(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
 
               Norme per il funzionamento degli organi 
 
    1.  Chi  assume  le  funzioni  di  rettore,  di  pro-rettore,  di
direttore del dipartimento, di  presidente  della  scuola  deve  aver
esercitato l'opzione per  il  tempo  pieno  o  avere  presentato  una
preventiva dichiarazione di opzione in tal senso  da  far  valere  in
caso di nomina. 
    2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o,  in
caso di impedimento, da chi ne fa le veci,  ovvero,  in  mancanza  di
questi, dal decano dei suoi componenti. 
    3. La riunione degli organi collegiali puo' svolgersi  anche  con
modalita' telematiche. 
    4.  Ove  non  diversamente  previsto  dal  presente  statuto,  il
presidente di un organo collegiale e' tenuto  alla  sua  convocazione
ogni qualvolta lo richieda almeno un  terzo  dei  componenti  con  la
contestuale presentazione di un ordine del giorno. 
    5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede  della
riunione e l'ordine del giorno. 
    6. La convocazione avviene per  posta  elettronica,  almeno  otto
giorni prima di quello stabilito  per  la  relativa  adunanza,  salvo
diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti, e  con
pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
    7. In caso di urgenza, la convocazione puo'  avvenire  per  posta
elettronica,  almeno  quarantotto  ore  prima  dell'adunanza  e   con
pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
    8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel Titolo II
sono nominati con decreto del rettore. 
    9.  Le  riunioni  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio   di
amministrazione, sono validamente costituite se e' presente almeno la
meta' piu' uno dei componenti in carica; le  deliberazioni,  ove  non
diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti. 
    10. Le riunioni del Consiglio  di  dipartimento  e  della  giunta
della scuola sono validamente costituite se e' presente la meta' piu'
uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero
dei presenti non puo' essere comunque inferiore a  due  quinti  degli
aventi diritto. Le deliberazioni,  ove  non  diversamente  stabilito,
sono assunte a maggioranza dei presenti. 
    11. Le riunioni degli altri organi  collegiali  sono  validamente
costituite  se  e'  presente  la  maggioranza  degli  aventi  diritto
detratti gli assenti giustificati. Il numero dei  presenti  non  puo'
essere comunque  inferiore  a  un  terzo  degli  aventi  diritto.  Le
deliberazioni,  ove  non  diversamente  stabilito,  sono  assunte   a
maggioranza dei presenti. 
    12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle
sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli
astenuti vengono computati tra i  votanti.  Nei  casi  in  cui  nelle
votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti  in
parita', il voto del presidente determina la maggioranza. 
    13. Devono essere assunte con votazione a  scrutinio  segreto  le
deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in  rilievo
non solo come destinatario degli effetti  dell'atto,  ma  anche  come
portatore  di  qualita'   e   valori   individuali   da   apprezzarsi
discrezionalmente. 
    14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte
alla  discussione  e  alla  votazione  su  questioni  che  implichino
conflitto di interesse o riguardino loro  stessi  o  loro  parenti  o
affini sino al quarto grado. 
    15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge  le  funzioni
di segretario,  un  verbale.  Il  verbale  contiene  l'oggetto  delle
deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi
degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. 
    16. Gli eventuali interessati possono  fornire  nel  corso  della
seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale. 
    17. Nel sito web  dell'Ateneo  e'  prevista  un'apposita  sezione
nella quale vengono resi pubblici,  in  forma  elettronica,  i  testi
delle delibere delle sedute  degli  organi  di  Ateneo,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 13 del presente articolo. 
    18. Sulla rete interna di Ateneo vengono  altresi'  pubblicati  i
verbali di tali organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13. 
    19.  Le  deliberazioni  validamente  assunte,  salvo  diversa   e
motivata  disposizione  dell'organo  che   le   ha   adottate,   sono
immediatamente esecutive, se approvate seduta stante. 
    20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento,  perdita
di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti  eletti
in organi collegiali, subentra il primo dei non  eletti.  Per  quanto
riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali  o  designati  in
organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle
more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la
validita' della composizione dell'Organo collegiale. 
    21. Nel rispetto della vigente normativa, e' riconosciuto a tutti
i  componenti  degli  organi,  e  in  particolare   alla   componente
studentesca,  il  diritto  di   accesso   ai   dati   necessari   per
l'esplicazione dei propri compiti.