(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                        Funzioni dirigenziali 
 
    1. I dirigenti e i titolari di incarico di  livello  dirigenziale
attuano,  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,   i   programmi
deliberati dagli organi accademici secondo le direttive del direttore
generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del  personale  a  essi
attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita'  e
secondo i limiti  a  essi  assegnati  dal  direttore  generale.  Essi
rispondono  dei  risultati  conseguiti  in  termini   di   efficienza
nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione
agli  obiettivi  prefissati  e  ne  riferiscono   periodicamente   al
direttore generale. 
    2. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere
soggetti  ad  avocazione  da  parte  del   direttore   generale   per
particolari motivi di necessita' e urgenza, specificatamente indicati
nel provvedimento di avocazione.