Art. 3. Pari opportunita' 1. L'Universita' ispira la propria azione al principio delle pari opportunita'. 2. L'Universita' promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunita' al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo. 3. L'Universita' garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunita' tra uomini e donne. Le modalita' di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli organi. 4. L'Universita', con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.