Art. 25. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio e' l'organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del dipartimento in riferimento alle attivita' scientifiche didattiche e formative, nonche' alle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie. 2. Al consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attivita' di sviluppo e di programmazione del dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. 3. In particolare il consiglio: a) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di studi; b) formula i piani di sviluppo del dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili; c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalita' definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento; e) approva, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il Regolamento di dipartimento; f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato; g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio; h) definisce, anche su proposta della scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo; i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei corsi di studio; j) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti; k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o piu' dipartimenti, l'attivazione di una scuola; l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; m) delibera in merito alle domande di afferenza al dipartimento; n) sottopone al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonche' l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato; o) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; p) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attivita' didattica relativa ai dottorati di ricerca; q) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master; r) propone al Consiglio di amministrazione la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca; s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza; t) approva l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attivita'; u) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento; v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo; w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali; x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica; y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno. 4. La scuola, ove istituita, propone al dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio. 5. Il Consiglio di dipartimento e' composto da: a) il direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento; c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione; qualora il dipartimento attivi dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un dottorando; d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento cosi' composta: un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque; due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici; tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici; e) quattro rappresentanti di tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio nel dipartimento; Su invito del direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attivita' tecnico-gestionali-amministrative del dipartimento. 6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attivita' del personale docente, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. 7. Il Consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore. E' convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. 8. I verbali del Consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del professore di I fascia piu' giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.