(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
  Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche 
 
    1. E' istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo, che  assicura
il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della
conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e  diffusione
del patrimonio librario e documentale  dell'Universita',  in  formato
sia cartaceo sia elettronico. 
    2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche  e'  organismo  del
sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa e' presieduta dal Rettore  o  da
un suo delegato. 
    3. Con Regolamento generale d'Ateneo vengono definiti  tipologia,
modalita'  costitutive  e  organizzative  del  sistema  bibliotecario
d'Ateneo, nonche' la composizione della Commissione d'Ateneo  per  le
biblioteche. 
    4. Con apposito regolamento si prevedono le norme e le  procedure
finalizzate  a  dare  piena  attuazione   all'accesso   aperto   alla
letteratura scientifica e per assicurare  la  piu'  ampia  diffusione
possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della
proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e  soggetti
pubblici e privati.