(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
                   Il Consiglio di corso di studio 
 
    1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, e' composto: 
    a) dai docenti titolari di insegnamento; 
    b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti. 
    2.  I  regolamenti  di  dipartimento   disciplinano   l'eventuale
presenza nel consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari
di insegnamento e di altre componenti. 
    3. Il Consiglio di corso di studio: 
    a) propone al Consiglio di dipartimento le modalita'  di  impiego
delle risorse finanziarie destinate al corso; 
    b) programma l'impiego delle risorse didattiche; 
    c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica; 
    d) propone al  Consiglio  di  dipartimento  l'attribuzione  degli
insegnamenti e dei contratti di docenza; 
    e) esamina e approva i piani di studio; 
    f) propone al Consiglio di dipartimento i criteri  per  l'accesso
degli studenti al  corso  di  studio,  salvo  quanto  previsto  dalla
specifica normativa; 
    g) propone al Consiglio di dipartimento  modifiche  organizzative
relative  al  corso  di  studio  e  modifiche  del   Regolamento   di
dipartimento; 
    h) delibera sul  riconoscimento  di  crediti  formativi  ottenuti
dagli  studenti  nei  casi  previsti  dalle  disposizioni   normative
vigenti; 
    i) esprime parere sulla designazione, da parte  della  giunta  di
dipartimento o della scuola, della componente docente  in  seno  alla
Commissione paritetica docenti-studenti. 
    4. Il Consiglio di corso di studio e'  convocato  dal  presidente
almeno tre volte l'anno, od  ogni  qual  volta  ne  faccia  richiesta
almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti  da
inserire all'ordine del giorno.