Art. 15. Il Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione e' l'organo cui compete la verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attivita' di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione. 2. Il Nucleo di valutazione in particolare: a) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca; b) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca; c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo e delle strutture; d) svolge le funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; e) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di amministrazione e dai dipartimenti stessi; g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti ex ante dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di direttore generale, proposta dal rettore a norma dell'art. 11, comma 2, lettera p) del presente Statuto. 3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. 4. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 5. Il Nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile una volta. 6. Compongono il Nucleo di valutazione: a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore; b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione; c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta. 7. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attivita' al rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico e ne cura la pubblicita', inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di ateneo per la didattica. 9. Il Nucleo di valutazione puo' far pervenire al rettore osservazioni e suggerimenti sulle strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca. 10. Per i membri del Nucleo di valutazione e' stabilita un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di amministrazione.