Art. 4. Principi organizzativi 1. L'Universita' promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli organi e delle strutture. 2. L'Universita' adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicita', di sostenibilita', di responsabilita' e valutazione dei risultati. 3. L'Universita' organizza le proprie attivita' istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarieta' e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio. 4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle strutture dotate di autonomia gestionale l'Universita' applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Universita' alle iniziative delle strutture dotate di autonomia gestionale e' realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.