Art. 33. Corsi di perfezionamento e di master 1. I corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del dipartimento o della scuola ove istituita, sentito il Senato accademico. 2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre universita', per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente. 3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.