(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                          Pari opportunita' 
 
    1. L'Universita' ispira la propria azione al principio delle pari
opportunita'. 
    2. L'Universita' promuove, nel  lavoro  e  nello  studio,  azioni
positive per le pari opportunita' al fine  di  garantire  l'effettiva
uguaglianza, nel  rispetto  dei  principi  della  Carta  europea  dei
ricercatori, del Codice di condotta per il loro  reclutamento  e  del
Codice etico di Ateneo. 
    3. L'Universita'  garantisce,  nella  composizione  degli  organi
universitari, il rispetto del  principio  costituzionale  della  pari
opportunita' tra uomini e donne. Le modalita' di attuazione di questo
principio sono specificate nel presente  Statuto  e  nei  regolamenti
degli organi. 
    4. L'Universita',  con  particolare  attenzione  ai  diversamente
abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena  fruizione
dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e  il  loro
inserimento nel mondo del lavoro.