(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                              La scuola 
 
    1. Per il coordinamento e la  razionalizzazione  delle  attivita'
didattiche, due o piu'  dipartimenti  possono  proporre  di  attivare
un'apposita scuola, anche attraverso convenzioni con altri atenei. 
    2. La scuola svolge i seguenti compiti: 
    a) propone ai dipartimenti l'approvazione del piano  dell'offerta
formativa; 
    b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti; 
    c)  propone  l'attivazione  delle  supplenze  e   dei   contratti
necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio; 
    d) propone al dipartimento l'attivazione  o  la  soppressione  di
corsi di studio; 
    e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o piu' corsi di
studio dei dipartimenti afferenti. 
    3.  Al  fine  di  garantire  l'inscindibilita'   delle   funzioni
assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei  docenti  di
materie  cliniche,  la  scuola  attivata  per   le   esigenze   delle
professioni  sanitarie  svolge,  in   aggiunta   alle   funzioni   di
coordinamento  e  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche,  i
compiti conseguenti alle  funzioni  assistenziali  nell'ambito  delle
disposizioni statali e regionali in  materia  e  tenuto  conto  della
disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte. 
    4.  La  scuola  e'  istituita  e  attivata,   su   proposta   dei
dipartimenti interessati, dal Consiglio di  amministrazione,  sentito
il Senato accademico. 
    5. Sono organi della scuola: 
    a) il presidente; 
    b)  i  consigli   di   corsi   di   studio,   delle   scuole   di
specializzazione, dei master universitari e  i  collegi  docenti  dei
corsi di dottorato, ove presenti; 
    c) la giunta; 
    d) la Commissione  paritetica  docenti-studenti  che  sostituisce
quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla scuola. 
    6. Il presidente della scuola e' eletto da tutti i componenti dei
consigli di dipartimento che appartengono alla scuola, di norma,  tra
i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di presidente della
scuola e' incompatibile  con  la  carica  di  componente  del  Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione. 
    7. La giunta, convocata e presieduta dal presidente della scuola,
e' formata: 
    a) dai direttori dei dipartimenti che attivano la scuola; 
    b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15%  dei
componenti, eletti secondo  le  modalita'  previste  dal  Regolamento
generale di Ateneo; 
    c) dai presidenti di corso  di  studi,  direttori  di  scuola  di
specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti  nella
scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei  consigli
di dipartimento. 
    8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una  scuola
impegnano i dipartimenti coinvolti a fornire  le  risorse  necessarie
per la realizzazione dell'offerta  formativa  prevista  nel  progetto
della scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla  scuola
e approvate dai dipartimenti interessati. 
    9. La scuola adotta un proprio  Regolamento  sulla  base  di  uno
schema-tipo  predisposto  dal  Senato   accademico,   previo   parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate
le modalita' di composizione degli organi interni e di gestione delle
attivita' didattiche, formative e assistenziali.