Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° novembre  2022,  ai  buoni  emessi  con  il  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.
461. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini  percentuali,  all'importo  minimo
del prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della  prima
tranche del prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. 
  Ai sensi del decreto  ministeriale  28  dicembre  2007,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8   gennaio   2008,   recante
disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e
ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente
indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei
titoli di Stato, sui titoli emessi con il  presente  decreto  possono
essere  effettuate  operazioni  di  «coupon  stripping»;  l'ammontare
complessivo massimo che puo' essere oggetto di  tali  operazioni  non
puo' superare il 75%  del  capitale  nominale  circolante  dei  buoni
stessi.