Art. 17. Funzioni dirigenziali 1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici secondo le direttive del direttore generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita' e secondo i limiti a essi assegnati dal direttore generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al direttore generale. 2. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessita' e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.