(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                        Il Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico contribuisce a determinare gli  indirizzi
culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e
pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e  di  servizi
agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con
i dipartimenti e con le scuole. 
    2. In particolare il Senato accademico: 
    a) formula proposte  e  pareri  obbligatori  con  riferimento  al
documento di programmazione  triennale  di  Ateneo,  al  bilancio  di
previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Universita',
al piano edilizio di Ateneo; 
    b) formula proposte di istituzione, modifica  o  soppressione  di
corsi, dipartimenti, scuole e sedi; 
    c) esprime parere: 
    sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di  corsi,
dipartimenti, scuole e sedi; 
    sulla proposta di istituzione di scuole di specializzazione; 
    sulla proposta di  istituzione  di  corsi  di  perfezionamento  e
master; 
    sulla proposta di costituzione dei centri interdipartimentali  di
ricerca; 
    sulla costituzione dei centri di servizio; 
    sull'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo; 
    sul manifesto degli studi; 
    sulle richieste di fruizione  della  limitazione  degli  obblighi
didattici; 
    sulle proposte formulate dal rettore per  il  conferimento  e  la
revoca dell'incarico di direttore generale; 
    sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione; 
    sulle eventuali federazioni e  fusioni  in  base  alla  normativa
vigente; 
    sui temi che il rettore sottopone al suo esame; 
      d) designa: 
    due   dei   quattro   componenti   interni   del   Consiglio   di
amministrazione; 
    i componenti del Collegio di disciplina; 
      e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti: 
    lo Statuto e le sue modifiche; 
    il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di
amministrazione; 
    il Regolamento didattico di Ateneo. 
      f) approva a maggioranza semplice: 
    i regolamenti, compresi quelli di competenza dei  dipartimenti  e
delle scuole in materia di didattica  e  di  ricerca,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione; 
    il Codice  etico,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
amministrazione; 
    i regolamenti dei centri, comitati,  commissioni,  previo  parere
del Consiglio di amministrazione; 
    i regolamenti elettorali; 
    il  conferimento  delle  lauree  ad  honorem  su   proposta   dei
dipartimenti; 
    g) nei casi e con le modalita' indicate dal Regolamento  generale
di Ateneo propone al corpo elettorale  una  mozione  di  sfiducia  al
rettore con maggioranza di almeno due terzi  dei  suoi  componenti  e
comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio  del  suo
mandato; 
    h) approva, per gli aspetti di sua competenza: 
    le convenzioni di interesse  generale  dell'Ateneo,  comprese  le
convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto; 
    l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari; 
    i)  propone  i  criteri  generali  in  materia  di  contribuzione
studentesca; 
    j) definisce le  regole  generali  per  la  programmazione  delle
attivita' autogestite degli studenti; 
    k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e  le  modalita'  di
valutazione dell'attivita' dei docenti di ruolo e degli assegnisti di
ricerca; 
    l) dirime, per quanto di competenza, eventuali  controversie  tra
le strutture dell'Ateneo; 
    m) esercita tutte le altre competenze  a  esso  attribuite  dalle
norme vigenti e dal presente statuto. 
    3. Compongono il Senato accademico: 
    a) il rettore; 
    b) quattordici docenti  di  cui  almeno  un  terzo  direttori  di
dipartimento, eletti dai professori  di  I  e  di  II  fascia  e  dai
ricercatori   dell'Ateneo,   nel   rispetto   delle   diverse    aree
scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunita'  tra
uomini e donne. 
    A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto: 
    il   primo   per    eleggere    il    rappresentante    dell'area
scientifico-disciplinare costituita dal proprio dipartimento; 
    il secondo per completare la componente dei docenti. 
    c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
    d) tre rappresentanti degli  studenti  eletti  fra  gli  studenti
iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato che,  alla
data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da piu' di  un
anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio  essi  decadono
dal mandato. 
    4. I componenti del Senato accademico durano  in  carica  quattro
anni, a eccezione dei rappresentanti degli  studenti  che  durano  in
carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 
    5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto  di
voto, il direttore generale, che esercita le funzioni di  segretario.
La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. 
    6. Alle sedute del Senato accademico  partecipa  il  pro-rettore,
senza diritto di voto. La sua presenza non concorre  alla  formazione
del numero legale. 
    7. Il Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni  anno  accademico,
nonche', in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o  su
istanza  motivata  di  almeno  un  terzo  dei  suoi  componenti   con
indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. 
    8. Il Senato  accademico  puo'  istituire  gruppi  di  lavoro  su
specifici temi. 
    9. Il Senato accademico, a maggioranza dei componenti, adotta  un
proprio regolamento  interno  in  cui  sono  contenute  le  norme  di
funzionamento.