Art. 29. La scuola 1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche, due o piu' dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita scuola, anche attraverso convenzioni con altri atenei. 2. La scuola svolge i seguenti compiti: a) propone ai dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa; b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti; c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio; d) propone al dipartimento l'attivazione o la soppressione di corsi di studio; e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o piu' corsi di studio dei dipartimenti afferenti. 3. Al fine di garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte. 4. La scuola e' istituita e attivata, su proposta dei dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 5. Sono organi della scuola: a) il presidente; b) i consigli di corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e i collegi docenti dei corsi di dottorato, ove presenti; c) la giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla scuola. 6. Il presidente della scuola e' eletto da tutti i componenti dei consigli di dipartimento che appartengono alla scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di presidente della scuola e' incompatibile con la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 7. La giunta, convocata e presieduta dal presidente della scuola, e' formata: a) dai direttori dei dipartimenti che attivano la scuola; b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo; c) dai presidenti di corso di studi, direttori di scuola di specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti nella scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. 8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una scuola impegnano i dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla scuola e approvate dai dipartimenti interessati. 9. La scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate le modalita' di composizione degli organi interni e di gestione delle attivita' didattiche, formative e assistenziali.