(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                      Il Nucleo di valutazione 
 
    1. Il Nucleo di valutazione e' l'organo cui compete  la  verifica
della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica,  la  verifica
dell'attivita' di ricerca e dei servizi  offerti  dall'Ateneo,  anche
allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione. 
    2. Il Nucleo di valutazione in particolare: 
    a)  contribuisce,  in  raccordo  con   l'attivita'   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
con i singoli dipartimenti, alla formulazione  e  all'implementazione
di  un  sistema  di  valutazione  dell'efficienza  e  dei   risultati
conseguiti dalle singole  Strutture  nell'ambito  della  didattica  e
della ricerca; 
    b)  contribuisce,  in  raccordo  con   l'attivita'   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
con i singoli dipartimenti, alla formulazione  e  all'implementazione
di un sistema di valutazione  dei  risultati  conseguiti  nell'ambito
della didattica e della ricerca dai singoli  docenti  e  dai  singoli
assegnisti di ricerca; 
    c) opera per il  potenziamento  del  sistema  di  autovalutazione
della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo  e  delle
strutture; 
    d) svolge le funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati
dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; 
    e)  verifica  la  congruita'   del   curriculum   scientifico   o
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    f) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti, anche
secondo gli obiettivi formulati in  via  generale  dal  Consiglio  di
amministrazione e dai dipartimenti stessi; 
    g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione  ex
post delle politiche  di  reclutamento  dell'Ateneo,  sulla  base  di
criteri definiti ex ante dall'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca; 
    h) esprime il proprio parere in merito alla revoca  dell'incarico
di direttore generale, proposta dal rettore  a  norma  dell'art.  11,
comma 2, lettera p) del presente Statuto. 
    3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le  funzioni  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo  n.  150  del  27  ottobre  2009,
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale per  la
valutazione del sistema universitario e della ricerca. 
    4. Il Nucleo  di  valutazione  svolge  tutte  le  altre  funzioni
assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai  regolamenti  di
Ateneo. 
    5. Il Nucleo di valutazione e' nominato dal  rettore,  su  parere
favorevole del Senato accademico e del Consiglio di  amministrazione.
L'incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile una volta. 
    6. Compongono il Nucleo di valutazione: 
    a)  un  professore  di  ruolo   dell'Ateneo   con   funzioni   di
coordinatore; 
    b) tre membri esterni di  elevata  qualificazione  professionale,
con specifiche competenze nel campo della valutazione; 
    c) un rappresentante degli studenti eletto  con  durata  biennale
del mandato, rinnovabile una sola volta. 
    7. L'Universita' assicura al Nucleo  di  valutazione  l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la  diffusione  degli  atti  nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
    8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla
propria attivita' al  rettore,  che  la  trasmette  al  Consiglio  di
amministrazione e al Senato accademico  e  ne  cura  la  pubblicita',
inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica
di ateneo per la didattica. 
    9. Il  Nucleo  di  valutazione  puo'  far  pervenire  al  rettore
osservazioni e suggerimenti sulle strutture e procedure organizzative
e sulle norme regolamentari  e  statutarie  ed  esprimere  pareri  in
merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca. 
    10.  Per  i  membri  del  Nucleo  di  valutazione  e'   stabilita
un'indennita', il cui  ammontare  e'  determinato  dal  Consiglio  di
amministrazione.