al
totale delle azioni della stessa specie. 
Per le societa' di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di
titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob. 
 
54. Variazioni degli esponenti aziendali 
 
Le societa' di  gestione  dei  mercati  regolamentati  e  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
comunicano  alla  Banca  d'Italia  ogni   modifica   riguardante   la
composizione degli esponenti aziendali entro 20 giorni dalla data  di
accettazione della nomina o  della  variazione  della  carica,  della
sospensione o della cessazione. 
Inoltre, in occasione  della  trasmissione  della  documentazione  di
bilancio, i  soggetti  gestori  comunicano  alla  Banca  d'Italia  la
composizione aggiornata degli esponenti aziendali. 
Per le societa' di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di
titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob. 
Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali  di  negoziazione  la
documentazione  di  cui  al  presente   paragrafo   viene   acquisita
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul  soggetto  gestore
(societa' mercato, banca, impresa di investimento). 
 
55. Comunicazioni  concernenti  le  violazioni  del  regolamento  del
mercato  regolamentato  e  le  infrazioni  alle  regole  dei  sistemi
multilaterali 
 
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e) del DM 216/2009, le societa'
di gestione dei mercati regolamentati comunicano  tempestivamente  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia  e  alla
Consob le violazioni del  regolamento  del  mercato  da  parte  degli
operatori segnalando le iniziative assunte. 
Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del DM 216/2009, i  soggetti  gestori
dei sistemi multilaterali di negoziazione  comunicano  senza  indugio
alla Banca d'Italia e alla Consob le  infrazioni  significative  alle
regole dei sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione  anormali,
segnalando al contempo le iniziative assunte. 
Ai sensi  dell'art.  79  del  TUF  i  soggetti  gestori  dei  sistemi
multilaterali di scambio di depositi in euro comunicano senza indugio
alla Banca d'Italia  le  infrazioni  significative  alle  regole  dei
sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione anormali,  segnalando
al contempo le iniziative assunte. 
 
        TITOLO II - STRUMENTI DI VIGILANZA ISPETTIVA, POTERI 
                     SOSTITUTIVI E SANZIONATORI 
 
 
56. Ispezioni 
 
Per i mercati regolamentati all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato,  si
applica  l'art.  76,  commi  2  e  2-bis,  del  TUF;  per  i  sistemi
multilaterali di scambio di depositi  monetari  in  euro  si  applica
l'art. 79 del TUF. 
Per i soggetti  gestori  di  sistemi  multilaterali  di  negoziazione
l'attivita' ispettiva viene svolta  nell'ambito  di  quella  connessa
alla natura giuridica del soggetto (societa' mercato, banca,  impresa
di investimento). 
 
57. Provvedimenti della  Banca  d'Italia  in  caso  di  necessita'  e
urgenza e provvedimenti straordinari a tutela  del  mercato  e  crisi
delle societa' di gestione 
 
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DM 216/09, in caso di  necessita'
e urgenza la Banca d'Italia, per  il  perseguimento  delle  finalita'
dell'efficienza complessiva del mercato e  dell'ordinato  svolgimento
delle  negoziazioni,  adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
sostituendosi alle societa' di gestione dei mercati regolamentati. 
In  caso  di  gravi  irregolarita'   nella   gestione   dei   mercati
regolamentati   all'ingrosso    di    titoli    di    Stato    ovvero
nell'amministrazione delle relative societa' di  gestione,  la  Banca
d'Italia si avvale dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF. 
 
58. Profili sanzionatori 
 
Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.