Art. 24. Il dipartimento 1. Il dipartimento e' la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attivita' formative dell'Ateneo. 2. Il dipartimento e' costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque. 3. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresi' autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita' e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010. 4. Il dipartimento promuove le attivita' di ricerca del personale afferente. 5. Il dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica. 6. Il dipartimento sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica. 7. Il dipartimento organizza e gestisce le attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento; tali attivita' potranno essere coordinate all'interno delle scuole ove istituite. 8. Le modalita' di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di piu' dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unita', il Consiglio di amministrazione, su richiesta del dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, puo' concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo. 10. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, secondo le norme definite dal Regolamento di dipartimento, per valorizzare significative specificita' scientifiche. 11. Il Regolamento di dipartimento puo' prevedere l'affiliazione per finalita' di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non da' diritto alla partecipazione agli organi del dipartimento. 12. Ogni dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate. 13. Sono organi del dipartimento: a) il Consiglio di dipartimento; b) la giunta; c) il direttore; d) la Commissione paritetica docenti-studenti.