Art. 21. Commissione paritetica di Ateneo per la didattica 1. E' istituita la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica. 2. La Commissione paritetica: a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che e' trasmessa al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi; b) formula proposte agli organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilita' degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale; c) formula proposte per lo svolgimento di attivita' nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero; d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attivita' didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti; e) formula proposte a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio; f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attivita' cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni; g) propone agli organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attivita' culturali e ricreative; h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attivita' didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio. 3. La commissione, nominata dal rettore, e' composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi consigli di dipartimento. La commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vice-presidente. La commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato accademico.