(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                      Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio e' l'organo al quale compete la definizione delle
linee strategiche del  dipartimento  in  riferimento  alle  attivita'
scientifiche didattiche e formative, nonche' alle  attivita'  rivolte
all'esterno a esse correlate e accessorie. 
    2. Al  consiglio  sono  affidate  le  decisioni  in  merito  alle
attivita' di sviluppo e  di  programmazione  del  dipartimento  e  la
scelta dei relativi criteri di attuazione. 
    3. In particolare il consiglio: 
    a) propone al Consiglio di  amministrazione,  previo  parere  del
Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione  di
corsi di studi; 
    b) formula i piani di sviluppo del dipartimento, nel quadro delle
risorse disponibili; 
    c)  detta  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei  fondi
assegnati al dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e
consuntiva,  sull'utilizzo  delle  risorse  disponibili,  secondo  le
modalita' definite dal  Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita'; 
    d) detta i criteri per l'impiego  delle  risorse  e  degli  spazi
assegnati al dipartimento; 
    e)  approva,  in  conformita'  ai  regolamenti  di   Ateneo,   il
Regolamento di dipartimento; 
    f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato; 
    g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche  dalla
scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio; 
    h) definisce, anche  su  proposta  della  scuola  ove  istituita,
l'affidamento dei compiti didattici ai  docenti  che  afferiscono  al
dipartimento, sentiti gli interessati, nel  rispetto  delle  esigenze
didattiche dei corsi di studio attivati nei dipartimenti  dell'Ateneo
e  dell'equa  ripartizione  tra  i  docenti  del   carico   didattico
complessivo; 
    i) provvede, per quanto di competenza, su proposta  della  scuola
ove  istituita,  all'attivazione  delle  supplenze  e  dei  contratti
necessari per garantire la didattica nei corsi di studio; 
    j) approva le relazioni triennali  sull'attivita'  scientifica  e
didattica dei docenti; 
    k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o
piu' dipartimenti, l'attivazione di una scuola; 
    l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di  ricerca
scientifica; 
    m) delibera in merito alle domande di afferenza al dipartimento; 
    n) sottopone al Consiglio di  amministrazione  nell'ambito  delle
risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura
di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonche' l'attivazione
di procedure di selezione per l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
determinato; 
    o) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  chiamata  dei
professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; 
    p) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  l'attivazione  di
dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati;  organizza
l'attivita' didattica relativa ai dottorati di ricerca; 
    q) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  l'istituzione  di
scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master; 
    r) propone al Consiglio di amministrazione  la  costituzione  dei
centri interdipartimentali di ricerca; 
    s)  approva  i  contratti  e  le  convenzioni  di  ricerca  e  di
consulenza; 
    t) approva  l'attivazione  e  la  disattivazione  dei  centri  di
ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attivita'; 
    u) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento; 
    v) avanza  proposte  ed  esprime  pareri  sulle  modifiche  dello
statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo; 
    w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali
di  sua  competenza,  curando  l'equa   distribuzione   dei   carichi
organizzativi e gestionali; 
    x) designa i propri rappresentanti nella  Commissione  paritetica
di Ateneo per la didattica; 
    y) esercita ogni altra attribuzione  che  a  esso  sia  assegnata
dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti di  Ateneo  e  dal
regolamento interno. 
    4.  La   scuola,   ove   istituita,   propone   al   dipartimento
l'approvazione del piano dell'offerta  formativa,  l'affidamento  dei
compiti didattici ai docenti, l'attivazione  delle  supplenze  e  dei
contratti necessari per  garantire  il  funzionamento  dei  corsi  di
studio. 
    5. Il Consiglio di dipartimento e' composto da: 
    a) il direttore, che lo convoca e lo presiede; 
    b)  i  professori,  i  ricercatori  e  i  ricercatori   a   tempo
determinato afferenti al dipartimento; 
    c) quattro rappresentanti degli studenti  iscritti  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale,  corsi  di  specializzazione;  qualora  il
dipartimento attivi dottorati di  ricerca,  un  rappresentante  degli
studenti deve essere un dottorando; 
    d)  una  rappresentanza   degli   assegnisti   di   ricerca   del
dipartimento cosi' composta: 
    un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non
sia superiore a cinque; 
    due rappresentanti, nel caso in cui il  numero  degli  assegnisti
sia compreso tra sei e quindici; 
    tre rappresentanti, nel caso in cui il  numero  degli  assegnisti
sia superiore a quindici; 
      e) quattro rappresentanti  di  tutto  il  personale  tecnico  e
amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
in servizio nel dipartimento; 
    Su invito del direttore, partecipano  alle  sedute  con  funzioni
consultive     i     responsabili     delle      varie      attivita'
tecnico-gestionali-amministrative del dipartimento. 
    6. In tutte le questioni riguardanti le  funzioni  e  l'attivita'
del personale docente, il consiglio di  dipartimento  delibera  nella
composizione limitata  ai  soli  docenti,  appartenenti  alla  fascia
corrispondente  e  a  quella  superiore.  Le   altre   modalita'   di
funzionamento del consiglio di  dipartimento  sono  disciplinate  dal
Regolamento di dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e  dal
Regolamento generale di Ateneo. 
    7. Il Consiglio di dipartimento e' convocato  dal  direttore.  E'
convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due
terzi  dei  suoi  componenti,  con  indicazione  degli  argomenti  da
inserire all'ordine del giorno. 
    8. I verbali del  Consiglio  di  dipartimento  portano  la  firma
congiunta del direttore e del professore di I fascia piu' giovane  in
ruolo presente alla seduta, che  svolge  le  funzioni  di  segretario
verbalizzante.