(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                       Principi organizzativi 
 
    1. L'Universita' promuove e favorisce la partecipazione di  tutte
le componenti costitutive della comunita' universitaria  nelle  forme
previste dai  regolamenti  di  funzionamento  degli  organi  e  delle
strutture. 
    2. L'Universita' adotta principi di efficacia, di efficienza,  di
trasparenza, di economicita', di sostenibilita', di responsabilita' e
valutazione dei risultati. 
    3. L'Universita' organizza le  proprie  attivita'  istituzionali,
didattiche e di ricerca in base a principi  di  sussidiarieta'  e  di
decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio. 
    4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle strutture dotate
di  autonomia  gestionale  l'Universita'  applica  il  principio  del
budget, determinato anche sulla base del criterio  della  provenienza
delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli  studenti,  nel
rispetto dei  criteri  ministeriali  di  assegnazione  delle  risorse
all'Ateneo. La partecipazione dell'Universita' alle iniziative  delle
strutture dotate di autonomia gestionale e' realizzata, di norma, con
la formula del cofinanziamento.