(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
                Corsi di perfezionamento e di master 
 
    1.  I  corsi  di  perfezionamento  post  lauream  o   di   master
universitario di I  e  II  livello  sono  istituiti  e  attivati  con
delibera  del  Consiglio  di   amministrazione,   su   proposta   del
dipartimento  o  della  scuola  ove  istituita,  sentito  il   Senato
accademico. 
    2. Tali  corsi  possono  essere  istituiti  anche  a  seguito  di
convenzioni con enti pubblici e privati e con altre universita',  per
rispondere a esigenze culturali e  di  approfondimento  in  specifici
settori  o   a   esigenze   di   aggiornamento   o   riqualificazione
professionale e di formazione permanente e ricorrente. 
    3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento  post  lauream  o  di
master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni  che
l'Ateneo prevede a favore degli studenti.