(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
                      Direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il  dipartimento.  E'  eletto  tra  i
professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di dipartimento  nella
composizione piu' allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato
e' rinnovabile una sola volta. 
    2. Il direttore: 
    a) convoca e presiede il consiglio e la Giunta di dipartimento; 
    b) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento; 
    c) promuove in generale l'attivita' didattica e  di  ricerca  del
dipartimento; 
    d) vigila in generale sul regolare  andamento  e  sulla  qualita'
dello svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; 
    e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di  sua
competenza; 
    f) stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
dipartimento; 
    g)  sottopone  al  Consiglio  di  dipartimento  l'utilizzo  delle
risorse disponibili secondo le modalita' definite dal Regolamento  di
amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo; 
    h) designa il vice-direttore,  che  lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide  con
quello del direttore. 
    i)  nomina  la  Commissione   paritetica   docenti-studenti,   su
designazione del Consiglio del dipartimento; 
    j) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli  di  corso  di
studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico. 
    3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal rettore.