Art. 26. Direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento. E' eletto tra i professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di dipartimento nella composizione piu' allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 2. Il direttore: a) convoca e presiede il consiglio e la Giunta di dipartimento; b) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento; c) promuove in generale l'attivita' didattica e di ricerca del dipartimento; d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualita' dello svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza; f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento; g) sottopone al Consiglio di dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalita' definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo; h) designa il vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del direttore. i) nomina la Commissione paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del dipartimento; j) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli di corso di studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico. 3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal rettore.