(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e' l'organo cui  competono,  sulla  base
degli  indirizzi  forniti  dal  Consiglio  di   amministrazione,   la
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo  e  le
funzioni, in quanto compatibili,  di  cui  all'art.  16  del  decreto
legislativo n. 165/2001. Le attribuzioni del direttore  generale  non
si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex  art.
15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Il direttore generale in particolare: 
    a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei  programmi  e
degli obiettivi definiti  dagli  organi  di  Ateneo,  affidandone  la
gestione   ai   dirigenti   e   ai   funzionari   con   incarico   di
responsabilita'; 
    b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad
assegnare e/o a trasferire il personale  tecnico-amministrativo  alle
strutture,  tenuto  conto  delle  concrete  esigenze   organizzative,
sentiti i direttori delle strutture interessate; 
    c)  verifica  e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti   e   dei
funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di
inerzia degli stessi; 
    d)  stipula  i  contratti  dell'Universita'  e   sottoscrive   le
convenzioni che non siano di competenza del rettore; 
    e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza; 
    f) partecipa alle attivita' degli organi  di  Ateneo  secondo  le
norme del presente Statuto; 
    g) esercita tutte le altre funzioni  attribuitegli  dalla  legge,
dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    3. Il direttore generale presenta  annualmente  al  Consiglio  di
amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione  una
relazione sull'attivita' svolta. 
    4. L'incarico di direttore generale e' attribuito  dal  Consiglio
di amministrazione,  su  proposta  del  rettore,  sentito  il  Senato
accademico, a persona dotata di elevata qualificazione  professionale
e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali  svolte
nell'ambito della direzione  di  strutture  organizzative  complesse.
L'incarico ha la durata di tre anni, e' rinnovabile  ed  e'  regolato
con un contratto a tempo determinato. 
    5. La  determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al
direttore generale e' fissato in conformita' a  criteri  e  parametri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
    6. In caso di conferimento dell'incarico a  dipendente  pubblico,
questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la  durata
del contratto. 
    7.  Il  direttore  generale  puo'  proporre  la  nomina   di   un
vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i  dirigenti  in
servizio presso l'Universita'. Il vice-direttore generale vicario  e'
nominato con decreto del rettore  e  decade  contemporaneamente  alla
scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale. 
    8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue  funzioni
sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente  piu'
anziano nel ruolo.