Art. 16. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' l'organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001. Le attribuzioni del direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Il direttore generale in particolare: a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilita'; b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i direttori delle strutture interessate; c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del rettore; e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza; f) partecipa alle attivita' degli organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto; g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta. 4. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e' regolato con un contratto a tempo determinato. 5. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale e' fissato in conformita' a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 7. Il direttore generale puo' proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il vice-direttore generale vicario e' nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale. 8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente piu' anziano nel ruolo.