(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                  Attivita' didattiche e di ricerca 
 
    1. L'Universita' organizza  le  proprie  strutture  nel  rispetto
della liberta' di insegnamento e di ricerca. 
    2. L'Universita' si dota degli strumenti idonei  a  garantire  la
qualita' delle attivita' didattiche, formative e di ricerca. 
    3. L'Universita' adotta ogni  strumento  utile  alla  valutazione
delle proprie attivita' e dei risultati conseguiti. 
    4. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto
alla letteratura scientifica e promuove la  libera  circolazione  dei
risultati della ricerca.