Art. 2 
 
  Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a  totale  carico  del
Servizio   sanitario   nazionale   per   l'indicazione   terapeutica:
«trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia
medica sia appropriata»,  nel  rispetto  delle  condizioni  per  esso
indicate nell'allegato 1  che  fa  parte  integrante  della  presente
determinazione,  e  con  il  seguente  limite  temporale:   fino   ad
approvazione  della  domanda  di  autorizzazione  all'immissione   in
commercio.