(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                             Il rettore 
 
    1. Al Rettore sono attribuite: 
      a) la  rappresentanza  legale  dell'Ateneo  e  le  funzioni  di
indirizzo,  di  iniziativa  e  di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche; 
    b)  la  responsabilita'   del   perseguimento   delle   finalita'
dell'Universita' secondo criteri  di  qualita'  e  nel  rispetto  dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; 
    c) la funzione di proposta al Consiglio  di  amministrazione  del
documento di programmazione triennale di Ateneo, anche  tenuto  conto
delle proposte e dei pareri del Senato accademico; 
    d) la funzione di proposta del bilancio di previsione  annuale  e
triennale e del conto consuntivo. 
    2. Il rettore inoltre: 
    a) convoca e presiede il Senato  accademico  e  il  Consiglio  di
amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone
le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere; 
    b) emana lo Statuto, i regolamenti  di  Ateneo  e  i  regolamenti
approvati dalle singole strutture; 
    c)  vigila  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Ateneo; 
    d)   assicura   l'osservanza   delle    norme    dell'ordinamento
universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo; 
    e) sottopone al Ministro competente le relazioni  previste  dalla
normativa vigente; 
    f) designa uno  dei  tre  componenti  esterni  del  Consiglio  di
amministrazione; 
    g) nomina i componenti  del  Nucleo  di  valutazione,  su  parere
favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 
    h)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina   del
Presidente del Collegio dei revisori dei conti; 
    i)  trasmette  al  Consiglio  di  amministrazione  e  al   Senato
accademico  la  relazione  annuale  sull'attivita'  del   Nucleo   di
valutazione di  cui  all'art.  15,  comma  8  del  presente  Statuto,
curandone la pubblicita' e inviandola ai dipartimenti, alle Scuole  e
alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica; 
    j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le
modalita' previste dalla legge e dal presente Statuto; e' competente,
sentito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione  della
censura; e' inoltre competente ad avviare i procedimenti in  caso  di
violazione  del  Codice  etico,  proponendo  la  sanzione  al  Senato
accademico, qualora la materia  non  ricada  fra  le  competenze  del
Collegio di disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la
violazione del Codice etico; 
    k)  indice  per  quanto  di  sua  competenza  le  elezioni  delle
rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo; 
    l) propone al Consiglio di  amministrazione,  sentito  il  Senato
accademico, il piano edilizio di Ateneo; 
    m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano  attribuiti
alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano  di
competenza del direttore generale; 
    n) adotta, in situazioni di necessita' e  indifferibile  urgenza,
provvedimenti  di  competenza  degli  organi   da   lui   presieduti,
sottoponendoli per  la  ratifica  all'organo  relativo  nella  seduta
immediatamente successiva; 
    o)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  il  conferimento
dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico; 
    p) propone al Consiglio di  amministrazione,  sentiti  il  Senato
accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di
lavoro del direttore generale, nonche' la  revoca  dell'incarico  per
reiterata inosservanza delle direttive degli organi di Ateneo ovvero,
in caso di responsabilita' grave,  per  i  risultati  negativi  della
gestione amministrativa; 
    q) convoca e presiede, eventualmente per il  tramite  di  un  suo
delegato,  la  riunione  periodica  annuale  sulla  sicurezza  e   la
prevenzione degli infortuni; 
    r) esercita tutte le funzioni  non  espressamente  attribuite  ad
altri organi dallo Statuto. 
    3. Il rettore, anche su proposta  del  Senato  accademico  e  del
Consiglio di amministrazione, puo' istituire commissioni ad hoc,  con
compiti istruttori  e  propositivi,  con  particolare  riguardo  alla
didattica,  al  diritto  allo  studio,  alla   ricerca,   all'assetto
organizzativo. 
    4. Il rettore e' coadiuvato nelle sue funzioni da un  pro-rettore
scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il  pro-rettore  supplisce
il rettore in caso di assenza o di temporaneo  impedimento  e  decade
alla  conclusione  del  mandato  rettorale.  In  caso  di  anticipata
conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni  e
il decano assume le funzioni del rettore  fino  all'insediamento  del
nuovo rettore. 
    5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
delle universita' italiane. Il rettore e' nominato  con  decreto  del
Ministro. Il pro-rettore e' nominato  con  decreto  del  rettore.  La
carica di rettore e quella di pro-rettore sono incompatibili  con  le
cariche elettive previste dal  presente  Statuto.  Essi  non  possono
essere membri del Nucleo di valutazione. 
    6. L'elezione del rettore avviene a seguito di  presentazione  di
candidature corredate da: 
    a) un documento programmatico; 
    b) l'indicazione del pro-rettore; 
    c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura. 
    Le modalita' di presentazione delle candidature e di  svolgimento
delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento  approvato  dal
Senato accademico. 
    7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore  e'  costituito
da: 
    a) i professori di ruolo e i ricercatori; 
    b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo
eletti, in misura pari al 10% del totale del personale  di  cui  alla
lettera a); 
    c) gli studenti eletti  nel  Consiglio  di  amministrazione,  nel
Senato accademico, nei consigli di dipartimento, nelle  giunte  delle
scuole, nei consigli di corso di studio, nei consigli  di  scuole  di
specializzazione, nella  Commissione  paritetica  di  Ateneo  per  la
didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per  le  attivita'
sportive di Ateneo. 
    8. Per quanto riguarda le maggioranze  richieste  per  l'elezione
del rettore si rinvia a quanto  previsto  all'art.  40  del  presente
Statuto. 
    9. Il mandato del rettore dura sei anni e non e' rinnovabile. 
    10. Il rettore  puo'  ottenere  una  limitazione  degli  obblighi
didattici o l'esonero dagli stessi. 
    11. Il rettore, sentito il Senato accademico, puo'  concedere,  a
richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi
didattici al pro-rettore, ai direttori di dipartimento, ai presidenti
delle scuole.