(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                 Il Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  l'Organo  di  controllo
sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria  e  patrimoniale
dell'Ateneo. 
    2. Compongono il Collegio dei revisori dei conti: 
    a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato
dal Consiglio di amministrazione  su  proposta  del  rettore,  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
    b)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati   dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) un componente effettivo e uno supplente scelti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra i dirigenti e i
funzionari del Ministero stesso. 
    Almeno due componenti devono  essere  iscritti  al  Registro  dei
revisori contabili. 
    3. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti: 
    a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle  scritture
contabili; 
    b)  compie  tutte  le  verifiche  riguardanti  l'andamento  della
gestione  finanziaria,  contabile  e  patrimoniale,  sottoponendo  al
Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi; 
    c) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili; 
    d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e  dei
titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; 
    e) esercita tutte le attribuzioni che gli  sono  demandate  dalle
norme vigenti. 
    4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati
dal rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed  e'  rinnovabile
una sola volta. 
    5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori  dei  conti
non puo' essere attribuito a dipendenti dell'universita'. 
    6. I membri del collegio possono partecipare,  senza  diritto  di
voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. 
    7. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti e'  stabilita
un'indennita', il cui  ammontare  e'  determinato  dal  Consiglio  di
amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.