Art. 2. Attivita' didattiche e di ricerca 1. L'Universita' organizza le proprie strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca. 2. L'Universita' si dota degli strumenti idonei a garantire la qualita' delle attivita' didattiche, formative e di ricerca. 3. L'Universita' adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attivita' e dei risultati conseguiti. 4. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.