(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                           Il dipartimento 
 
    1.   Il   dipartimento   e'   la   struttura   fondamentale   per
l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca,  della  didattica  e
delle altre attivita' formative dell'Ateneo. 
    2. Il dipartimento  e'  costituito  da  docenti,  in  numero  non
inferiore a trentacinque. 
    3.  Il  dipartimento   ha   autonomia   scientifica,   didattica,
regolamentare    e    organizzativa.    Ha     altresi'     autonomia
amministrativo-gestionale  nei  limiti  fissati  dal  Regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione e la contabilita'  e  nel  rispetto  dei
principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30  dicembre
2010. 
    4. Il dipartimento promuove le attivita' di ricerca del personale
afferente. 
    5.  Il  dipartimento  favorisce  l'internazionalizzazione   della
ricerca e della didattica. 
    6. Il dipartimento sottopone al Consiglio di  amministrazione  le
richieste di  posti  di  docenti  di  ruolo  e  ricercatori  a  tempo
determinato, nell'ambito del  piano  complessivo  di  sviluppo  della
ricerca e della didattica. 
    7. Il dipartimento organizza e gestisce le  attivita'  didattiche
dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei  dottorati  di  ricerca,
delle  scuole  di  specializzazione,  dei  master  e  dei  corsi   di
perfezionamento;   tali   attivita'   potranno   essere    coordinate
all'interno delle scuole ove istituite. 
    8.  Le  modalita'  di  costituzione  e   disattivazione   di   un
dipartimento e di accorpamento di piu'  dipartimenti  sono  stabilite
dal Regolamento generale di Ateneo. 
    9. Nel caso in cui il numero degli afferenti  a  un  dipartimento
scenda al  di  sotto  delle  trentacinque  unita',  il  Consiglio  di
amministrazione, su richiesta del  dipartimento  interessato  e  dopo
aver acquisito il parere del Senato  accademico,  puo'  concedere  il
termine massimo di un anno per  ripristinare  il  numero  minimo.  Il
mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  richiesto  comporta  lo
scioglimento del dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento
generale di Ateneo. 
    10. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, secondo le norme
definite   dal   Regolamento   di   dipartimento,   per   valorizzare
significative specificita' scientifiche. 
    11. Il Regolamento di dipartimento puo' prevedere  l'affiliazione
per  finalita'  di  ricerca  di  studiosi   non   strutturati.   Tale
affiliazione non da' diritto  alla  partecipazione  agli  organi  del
dipartimento. 
    12. Ogni dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie
e di personale a esso destinate. 
    13. Sono organi del dipartimento: 
    a) il Consiglio di dipartimento; 
    b) la giunta; 
    c) il direttore; 
    d) la Commissione paritetica docenti-studenti.