Art. 39. Norme per il funzionamento degli organi 1. Chi assume le funzioni di rettore, di pro-rettore, di direttore del dipartimento, di presidente della scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. 2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. 3. La riunione degli organi collegiali puo' svolgersi anche con modalita' telematiche. 4. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il presidente di un organo collegiale e' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. 5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno. 6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo. 7. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo. 8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del rettore. 9. Le riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se e' presente almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti. 10. Le riunioni del Consiglio di dipartimento e della giunta della scuola sono validamente costituite se e' presente la meta' piu' uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non puo' essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti. 11. Le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite se e' presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non puo' essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti. 12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parita', il voto del presidente determina la maggioranza. 13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualita' e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente. 14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. 15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. 16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale. 17. Nel sito web dell'Ateneo e' prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo. 18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresi' pubblicati i verbali di tali organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13. 19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante. 20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'Organo collegiale. 21. Nel rispetto della vigente normativa, e' riconosciuto a tutti i componenti degli organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.