Art. 30. Il Consiglio di corso di studio 1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, e' composto: a) dai docenti titolari di insegnamento; b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti. 2. I regolamenti di dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti. 3. Il Consiglio di corso di studio: a) propone al Consiglio di dipartimento le modalita' di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso; b) programma l'impiego delle risorse didattiche; c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica; d) propone al Consiglio di dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza; e) esamina e approva i piani di studio; f) propone al Consiglio di dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa; g) propone al Consiglio di dipartimento modifiche organizzative relative al corso di studio e modifiche del Regolamento di dipartimento; h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti; i) esprime parere sulla designazione, da parte della giunta di dipartimento o della scuola, della componente docente in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti. 4. Il Consiglio di corso di studio e' convocato dal presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.