Art. 11. Il rettore 1. Al Rettore sono attribuite: a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; b) la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) la funzione di proposta al Consiglio di amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo. 2. Il rettore inoltre: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere; b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole strutture; c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo; d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo; e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente; f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di amministrazione; g) nomina i componenti del Nucleo di valutazione, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i) trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la relazione annuale sull'attivita' del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15, comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicita' e inviandola ai dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica; j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalita' previste dalla legge e dal presente Statuto; e' competente, sentito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; e' inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la violazione del Codice etico; k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo; l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il piano edilizio di Ateneo; m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano di competenza del direttore generale; n) adotta, in situazioni di necessita' e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva; o) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico; p) propone al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale, nonche' la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilita' grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa; q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la riunione periodica annuale sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni; r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi dallo Statuto. 3. Il rettore, anche su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, puo' istituire commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo. 4. Il rettore e' coadiuvato nelle sue funzioni da un pro-rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il decano assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. 5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. Il pro-rettore e' nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e quella di pro-rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di valutazione. 6. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da: a) un documento programmatico; b) l'indicazione del pro-rettore; c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura. Le modalita' di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato accademico. 7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito da: a) i professori di ruolo e i ricercatori; b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera a); c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei consigli di dipartimento, nelle giunte delle scuole, nei consigli di corso di studio, nei consigli di scuole di specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attivita' sportive di Ateneo. 8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto. 9. Il mandato del rettore dura sei anni e non e' rinnovabile. 10. Il rettore puo' ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi. 11. Il rettore, sentito il Senato accademico, puo' concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai direttori di dipartimento, ai presidenti delle scuole.