Art. 2 
 
  1. All'art. 3 del  decreto  ministeriale  del  7  maggio  2010,  e'
apportata la seguente modifica: 
  a) il comma 9 e' cosi' sostituito: 
  «9. I progetti finanziati devono  essere  completati  entro  il  31
dicembre  2015,  per  una   quota   pari   almeno   al   valore   del
cofinanziamento statale assegnato ad ogni singola regione o provincia
autonoma, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, lettera a),  incrementato
della quota di pari importo a carico dell'amministrazione regionale o
provinciale.».