Art. 23. Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche 1. E' istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', in formato sia cartaceo sia elettronico. 2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche e' organismo del sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato. 3. Con Regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalita' costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonche' la composizione della Commissione d'Ateneo per le biblioteche. 4. Con apposito regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la piu' ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.